CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rinnessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di GROSSETO con ordinanza del 20/07/2021 date-aWrscr=a+tA3a-fti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la richiesta di rimessione proposta ex art. 45 c.p.p. da [OSCURATO:PERSONA], trasmessa a questa Suprema Corte in data 4 agosto 2021 dal Tribunale di Grosseto, cui era stata inviata per posta elettronica direttamente dall'interessato in data 20 luglio 2021; esaminati gli atti; ritenuto che la richiesta è inammissibile in quanto la stessa deve essere notificata a cura del richiedente alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito nella Cancelleria e che l'osservanza di tale formalità è prevista a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 46, comma 4, cod. proc. pen.; ritenuto che la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580); rilevato che all'inammissibilità della richiesta conseguono le pronunce di cui all'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]