CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 18805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 febbraio 2022 la Corte di appello di Firenze, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione in data 8 gennaio 2020 con la quale il Tribunale di Pistoia ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 48 e 481 cod. pen. (per aver determinato - tramite induzione in errore di un funzionario del Comune di Pistoia - la falsa indicazione di [OSCURATO:PERSONA], nel certificato di proprietà di un'autovettura, quale soggetto che aveva acquistato il veicolo da [OSCURATO:PERSONA]) e, ritenuta la recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 481 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Ad avviso della difesa, nel caso di specie il funzionario del Comune di Pistoia doveva solo autenticare la firma apposta dal venditore sul certificato del P.R.A. della vettura de qua (che a lui doveva essere esibito), ossia doveva attestare che la sottoscrizione era effettivamente stata apposta dalla venditrice del veicolo [OSCURATO:PERSONA] alla sua presenza, come in effetti è avvenuto (tanto che la sentenza impugnata ha dato atto che la Sorrisi si era recata presso gli uffici comunali insieme all'imputato, in possesso di una fotocopia del documento d'identità di [OSCURATO:PERSONA], ed aveva apposto la propria firma, autenticata dal pubblico ufficiale preposto, su un certificato di proprietà, con la promessa da parte dell'imputato di definire la vendita entro due mesi). Ragion per cui all'imputato al più si potrebbe ascrivere un inadempimento, non essendovi stato alcun soggetto che si è sostituito a [OSCURATO:PERSONA] (atteso che la Sorisi era perfettamente consapevole che davanti al pubblico ufficiale non si stava stipulando alcuna compravendita e l'acquirente non era presente). 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato: a fronte dell'atto di appello, che aveva evidenziato come il primo Giudice non avesse speso alcuna parola al riguardo, la Corte territoriale avrebbe attribuito all'imputato piena consapevolezza e volontà del fatto perché egli disponeva di copia del documento di identità di tale [OSCURATO:PERSONA] anziché di [OSCURATO:PERSONA], circostanza del tutto irrilevante ai fini del decidere poiché nessun Fresta ha mai acquistato il veicolo. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione poiché: la Corte di merito avrebbe affermato che l'imputato era consapevole della formazione di un atto pubblico falso in quanto egli ha esibito al pubblico ufficiale il documento di tale [OSCURATO:PERSONA] (invece che di [OSCURATO:PERSONA]); tuttavia, il capo di imputazione avrebbe ascritto all'Hadzovic di essersi presentato unitamente a una persona sconosciuta che si sarebbe sostituita ad [OSCURATO:PERSONA]; dunque, si tratterebbe di ricostruzioni diverse che si riverbererebbero sulle strategie difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi possono essere trattati congiuntamente.In primo luogo, con riferimento alla nullità denunciata con il terzo motivo, deve premettersi che non può rilevare ex se il vizio di motivazione, in quanto «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01). Ciò posto, in parte qua il ricorso è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 21)16, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01). Nel caso in esame, al di là dell'indicazione - nel capo di imputazione - della presenza di una persona rimasta ignota innanzi al funzionario del Comune di Pistoia, quel che è stato contestato all'Hadzovic è di aver determinato la formazione di un atto ideologicamente falso nella parte in cui indicava che l'automezzo in discorso era stato venduto ad [OSCURATO:PERSONA]; e proprio di tale fatto l'imputato è stato ritenuto responsabile, il che esclude con evidenza che egli sia stato condannato per un fatto diverso rispetto a quello a lui ascritto. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il ricorso ha addotto in maniera del tutto apodittica il pregiudizio ai diritti della difesa. Anche il primo motivo esso è manifestamente infondato poiché, rispetto all'indicazione nell'atto di un falso acquirente (del tutto ignaro ed è estraneo alla vicenda) - acclarata per il tramite degli elementi di prova esposti nella sentenza impugnata -, non hanno alcun rilievo la conoscenza da parte della Soresi (che è risultata venditrice dell'automobile) del fatto che la vendita ancora non si fosse perfezionata (poiché nella specie vi era stata solo una promessa di vendita) né la circostanza che, come pure prospettato dalla difesa, nessuno si sarebbe sostituito al Presta: al riguardo è dirimente considerare che la falsa dichiara2.ione di vendita, in ordine alla quale è stata autenticata la sottoscrizione, ha avuto effetto sulla valenza attestativa del certificato di proprietà (Sez. 5, 19996 del 15/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276126 - 02). Infine, il secondo motivo è versato in fatto, poiché la Corte di appello ha indicato, quale elemento sintomatico del dolo, il fatto che l'imputato - che si è definito mediatore dell'acquisto - disponesse nell'occorso della copia di un documento d'identità dell'asserito acquirente, copia che riportava pure un nominativo falso; e il ricorso, lungi dal muovere una compiuta censura di legittimità a tale argomentazione congrua e logica, ha irritualmente perorato un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667/2015, cit.). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali