CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 25848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.6747/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] nuela Luglio e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l a sentenza della Corte di appello di Poten za n. 3 95 / 201 7 depositata il26/07/2017. Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6/7/2023. Fatti di causa Nel 2000 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Potenza l'[OSCURATO:PERSONA] per la condan na al pagamento di oltre 2 miliardi delle vecchie lire di compenso per attività professionale prestata dinanzi alla Corte d i appello di Potenza in un giudizio conclusosi con transazione. In via subordinata, agiva per ar- ricchimento senza causa. La convenuta eccepiva la nullità del mandato 2di 9 – 6747 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. per difetto di forma scritta ad substantiam, richiesta per i contratti con la p.a. In primo grado venivano rigettate entrambe le domande (principale e subordinata).La sentenza di appello di conferma veniva annullata da Cass. 24859/2015 sulla base delseguente principi o di dirit to : n el rila- scio della procura alle liti ex art. 83 c.p.c. congiunto alla sottoscrizione degli atti difensivida parte del legale può vedersi stipulato il contratto di patrocinio, sussistendone tutti i requisiti (cfr. Cass. 3721/2015): ol- tre alla forma scritta, anche il contenuto della prestazione (affidato alla discrezionalità tecnica dell’avvocato) e l'ammontare del corrispettivo (attraverso il rinvio alle tariffe professionali). In sede di rinvio, la Corte di appelloha liquidato al difensore il com- penso maturato in relazione al contratto di patrocinio (in precedenza ritenuto nullo), nella misura di circa € 30.000 per onorari, circa€ 8.900 per spese, circa € 3.900 per diritti, oltre alle spese processuali. Ricorre in cassazione l’attore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la convenuta con controricorso e ricorso incidentale con un unicomotivo, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. –Preliminarmente, va dichiara ta la nullità della procura rilasciata al secondo difensore del ricorrente (avv. [OSCURATO:PERSONA]). Come costantemente affermato da questa Corte, nel giudizio di cas- sazione la procura speciale, data l'elencazione tassativa contenuta nell'art. 83, comma 3, c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 45 della l. n. 69 del 2009 applicabile "ratione temporis", non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso sicchè, se non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del citato articolo e, dunque, con un atto pubblico o una scrittura privata 3di 9 – 6747 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. autenticata che facciano riferimento agli elementiessenziali del giudi- zio, quali l'indicazione delle parti edella sentenza impugnata (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018 Rv. 650007 ; Sez. 2 - , Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022 Rv. 664786 ). Nel caso in esame, la procura al nuovo difensore non risponde a tali requisiti 2. –Passando all’esame dei motivi di ricorso principale, con il primo di essi si denunzia violazione dell’art. 6 d.m. 585/1994 nonché degli artt. 10, 12 e 15 c.p.c. per avere la Corte di appello rilevato che il giudizio per il quale l’attore aveva prestato la sua opera professionale in favore della convenuta avesse ad oggetto esclusivamente il rilascio di alcuni immobili occupati dalla Usl n. 2 di Potenza e la connessa ri- chiesta di risarcimento dei danni, anziché l'accertamento del diritto di proprietà e del diritto d'uso sui predetti immobili, oltre ad ulteriori do- mande restitutorie e risarcitorie promosse nei confronti dell'Ammini- strazione Provinciale dalla medesima Usl e dal Comune di Potenza. L’er- rore– ad avviso del ricorrente - ha inciso sulla quantificazione del va- lore dellacontroversi a e quindi sulla liquidazione del compenso effet- tuata dalla Corte di appelloperché a fronte di un contenzioso avente ad oggetto il versamento di ingenti somme di denaro, nonché la titola- rità di diritti reali su beni per un ammontare totale di quasi € 24.800.000,00 sono stati riconosciuti € 30.061 circa per onorari , € 8.883 circa per spesee € 3.927 per diritti . Il primo motivo non è fondato. L’argomentazione censurata della sentenza di appello è in sintesi la seguente. Dall'attointroduttivo dell'originario giudizio risulta che l'Am- ministrazione Provinciale di Potenzaconvenne in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA]- taria Locale n. 2 di Potenza e, sulpresupposto di un precedente giudi- cato di accertamento dellaproprietà degli immobili ospedalieri, formulò domanda di rilascio ditali immobili e risarcimento dei danni da mancato 4di 9 – 6747 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. reddito per 2 miliardidelle vecchie lire. Mentre la domanda risarcitoria (o indennitaria)è di ammontare determinato, tale non è quella relativa al rilascio dei beni immobili. La domanda della Provincia di