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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05737/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Letta la comparsa conclusionale, con allegata nota spese, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla asserita tardività della querela, è aspecifico e manifestamente infondato, poiché non si confronta con la corretta motivazione che muove dalla conoscenza dei fatti della persona offesa come dichiarato da quest'ultima, per computare il termine trimestrale ex art. 124 cod. pen. (cfr. pp. 3-4); considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. e invoca a tal fine una completa rilettura pro reo del compendio istruttorio, risultando pertanto non consentito nel giudizio di legittimità, a fronte di un apparato giustificativo della condanna non illogico o contraddittorio (cfr. pp. 2-5); considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo anch'esso alla asserita tardività della querela, postula analogamente una nuova valutazione delle dichiarazioni della querelante, come visto congruamente scrutinate dai giudici di merito; considerato che il secondo, stringato motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in termini oltremodo generici e comunque diretti a sollecitare una rinnovata ponderazione del merito della questione, a fronte di una congrua motivazione di primo grado che sottolinea la condotta fraudolenta e di appello che stigmatizza lo stato in cui fu lasciato l'appartamento e l'insussistenza di ulteriori circostanze rilevanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; gli imputati non devono, però, essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese della parte c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Letta la comparsa conclusionale, con allegata nota spese, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla asserita tardività della querela, è aspecifico e manifestamente infondato, poiché non si confronta con la corretta motivazione che muove dalla conoscenza dei fatti della persona offesa come dichiarato da quest'ultima, per computare il termine trimestrale ex art. 124 cod. pen. (cfr. pp. 3-4); considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. e invoca a tal fine una completa rilettura pro reo del compendio istruttorio, risultando pertanto non consentito nel giudizio di legittimità, a fronte di un apparato giustificativo della condanna non illogico o contraddittorio (cfr. pp. 2-5); considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo anch'esso alla asserita tardività della querela, postula analogamente una nuova valutazione delle dichiarazioni della querelante, come visto congruamente scrutinate dai giudici di merito; considerato che il secondo, stringato motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in termini oltremodo generici e comunque diretti a sollecitare una rinnovata ponderazione del merito della questione, a fronte di una congrua motivazione di primo grado che sottolinea la condotta fraudolenta e di appello che stigmatizza lo stato in cui fu lasciato l'appartamento e l'insussistenza di ulteriori circostanze rilevanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; gli imputati non devono, però, essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte c
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