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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 38917/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, dichiarazione di responsabilità per il reato di XXX, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 sulla ritenuta qualificata pericolosità manifestata dai fatti per cui si procede, nel contesto dei precedenti penali specifici); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione della pena sul punto degli aumenti disposti a titolo di continuazione, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego di un più benevolo trattamento sanzionatorio, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6), ed è, altresì, del tutto generico ed assertivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata esclusione della recidiva, dichiarazione di responsabilità per il reato di XXX, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 6 sulla ritenuta qualificata pericolosità manifestata dai fatti per cui si procede, nel contesto dei precedenti penali specifici); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la determinazione della pena sul punto degli aumenti disposti a titolo di continuazione, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego di un più benevolo trattamento sanzionatorio, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6), ed è, altresì, del tutto generico ed assertivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris