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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 settembre 2026

Cassazione n. 25861/2026

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e Musci-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Produzione e [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 178/2024 depositata indata 8 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/2026Co.[OSCURATO:SOCIETA]. dal Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Andria -decreto ingiuntivo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] diProduzione e [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. per il pagamento della somma dieuro 147.292,70, quale credito vantato e riconducibile ad una scritturaprivata del 16 aprile 2010, stipulata con tale consorzio, a definizione dellecontroversie insorte in merito alla realizzazione e gestionedell’ampliamento del cimitero di Andria ed ai relativi accordi intercorsi trale parti.

In particolare adduceva che, per tali opere, era prima intervenutal’aggiudicazione della concessione dei lavori all’ATI costituito dal [OSCURATO:SOCIETA]., e, successivamente, veniva stipulato unaccordo in data 4 dicembre 2007 tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. ed altre società che avrebbero dovuto realizzare detti lavoricon previsione della partecipazione delle stesse ad una costituenda societàper la gestione del cantiere; infine, [OSCURATO:SOCIETA] ed alcuni di tali partecipantiavevano stipulato una transazione in data 16 aprile 2010, con cui, asuperamento dei precedenti rapporti, avevano previsto che i lavori fosseroeseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. e che a [OSCURATO:SOCIETA] fosse invece riconosciuto il 10%sulla quota dei lavori già ad essa riferibile, con trattenuta della provvigionedel 2% in favore del [OSCURATO:PERSONA].

A seguito del fallimento di CMR edell’affidamento dei lavori ad altra cooperativa, [OSCURATO:SOCIETA] lamentava che ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA] non aveva garantito la corresponsione della quotapattuita, benché si fossero verificate le condizioni di maturazione delcredito, individuate nell’esistenza della quota di lavori assegnata e nelladefinizione dell’importo del primo stralcio, pari a euro 1.502.986,80;applicata la percentuale del 10% e detratta la provvigione del 2%,[OSCURATO:SOCIETA]. indicava quindi un credito di euro 147.292,70.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo lanullità della scrittura privata del 16.4.2010 per mancanza di causa, ilNumero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/2026difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di pagamento,l’illiquidità e inesigibilità del credito e l’infondatezza dello stesso; Co.Gestsi costituiva insistendo.Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 345/2020, pur dichiarando valida lascrittura privata del 16 aprile 2010 e rigettando l’eccezione di nullità,accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del ConsorzioCiro [OSCURATO:PERSONA] poiché l’obbligo di pagamento sarebbe stato di CMR, e perl’effetto accoglieva l’opposizione revocando il decreto.[OSCURATO:SOCIETA] proponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Bari,censurando l’erronea individuazione delle parti della transazione,l’accertato difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] e l’omessapronuncia sulla domanda subordinata di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di quanto dovuto in forza della scrittura privata del 4 dicembre2007; chiedeva dunque la riforma della sentenza e la condanna delConsorzio [OSCURATO:PERSONA] di Produzione e [OSCURATO:PERSONA].c.p.a. al pagamento della somma già richiesta ed ingiunta.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e, in via diimpugnazione incidentale, l’accertamento della nullità della scrittura del 16aprile 2010.La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 178/2024, rigettava sial’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA] sia l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA].Co.

Gest ha proposto ricorso in base a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia «violazione per falsa e/o erronea applicazionedegli artt. 1362 e seguenti del codice civile in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Bari violato le norme legaliNumero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/2026sulla interpretazione delle clausole contrattuali di cui all’atto di transazionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della scrittura privata del 2007».1.1.

La corte territoriale avrebbe manifestamente violato i canoni legali diinterpretazione del contratto-scrittura privata transattiva del 16.4.2010.In particolare, nella sentenza si sarebbe applicato il solo criterio letteraledi interpretazione omettendo la valutazione dell’accordo in relazione aglialtri criteri ermeneutici quali la volontà comune delle parti ed il lorocomportamento anche successivo.1.2.

Il motivo è inammissibile.A tacer d’altro, infatti, la parte ricorrente, pur affermando di non volerproporre una ricostruzione alternativa del contenuto del contratto, se neavvale per contestare la lettura del medesimo come proposta dal giudicedi merito richiamando, in merito alla legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA],le motivazioni che avevano condotto alla stipula, i rapporti tra le parti ed ilcomportamento tenuto successivamente dalle parti cui attribuirsi, a diredella stessa, valore confermativo di una diversa interpretazione i quantopattuito.

