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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 12215/2023

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 22112-2022 proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 313/2022 depositata il 28/09/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 22112 sez.

SU -ud. 07-03-2023 - 2 - REGIONE MOLISE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]', il quale conclude affinchè la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], iscritto nelle liste degli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 co.2 l.n. 68/1999 presso la Provincia di Campobasso, in qualità di orfano di deceduto per causa di lavoro, aveva proposto ricorso dinanzi al tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, avverso la graduatoria definitiva del Centro per l’impiego, per l’accertamento del suo diritto alla precedenza nella graduatoria in questione con collocamento al primo posto della stessa.

Specificava trattarsi di procedura relativa alla c.d.”chiamata sui presenti” riservata ai soggetti inseriti nell’elenco anagrafico dei Centri per l’impiego della Provincia di Campobasso, appartenenti alle categorie protette di cui al predetto articolo 18, diretta ad individuare una unità da assumere a tempo indeterminato presso la Direzione territoriale del lavoro Molise-sede di Campobasso, profilo professionale di “operatore amministrativo gestionale”.

Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 201/2017 declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo ritenendo che la controversia in esame attenesse alla “corretta e legittima elaborazione della graduatoria per l’assunzione” e, in quanto tale, Ric. 2022 n. 22112 sez.

SU -ud. 07-03-2023 - 3 - riservata alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63 co.4 d.lgs n. 165/2001.

Successivamente adito, il T.A.R.

Molise con ordinanza del 13 luglio - 21 settembre 2022, ritenendo la controversia estranea all’ambito della propria giurisdizione, sollevava conflitto negativo di giurisdizione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la soluzione del conflitto.

Il giudice amministrativo valutava che l’Amministrazione in questione, aveva pubblicato l’Avviso per la raccolta delle adesioni dei soggetti muniti dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 18 l.n. 68/99 ed aveva conseguentemente stilato la graduatoria senza alcun confronto comparativo discrezionale per la scelta del candidato migliore, sicchè ogni eventuale vizio di collocazione in graduatoria incideva sulle singole posizioni giuridiche di diritto soggettivo al posto di lavoro, come sancito e tutelato dalla specifica legislazione in materia di categorie protette.

Riaspetto a tale contesto, infatti, il Palmieri aveva rivendicato gli stessi benefici di precedenza riconosciuti ai superstiti di vittima del lavoro (art. 3 co.123, l.n.244/2007) o di vittima del dovere e di terrorismo (art.1 l.n. 302/1990).

La procura Generale concludeva per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1-Deve premettersi che lalegge n. 12 marzo 1999, n. 68, recante disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, attribuisce agli orfani ed ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio (categoria cui appartiene il ricorrente) "una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, Ric. 2022 n. 22112 sez.

SU -ud. 07-03-2023 - 4 - commi 3, 4 e 6 e all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti" (art. 18, comma 2). 2-Il ricorrente, inserito nella graduatoria in ragione della categoria di appartenenza come sopra indicata, ha contestato la collocazione a lui riservata, rilevando di aver diritto agli stessi benefici di precedenza riconosciuti ai superstiti di vittima del lavoro (art. 3 co.123, l.n.244/2007) o di vittima del dovere e di terrorismo (art. 1 l.n. 302/1990).

L’oggetto della controversia è dunque centrato su tale rivendicazione. 3-- La giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite in tema di procedure concorsuali è ferma nel ritenere che “ La disposizione del quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce allagiurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica” (Cass SU 12348/2007; Cass.

SU 5453/2009; Cass.SU n. 12897/2013) 4- Il caso in esame, come detto centrato sulla rivendicata assimilazione della posizione dell’orfano per causa di lavoro, di guerra o di servizio, con quell a dei superstiti di vittima del lavoro (art. 3 co.123, l.n.244/2007 ) o di vittima del dovere e di terrorismo ( art.1 Ric. 2022 n. 22112 sez.

SU -ud. 07-03-2023 - 5 - l.n. 302/1990), richiede una valutazione sulle posizioni giuridiche soggettive che esula dalla giurisdizione amministrativa , coinvolgendo il diritto all’assunzione in ragione delle tutele soggettive attribuite dalla legge a determinate categorie di soggetti.

La contestazione del ricorrente non è infatti rivolta alla valutazione comparativa dei candidati così come non è posta in discussione l'attività valutativa e la determinazione discrezionale dell'Amministrazione, nè i suoi poteri autoritativi, risolvendosi, invece, in una richiesta di corretta applicazione delle disposizioni normative che regolano la materia per il riconoscimento del diritto all’assunzione.