rilascio dei beni immobili ospedalieri si fonda sul presupposto d i un precedente giudicato sulla proprietà. La prospettazione di parte attrice, poi recepita anche dal giudice di primo grado, induce la Cortedi appell o a conclu- dere che l'azione proposta abbia natura personale e non reale, con conseguente esclusione dell'applicabilità dell’art. 15 c.p.c. S ulla base della natura personaledell’azione, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., il valore della causaverrebbe a coincidere con l'importo richiesto a titolo di red- dito non percepito dagli immobili (2 miliardi di lire). Quanto allo sca- glione di riferimento, per la determinazione degli onorari spettanti al difensore, il valore della causa è determinato, inizialmente, sulla base delladomanda. N el caso di specie, il cumulo tra la domanda di valore determinato ( risarcimento danni per due miliardi di lire) e quella di valore indeterminato (rilascio beni immobili) conduce la Corte di ap- pello all’applicazionedello scaglione relativo alla domanda di valore de- terminato, tra 1 e 3 miliardi di lire,più favorevole rispetto a quello di valore indeterminabile. Quanto al valore effettivo della lite, si tiene conto che l'attività difensivasi è svolta nella fase di appello , dopo che con la sentenza di primo grado era stato riconosciuto alla Provincia, oltre al rilascio degli immobili, un credito(in valuta odierna) di oltre 4,8 milioni di euro.Pertanto, si considera quest’ultimo come il valore della controversia. La Corte di appello esclu de poi , per diverse ragioni, che si possa riconoscereun compenso aggiuntivo per l'attività prestata in sede transattiva stragiudiziale. La ragione saliente è che la tariffa fo- rense prevede un’apposita voce per l'attività prestataper la concilia- zione che assorbe ogni altra domanda. Inveroin tema di esercizio della professione forense, è da considerare prestazione giudiziale anche 5di 9 – 6747 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. l'assistenza e l'attività svolta dal difensoreper transigere una contro- versia, trattandosi di attività complementare e dipendente da quella per cui gli è stato conferito il mandato(cfr. Cass. 25675/2009). Indivi- duato lo scaglione di riferimento, quanto alla misura degli importi, la Corte di appello riconosce l'importo massimo stabilito in tabella consi- derando tutti iparametri indicati dal difensore. Dopo di che si procede al calcolo degli importi dovutie già indicati indietro. Così tracciate, nel capoverso precedente, le linee fondamentali del ragionamento della Corte di rinvio , oc corre muovere dal la premessa che laqualificazione e interpretazione della domanda spetta al giudice di merito (cfr. tra le altre , Cass. 31546/2019 , 13602/2019 , 7322/2019). Nel qualificare la domanda proposta dalla Provincia nel giudizio presupposto come di rilascio e danni la motivazione è congrua e quindi non èsindacabile in sede di giudizio di legittimità, mentre gli sforzi argomentativi dispiegati nel ricorso (cfr., in particolare, p. 14 ss.) si risolvono nel tentativo di sovrapporre l’apprezzamento proprio della parte a quello del giudice di merito. Sulla base di tale accertamento, appare corretta la qualificazione dell’azione come personale e l’appli- cazione ai fini del valore dell’art . 12 c.p.c. (cfr. tra le varie Cass.6931/1986). Sulla individuazione del valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indetermi- nabile, cfr. Cass. 22719/2022, 4187/2017. Correttamente è stato al- tresìindividuato l’ultimo scaglione di cui alla tariffa d.m. 585/1994 (va- lore oltre 5 miliardi di lire: cfr. 23), sulla scorta della ricostruzione in fatto in ordine alle domande proposte in appello.A ciò aggiungasi che il compenso per la conciliazione è stato riconosciuto (v. sentenza pag. 30) Del resto, il ricorrente contravviene all’onere di specificità(art. 366, n. 4 c.p.c.)con l’omettere di riportare in modo dettagliato nel ricorso i 6di 9 – 6747 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. brani essenzialmente rilevanti degli atti processuali ai fini della valuta- zione della sua tesi circa il tenore e l’oggetto delle domande proposte e circa il valore della lite. In particolare,sarebbero stat i rilevant i siffatti brani del l’atto di cita- zione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del le comparse di costituzione dei convenuti , della sentenza non definitiva n. 744/1991 del Tribunale di Potenza e dell’atto di appello dei convenuti, non essendosufficienti i frammentari riferimenti contenuti qua e là nel ricorso, poiché non sono idonei ad esporre con chiarezza il contenuto delle rispettive posizioni delle parti. In conclusione, il primo motivo è rigettato. 