Scende dunque sul merito, per sottoporre nuovamente, in realtà,come oggetto di censura gli esiti del materiale probatorio individuati dalgiudice, appunto, di merito, ai fini di una inammissibile rivalutazione.2.

Il secondo motivo lamenta «nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 - comma 2 n. 4 c.p.c. e 111 – IV comma della costituzione inrelazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 per difetto assoluto di motivazione su unpunto decisivo della controversia (riconoscimento del debito da parte delConsorzio [OSCURATO:PERSONA]).

Omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (riconoscimento deldebito da parte del [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.».Numero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/20262.1 In particolare, il giudice d’appello non avrebbe tenuto in alcunaconsiderazione il riconoscimento del debito incluso nella relazione albilancio del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.2 Il motivo è infondato.Ed infatti il vizio di motivazione evincibile dall'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass. n.3819/2020; Cass. 25866/2010).

Inoltre, la conformità al modellodi cui all'art.132 n.4 c.p.c., così come l'osservanza degli artt.115 е 116c.p.c., non richiede che il giudice del merito dia conto di tutte le provededotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti,essendo, invece, sufficiente e necessario che egli esponga in manieraconcisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della suadecisione (v., p. es., Cass. n.22801/2009).Siffatti vizi qui palesemente non ricorrono, essendo stata conformata lamotivazione in termini evidenti di chiarezza e sufficienza.Né tantomeno si ravvisa una anomalia motivazionale quale la "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazioneapparente", un "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", una"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"». (SS.UU. nn.8053/2014 e 8054/2014), anomalia che consentirebbe il sindacato dilegittimità quale ridotto al ‘minimo costituzionale’ (Cass. n.22598/2018,Cass. n. 7090/2022).Quanto all’invocato omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360n.5, la doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360, quarto commaNumero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/2026c.p.c. dato che la sentenza di appello è confermativa di quella di primogrado.

