Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31243/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/01/2022 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti;') udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata per il delitto di furto aggravato.

2. Considerato che con l'unico motivo di ricorso si è dedotta la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen., per non essere state esplicitate le ragioni di insussistenza delle condizioni per l'assoluzione.

3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

E così, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento e>: art. 129 cod., ovvero si contestino gli approdi decisori del giudice di merito, guardando alla quantità ed alla qualità del bagaglio probatorio, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di procedura de plano P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/01/2022 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti;') udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano con cui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli é stata applicata la pena concordata per il delitto di furto aggravato. 2. Considerato che con l'unico motivo di ricorso si è dedotta la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen., per non essere state esplicitate le ragioni di insussistenza delle condizioni per l'assoluzione. 3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E così, in tema di patteggiannento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento e>: art. 129 cod., ovvero si contestino gli approdi decisori del giudice di merito, guardando alla quantità ed alla qualità del bagaglio probatorio, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, citato limita l'impugnabilità della pronuncia, come poc'anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di procedura de plano P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 g
Sentenza Cassazione n. 31243/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris