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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35243/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N N N / / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 13 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81-640 cod. pen., concedendo il beneficio della non menzione.

Letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione, così cadendo nel vizio di aspecificità, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); Considerato in particolare che risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di sussistenza degli artifici e raggiri e del dolo di truffa (tenuto conto delle obbligazioni spettanti - esclusa la sussistenza di un'attività professionale non tipizzata nella prestazione e negli orari - al dipendente della società municipalizzata dei trasporti, della presentazione di report, dell'omessa comunicazione degli allontanamenti, della palese estraneità a fini lavorativi delle assenze e della volontarietà di occuparsi di faccende personali in orari di ufficio), nonché in tema di impossibilità di ritenere il fatto di particolare tenuità (a fronte di una qualificata e dimostrata abitualità, alla luce dei precedenti agli atti, e della consistenza del danno, relativo a un pubblico servizio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N N N / / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Trieste in data 13 ottobre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81-640 cod. pen., concedendo il beneficio della non menzione. Letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente; Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione, così cadendo nel vizio di aspecificità, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); Considerato in particolare che risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di sussistenza degli artifici e raggiri e del dolo di truffa (tenuto conto delle obbligazioni spettanti - esclusa la sussistenza di un'attività professionale non tipizzata nella prestazione e negli orari - al dipendente della società municipalizzata dei trasporti, della presentazione di report, dell'omessa comunicazione degli allontanamenti, della palese estraneità a fini lavorativi delle assenze e della volontarietà di occuparsi di faccende personali in orari di ufficio), nonché in tema di impossibilità di ritenere il fatto di particolare tenuità (a fronte di una qualificata e dimostrata abitualità, alla luce dei precedenti agli atti, e della consistenza del danno, relativo a un pubblico servizio); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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