Tanto più – si nota meramente ad abundantiam - che il suddettofatto sarebbe privo di concreta decisività considerato il tenore dell’attotransattivo stipulato dalle parti.3.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio dicassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali, liquidate in euro 8.000 percompensi, oltre euro 200 per esborsi ed oltre a spese forfettarie del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 23 settembre 2023Il PresidenteChiara GraziosiNumero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Musci-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Produzione e [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 178/2024 depositata indata 8 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/2026Co.[OSCURATO:SOCIETA]. dal Tribunale di Trani - Sezione distaccata di Andria -decreto ingiuntivo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] diProduzione e [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. per il pagamento della somma dieuro 147.292,70, quale credito vantato e riconducibile ad una scritturaprivata del 16 aprile 2010, stipulata con tale consorzio, a definizione dellecontroversie insorte in merito alla realizzazione e gestionedell’ampliamento del cimitero di Andria ed ai relativi accordi intercorsi trale parti. In particolare adduceva che, per tali opere, era prima intervenutal’aggiudicazione della concessione dei lavori all’ATI costituito dal [OSCURATO:SOCIETA]., e, successivamente, veniva stipulato unaccordo in data 4 dicembre 2007 tra il medesimo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]. ed altre società che avrebbero dovuto realizzare detti lavoricon previsione della partecipazione delle stesse ad una costituenda societàper la gestione del cantiere; infine, [OSCURATO:SOCIETA] ed alcuni di tali partecipantiavevano stipulato una transazione in data 16 aprile 2010, con cui, asuperamento dei precedenti rapporti, avevano previsto che i lavori fosseroeseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. e che a [OSCURATO:SOCIETA] fosse invece riconosciuto il 10%sulla quota dei lavori già ad essa riferibile, con trattenuta della provvigionedel 2% in favore del [OSCURATO:PERSONA]. A seguito del fallimento di CMR edell’affidamento dei lavori ad altra cooperativa, [OSCURATO:SOCIETA] lamentava che ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA] non aveva garantito la corresponsione della quotapattuita, benché si fossero verificate le condizioni di maturazione delcredito, individuate nell’esistenza della quota di lavori assegnata e nelladefinizione dell’importo del primo stralcio, pari a euro 1.502.986,80;applicata la percentuale del 10% e detratta la provvigione del 2%,[OSCURATO:SOCIETA]. indicava quindi un credito di euro 147.292,70.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo lanullità della scrittura privata del 16.4.2010 per mancanza di causa, ilNumero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/2026difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di pagamento,l’illiquidità e inesigibilità del credito e l’infondatezza dello stesso; Co.Gestsi costituiva insistendo.Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 345/2020, pur dichiarando valida lascrittura privata del 16 aprile 2010 e rigettando l’eccezione di nullità,accoglieva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del ConsorzioCiro [OSCURATO:PERSONA] poiché l’obbligo di pagamento sarebbe stato di CMR, e perl’effetto accoglieva l’opposizione revocando il decreto.[OSCURATO:SOCIETA] proponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello di Bari,censurando l’erronea individuazione delle parti della transazione,l’accertato difetto di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] e l’omessapronuncia sulla domanda subordinata di condanna del [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di quanto dovuto in forza della scrittura privata del 4 dicembre2007; chiedeva dunque la riforma della sentenza e la condanna delConsorzio [OSCURATO:PERSONA] di Produzione e [OSCURATO:PERSONA].c.p.a. al pagamento della somma già richiesta ed ingiunta.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e, in via diimpugnazione incidentale, l’accertamento della nullità della scrittura del 16aprile 2010.La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 178/2024, rigettava sial’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA] sia l’appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA].Co. Gest ha proposto ricorso in base a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia «violazione per falsa e/o erronea applicazionedegli artt. 1362 e seguenti del codice civile in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di Appello di Bari violato le norme legaliNumero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/2026sulla interpretazione delle clausole contrattuali di cui all’atto di transazionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e della scrittura privata del 2007».1.1. La corte territoriale avrebbe manifestamente violato i canoni legali diinterpretazione del contratto-scrittura privata transattiva del 16.4.2010.In particolare, nella sentenza si sarebbe applicato il solo criterio letteraledi interpretazione omettendo la valutazione dell’accordo in relazione aglialtri criteri ermeneutici quali la volontà comune delle parti ed il lorocomportamento anche successivo.1.2. Il motivo è inammissibile.A tacer d’altro, infatti, la parte ricorrente, pur affermando di non volerproporre una ricostruzione alternativa del contenuto del contratto, se neavvale per contestare la lettura del medesimo come proposta dal giudicedi merito richiamando, in merito alla legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA],le motivazioni che avevano condotto alla stipula, i rapporti tra le parti ed ilcomportamento tenuto successivamente dalle parti cui attribuirsi, a diredella stessa, valore confermativo di una diversa interpretazione i quantopattuito. Scende dunque sul merito, per sottoporre nuovamente, in realtà,come oggetto di censura gli esiti del materiale probatorio individuati dalgiudice, appunto, di merito, ai fini di una inammissibile rivalutazione.2. Il secondo motivo lamenta «nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 - comma 2 n. 4 c.p.c. e 111 – IV comma della costituzione inrelazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 per difetto assoluto di motivazione su unpunto decisivo della controversia (riconoscimento del debito da parte delConsorzio [OSCURATO:PERSONA]). Omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (riconoscimento deldebito da parte del [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.».Numero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/20262.1 In particolare, il giudice d’appello non avrebbe tenuto in alcunaconsiderazione il riconoscimento del debito incluso nella relazione albilancio del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.2 Il motivo è infondato.Ed infatti il vizio di motivazione evincibile dall'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli unaobiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quandonon vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass. n.3819/2020; Cass. 25866/2010). Inoltre, la conformità al modellodi cui all'art.132 n.4 c.p.c., così come l'osservanza degli artt.115 е 116c.p.c., non richiede che il giudice del merito dia conto di tutte le provededotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti,essendo, invece, sufficiente e necessario che egli esponga in manieraconcisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della suadecisione (v., p. es., Cass. n.22801/2009).Siffatti vizi qui palesemente non ricorrono, essendo stata conformata lamotivazione in termini evidenti di chiarezza e sufficienza.Né tantomeno si ravvisa una anomalia motivazionale quale la "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazioneapparente", un "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", una"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"». (SS.UU. nn.8053/2014 e 8054/2014), anomalia che consentirebbe il sindacato dilegittimità quale ridotto al ‘minimo costituzionale’ (Cass. n.22598/2018,Cass. n. 7090/2022).Quanto all’invocato omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360n.5, la doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360, quarto commaNumero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/2026c.p.c. dato che la sentenza di appello è confermativa di quella di primogrado. Tanto più – si nota meramente ad abundantiam - che il suddettofatto sarebbe privo di concreta decisività considerato il tenore dell’attotransattivo stipulato dalle parti.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio dicassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali, liquidate in euro 8.000 percompensi, oltre euro 200 per esborsi ed oltre a spese forfettarie del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 23 settembre 2023Il PresidenteChiara GraziosiNumero registro generale 10006/2024Numero sezionale 2524/2026Numero di raccolta generale 25861/2026Data pubblicazione 27/09/2026
Decreto Cassazione n. 25861/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris