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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 45220/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta - avanzata dal Procuratore Generale presso la medesima Corte - di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 21 marzo 2019. 2.11 giudice dell'esecuzione ha dichiarato il non luogo a provvedere per la irreperibilità del condannato, pure all'esito delle ricerche effettuate che avevano determinato quattro rinvii del procedimento.

3. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 159 e ss. cod. proc. pen. e 168 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione; con l'impugnazione, infatti, viene censurata l'omessa applicazione delle disposizioni processuali previste per la instaurazione del giudizio in ipotesi di irreperibilità del condannato.

Secondo il ricorrente, infatti, la Corte distrettuale - una volta accertata la irreperibilità del condannato - avrebbe dovuto emettere il decreto ex art.159 cod. proc. pen. e quindi procedere ai sensi di tale disposizione; al contrario il giudice dell'esecuzione ha omesso di provvedere incorrendo in tal modo nella violazione delle disposizioni sopra richiamate. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto.

2. Invero il giudice dell'esecuzione, una volta accertata la irreperibilità del condannato, avrebbe dovuto emettere il decreto a norma dell'art.159 cod. proc. pen. (applicabile anche al procedimento ex art.666 cod. proc. pen. ) e quindi procedere mediante le notifiche effettuate al difensore.

3. Palese, quindi, risulta la violazione di legge nella quale è incorsa la Corte distrettuale che, invece, ha dichiarato il non luogo a provvedere dopo avere disposto alcuni rinvii del procedimento di esecuzione.4.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto„ essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esec:uzione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta - avanzata dal Procuratore Generale presso la medesima Corte - di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 21 marzo 2019. 2.11 giudice dell'esecuzione ha dichiarato il non luogo a provvedere per la irreperibilità del condannato, pure all'esito delle ricerche effettuate che avevano determinato quattro rinvii del procedimento. 3. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 159 e ss. cod. proc. pen. e 168 cod. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione; con l'impugnazione, infatti, viene censurata l'omessa applicazione delle disposizioni processuali previste per la instaurazione del giudizio in ipotesi di irreperibilità del condannato. Secondo il ricorrente, infatti, la Corte distrettuale - una volta accertata la irreperibilità del condannato - avrebbe dovuto emettere il decreto ex art.159 cod. proc. pen. e quindi procedere ai sensi di tale disposizione; al contrario il giudice dell'esecuzione ha omesso di provvedere incorrendo in tal modo nella violazione delle disposizioni sopra richiamate. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è fondato e che, pertanto, deve essere accolto. 2. Invero il giudice dell'esecuzione, una volta accertata la irreperibilità del condannato, avrebbe dovuto emettere il decreto a norma dell'art.159 cod. proc. pen. (applicabile anche al procedimento ex art.666 cod. proc. pen. ) e quindi procedere mediante le notifiche effettuate al difensore. 3. Palese, quindi, risulta la violazione di legge nella quale è incorsa la Corte distrettuale che, invece, ha dichiarato il non luogo a provvedere dopo avere disposto alcuni rinvii del procedimento di esecuzione.4. L'ordinanza impugnata deve, pertanto„ essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esec:uzione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deci
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