Pertanto, alla richiesta di regolamento deve rispondersi nel senso che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

La causa deve essere, dunque, rimessa al giudice ordinario, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 22112-2022 proposto d'ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 313/2022 depositata il 28/09/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 22112 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 2 - REGIONE MOLISE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]', il quale conclude affinchè la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], iscritto nelle liste degli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 co.2 l.n. 68/1999 presso la Provincia di Campobasso, in qualità di orfano di deceduto per causa di lavoro, aveva proposto ricorso dinanzi al tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, avverso la graduatoria definitiva del Centro per l’impiego, per l’accertamento del suo diritto alla precedenza nella graduatoria in questione con collocamento al primo posto della stessa. Specificava trattarsi di procedura relativa alla c.d.”chiamata sui presenti” riservata ai soggetti inseriti nell’elenco anagrafico dei Centri per l’impiego della Provincia di Campobasso, appartenenti alle categorie protette di cui al predetto articolo 18, diretta ad individuare una unità da assumere a tempo indeterminato presso la Direzione territoriale del lavoro Molise-sede di Campobasso, profilo professionale di “operatore amministrativo gestionale”. Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 201/2017 declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo ritenendo che la controversia in esame attenesse alla “corretta e legittima elaborazione della graduatoria per l’assunzione” e, in quanto tale, Ric. 2022 n. 22112 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 3 - riservata alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63 co.4 d.lgs n. 165/2001. Successivamente adito, il T.A.R. Molise con ordinanza del 13 luglio - 21 settembre 2022, ritenendo la controversia estranea all’ambito della propria giurisdizione, sollevava conflitto negativo di giurisdizione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la soluzione del conflitto. Il giudice amministrativo valutava che l’Amministrazione in questione, aveva pubblicato l’Avviso per la raccolta delle adesioni dei soggetti muniti dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 18 l.n. 68/99 ed aveva conseguentemente stilato la graduatoria senza alcun confronto comparativo discrezionale per la scelta del candidato migliore, sicchè ogni eventuale vizio di collocazione in graduatoria incideva sulle singole posizioni giuridiche di diritto soggettivo al posto di lavoro, come sancito e tutelato dalla specifica legislazione in materia di categorie protette. Riaspetto a tale contesto, infatti, il Palmieri aveva rivendicato gli stessi benefici di precedenza riconosciuti ai superstiti di vittima del lavoro (art. 3 co.123, l.n.244/2007) o di vittima del dovere e di terrorismo (art.1 l.n. 302/1990). La procura Generale concludeva per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1-Deve premettersi che lalegge n. 12 marzo 1999, n. 68, recante disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, attribuisce agli orfani ed ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio (categoria cui appartiene il ricorrente) "una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, Ric. 2022 n. 22112 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 4 - commi 3, 4 e 6 e all'art. 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti" (art. 18, comma 2). 2-Il ricorrente, inserito nella graduatoria in ragione della categoria di appartenenza come sopra indicata, ha contestato la collocazione a lui riservata, rilevando di aver diritto agli stessi benefici di precedenza riconosciuti ai superstiti di vittima del lavoro (art. 3 co.123, l.n.244/2007) o di vittima del dovere e di terrorismo (art. 1 l.n. 302/1990). L’oggetto della controversia è dunque centrato su tale rivendicazione. 3-- La giurisprudenza di questa Corte a Sezioni unite in tema di procedure concorsuali è ferma nel ritenere che “ La disposizione del quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce allagiurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica” (Cass SU 12348/2007; Cass. SU 5453/2009; Cass.SU n. 12897/2013) 4- Il caso in esame, come detto centrato sulla rivendicata assimilazione della posizione dell’orfano per causa di lavoro, di guerra o di servizio, con quell a dei superstiti di vittima del lavoro (art. 3 co.123, l.n.244/2007 ) o di vittima del dovere e di terrorismo ( art.1 Ric. 2022 n. 22112 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 5 - l.n. 302/1990), richiede una valutazione sulle posizioni giuridiche soggettive che esula dalla giurisdizione amministrativa , coinvolgendo il diritto all’assunzione in ragione delle tutele soggettive attribuite dalla legge a determinate categorie di soggetti. La contestazione del ricorrente non è infatti rivolta alla valutazione comparativa dei candidati così come non è posta in discussione l'attività valutativa e la determinazione discrezionale dell'Amministrazione, nè i suoi poteri autoritativi, risolvendosi, invece, in una richiesta di corretta applicazione delle disposizioni normative che regolano la materia per il riconoscimento del diritto all’assunzione. Pertanto, alla richiesta di regolamento deve rispondersi nel senso che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La causa deve essere, dunque, rimessa al giudice ordinario, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12215/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris