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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 16554/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 30 settembre 2021 la Corte di Appello di Napoli ha respinto la domanda di riabilitazione posteriore ad applicazione di misura di prevenzione - introdotta da Consiglio CASAMONICA.

1.1. In motivazione, dopo aver ricostruito i periodi di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con sottoposizione cessata in data 22 gennaio 2018, si evidenzia che nel triennio posteriore alla cessazione il Casamonica è stato controllato in una occasione in compagnia di soggetto con precedenti penali (segnalazione del 10 marzo 2018 in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]); inoltre si segnala che, ad onta dell'assenza di redditi denunziati ed in presenza de,holo reddito previdenziale in capo al coniuge convivente, per un ammontare di poco superiore ai 600 euro mensili, il Casamonica abita in una dimora lussuosamente arredata e gode di un tenore di vita inconciliabile con la modesta entrata previdenziale del coniuge, inoltre, per quanto afferma l'organo informatore, l'istante vanta pessima condotta morale e civile.

1.2. Si afferma, pertanto, che non può ritenersi integrato il presupposto di legge per la riabilitazione, consistente nell'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore Consiglio Casamonica, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della disciplina regolatrice, qui rappresentata dall'art. 70 del d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159.

2.1. La segnalazione di incontro con pregiudicato ed il tenore di vita condotto, pur a fronte della modestia del reddito familiare, non potevano ritenersi ostative alla riabilitazione, non essendovi prova alcuna che l'istante abbia avuto ricadute delittuose o comportamenti di sospetto successivi alla sottoposizione alla misura di prevenzione cessata.

2.2. La condotta tenuta nel periodo rilevante ai fini della riabilitazione è infatti immune da pregiudizi ed orientata a stili di vita rispettosi della civile convivenza, il che doveva portare alla emissione di un provvedimento favorevole.

3. In data 22 febbraio 2022 il pubblico ministero presso questa Corte depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi la inammissibilità della proposta impugnazione.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che seguono.

4.1. La Corte di Appello ha valorizzato il tenore di vita del tutto incompatibile con le entrate familiari e la segnalazione negativa, anche richiamando la anteatta condotta delittuosa.

4.2. Ciò rende non sindacabile il percorso argomentativo, che peraltro realizza una corretta interpretazione dei presupposti di legge,

4.3. Questa Corte di legittimità ha, sul tema, più volte affermato che in tema di misure di prevenzione, la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e c:ostante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (da ultimo, Sez. 1, n. 8030 del 23.1.2019, Rv. 274914; Sez. 1, n. 19767, del 15/12/2020, n.m.; Sez. 2, n. 29222, del 9/9/2020, n.m.).

4.4. La rilevanza attribuita al tenore di vita incompatibile con le entrate patrimoniali e non altrimenti giustificato e la frequentazione con pregiudicato, in simile quadro, non è irragionevole, trattandosi di indicatore obiettivamente contrastante con la necessità di fornire concreta dimostrazione del recupero di un corretto modello di comportamento.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a titolo di sanzione, per la colpa manifestata nella proposizione di un ricorso inammissibile„ di una somma che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2022.

Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 30 settembre 2021 la Corte di Appello di Napoli ha respinto la domanda di riabilitazione posteriore ad applicazione di misura di prevenzione - introdotta da Consiglio CASAMONICA. 1.1. In motivazione, dopo aver ricostruito i periodi di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con sottoposizione cessata in data 22 gennaio 2018, si evidenzia che nel triennio posteriore alla cessazione il Casamonica è stato controllato in una occasione in compagnia di soggetto con precedenti penali (segnalazione del 10 marzo 2018 in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]); inoltre si segnala che, ad onta dell'assenza di redditi denunziati ed in presenza de,holo reddito previdenziale in capo al coniuge convivente, per un ammontare di poco superiore ai 600 euro mensili, il Casamonica abita in una dimora lussuosamente arredata e gode di un tenore di vita inconciliabile con la modesta entrata previdenziale del coniuge, inoltre, per quanto afferma l'organo informatore, l'istante vanta pessima condotta morale e civile. 1.2. Si afferma, pertanto, che non può ritenersi integrato il presupposto di legge per la riabilitazione, consistente nell'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore Consiglio Casamonica, deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della disciplina regolatrice, qui rappresentata dall'art. 70 del d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159. 2.1. La segnalazione di incontro con pregiudicato ed il tenore di vita condotto, pur a fronte della modestia del reddito familiare, non potevano ritenersi ostative alla riabilitazione, non essendovi prova alcuna che l'istante abbia avuto ricadute delittuose o comportamenti di sospetto successivi alla sottoposizione alla misura di prevenzione cessata. 2.2. La condotta tenuta nel periodo rilevante ai fini della riabilitazione è infatti immune da pregiudizi ed orientata a stili di vita rispettosi della civile convivenza, il che doveva portare alla emissione di un provvedimento favorevole. 3. In data 22 febbraio 2022 il pubblico ministero presso questa Corte depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi la inammissibilità della proposta impugnazione. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni che seguono. 4.1. La Corte di Appello ha valorizzato il tenore di vita del tutto incompatibile con le entrate familiari e la segnalazione negativa, anche richiamando la anteatta condotta delittuosa. 4.2. Ciò rende non sindacabile il percorso argomentativo, che peraltro realizza una corretta interpretazione dei presupposti di legge, 4.3. Questa Corte di legittimità ha, sul tema, più volte affermato che in tema di misure di prevenzione, la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e c:ostante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (da ultimo, Sez. 1, n. 8030 del 23.1.2019, Rv. 274914; Sez. 1, n. 19767, del 15/12/2020, n.m.; Sez. 2, n. 29222, del 9/9/2020, n.m.). 4.4. La rilevanza attribuita al tenore di vita incompatibile con le entrate patrimoniali e non altrimenti giustificato e la frequentazione con pregiudicato, in simile quadro, non è irragionevole, trattandosi di indicatore obiettivamente contrastante con la necessità di fornire concreta dimostrazione del recupero di un corretto modello di comportamento. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a titolo di sanzione, per la colpa manifestata nella proposizione di un ricorso inammissibile„ di una somma che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2022. Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
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