CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 19508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 6989/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ronciglione n.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; Pag. 1 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 6989/2017 Numero sezionale 1730/2022 Numero di raccolta generale 19508/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 -controricorrente – avverso la sentenza n. 6/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Roma “[OSCURATO:PERSONA]” per chiederne la condanna al pagamento della somma dovuta per indennità d’occupazione, per il periodo tra il 13.9.88 e il 13.9.93, in seguito all’illegittima procedura espropriativa intrapresa nei suoi confronti per realizzare opere correlate al P.R. di edilizia economica e popolare, poiché all’occupazione di un’area di mq 5868 non era seguito il decreto d’esproprio e la relativa indennità, tenendo conto della stima del terreno occupato effettuata dal c.t.u., oltre rivalutazione ed interessi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esponeva altresì di aver proposto altra domanda al Tribunale di Roma che, con sentenza del 2003, l’accolse parzialmente, condannando il Comune di Roma al pagamento della somma complessiva di euro 266.641,00 oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni per accessione invertita. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello avverso quest’ultima sentenza; la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune, dichiarò inammissibile la domanda di determinazione dell’indennità d’occupazione, data la competenza in unico grado della stessa Corte; in riforma dell’impugnata sentenza, condannò il Pag. 2 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 6989/2017 Numero sezionale 1730/2022 Numero di raccolta generale 19508/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Comune al pagamento dell’ulteriore somma di euro 18.865,41 rivalutata all’attualità, a titolo risarcitorio per il deprezzamento delle aree limitrofe. Con sentenza del 3.1.17 la Corte d’appello accolse la domanda sull’indennità, osservando che: essa era da commisurare alla definitiva indennità virtuale d’espropriazione, nel caso coincidente con la somma liquidata dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno da accessione invertita (euro 238.956,00) oltre interessi legali, senza rivalutazione trattandosi di debito di valuta. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione avverso quest’ultima sentenza, con unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione di legge e falsa applicazione per non aver la Corte d’appello riconosciuto la rivalutazione monetaria, in contrasto con la giurisprudenza della CEDU circa l’osservanza dell’art. 1, protocollo 1 CEDU, atteso che i soli interessi legali non sarebbero ristoro sufficiente per il creditore in tema di riduzione del potere d’acquisto. Il ricorso è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta, e non di valore, sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima (Cass., n. 3274/21; n. Pag. 3 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 6989/2017 Numero sezionale 1730/2022 Numero di raccolta generale 19508/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 20178/17). In tema di indennità di espropriazione, non trova diretta applicazione l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, relativo al diritto alla percezione di una giusta indennità da parte del soggetto privato della proprietà per causa di pubblico interesse, non essendo la materia disciplinata dal diritto europeo ma solo da quello nazionale che, peraltro, recando la possibilità della liquidazione del maggior danno da ritardo per le obbligazioni di valuta, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., consente di soddisfare ugualmente l'esigenza di pieno ristoro del soggetto espropriato, qualora decorra un certo lasso di tempo tra l'espropriazione e la liquidazione dell'indennizzo (Cass., n. 32911/2021). Ora, nel caso concreto, in virtù della richiamata giurisprudenza di legittimità, non trova diretta applicazione l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, circa la qualificazione del debito in questione come di valore e dunque rivalutabile. Né la ricorrente ha allegato e dimostrato un maggior danno, in conformità dei criteri desumibili dall’art. 1224 c.c. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 5.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Pag. 4 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 6989/2017 Numero sezionale 1730/2022 Numero di raccolta generale 19508/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. [OSCURATO:PERSONA]. 5 a 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I