3. - Con il secondo motivo si censura che la Corte di rinvio abbia omesso di riconoscere all'avv. [OSCURATO:PERSONA] il diritto ad ottenere un ulte- riore compenso per l'attività stragiudiziale prestata in favore dell'Am- ministrazione provinciale di Potenza. Si deduce violazione degli artt.384 co. 2 c.p.c. e 2 d.m. 585/1994. Il motivo non è fondato. Innanzitutto, non si rileva alcuna violazione dell’art. 384 c.p.c., poi- ché –come si è già visto indietro -la sentenza di questa Corte n. 24859 del 2015 siè limitata ad affermare il principio della forma scritta del contratto tra avvocato ed ente pubblico, principio che si concretizza in questo caso nella sottoscrizione della procura da parte del cliente e nella redazione degli atti processuali da parte dell’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] altroprincipio è stato affermato con la citata pronuncia e quindi non si vede come la Corte di rinvio possa avere violato l’art. 384 co 2 c.p.c. Quanto agli altri profili dedotti col motivo in esame, la Corte di ap- pello, come già esposto, ha ri conosciuto espressamente una voce di compenso per l’opera prestata nella conciliazione (v. pag. 30) e quindi la pronuncia appare in linea con la giurisprudenzadi questa Corte (cfr. Cass. 25675/2009, 7223/1997). Inoltre, anche sotto questo profilo il 7di 9 – 6747 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ricorsonon è in linea con il canone di specificità (art. 366, n. 4 c.p.c.), poiché non svolge argomenti dettagliati sulla assenza di complemen- tarità o connessione con le attività giudiziali (anzi, richiama proprio il contenuto della procura rilasciata per il giudizio di appello: cfr. ricorso, p. 27 ss.) e quindi non si ravvisa neppure la violazione del principio affermato in Cass. 21565/2020. È rigettato il secondo motivo e con ciò il ricorso principale nel suo complesso. 4. - Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Provincia di Potenza si duole della ritenutainammissibilità, in quanto non riproposta in ap- pello, della richiesta di applicazione dei minimi tariffarisulla base della convenzione tra le parti del 1995. Il motivo è fondato. La parte censurata della sentenza è in sintesi la seguente: «Effetti- vamente, con il disciplinare sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si conveniva, tra l'altro, che: ‘per l’attività professionale espletata ingiudizi di valore superiore a duecento milioni di lire, la Pro- vincia corrisponderà […]il pagamento di onorari corrispondenti ai mi- nimi della vigente tariffa professionale,o, nel caso di liquidazione giu- diziale e solo per la procedura monitoria, in misura pari a detta liqui- dazione’.Senonché, a fronte dell'eccepita esistenza di una pattuizione sui minimitariffari formulata con l'atto di riassunzione, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ribatte, con lacomparsa conclusionale […] , che l'[OSCURATO:PERSONA]- vinciale è decaduta dall'eccezione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non avendola espressamente riproposta nella prima comparsa di costitu- zione in appello. L'eccezione è fondata. Con la comparsa di costituzione in appello, infatti, la Provincia, parte totalmente vittoriosa in primo grado, ebbe a richiamareintegralmente il contenuto della propria com- parsa di costituzione e risposta […] , ma il richiamo è assolutamente 8di 9 – 6747 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. generico,ed ebbe anche a formulare uno specifico motivo di appello incidentale condizionato, con cui rappresentava la inammissibilità di una richiesta di applicazione dei massimitariffari, in contraddizione con lo stesso comportamento dell'appellante, ma senzaespressamente ri- chiamare l'applicazione dei minimi di cui al citato disciplinare». A so- stegno si richiama poi Cass. SU 11799/2017. Premessa la distinzione tra eccezioni in sensostretto e in senso lato e le conseguenze in tema di rilievo delle stesse (cfr.al riguardo Cass.n. 2963/2023 e S S U U n. 10531/2013), nel caso di specie si è in pre- senza di una questionerilevabile anche d’ufficio, diretta a far emergere una rinunzia,da parte dell’avvocato, al diritto di pretendere i massimi tariffari optandoinvece per i minimi. La convenzione si rinviene pacifi- camente agli atti del processo e quindi la Corte d’Appello aveva il do- vere di esaminare la questionenel merito anche d ’ ufficio e di accertare la validità di tale convenzione: a tale lacuna si porrà rimedionel nuovo giudizio di rinvio. Il carattere di eccezione in senso lato del richiamo alla convenzione del 1995 rende questa statuizione compatibile con Cass. SU 11799/2017, che la Corte di appello ha ritenuto di invocare a fondamento della propria determinazione. Il ricorso incidentale èdunque accolto. 5. – In conclusione, è acco lto il ricorso incidentale, è rigetta to il ri- corso principale, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltodel ricorso incidentale, è rinviata la causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, cui è demandataaltresì la liquida- zione delle spese delpresente giudizio di legittimità. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrentein via principale, di un'ulteriore somma pari 9di 9 – 6747 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 4 ) – [OSCURATO:PERSONA]. a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltodel ricorso incidentale, rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda altresìdi liquida re le sp