CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14570/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rappresentante Pubblico Ministero c/o Corte DeiConti;-controricorrente-nonché controDi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GraziolaGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026avverso la sentenza della Corte dei Conti, III Sez. giurisd. centr. di Roman. 212/2024 depositata il 02/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Francesco [OSCURATO:PERSONA], quale sindaco del Comune di Rovereto, venivasottoposto a giudizio contabile unitamente ad altri soggetti (eprecisamente, [OSCURATO:PERSONA], Dirigente del Servizio personale e istruzionedel predetto Comune; [OSCURATO:PERSONA], Segretario della Commissionegiudicatrice, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti esternedella medesima commissione; [OSCURATO:PERSONA], Segretario generale delComune; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MaurizioTomazzoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], componenti della Giuntacomunale), per danno erariale per avere, conferito e successivamenteprorogato l’incarico di Direttore generale in capo a soggetto privo dellaqualifica di dirigente prevista dall’art. 42 del d.P.Reg. [OSCURATO:PERSONA] 1° febbraio 2005, n. 2/L, trattandosi di soggetto esternoall’amministrazione comunale, in servizio presso altra amministrazione,avente qualifica di funzionario di categoria D.2. Con espresso riferimento alla sola posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Sezionegiurisdizionale regionale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], sede di Trento, consentenza n. 81/2021, riconosciuta la responsabilità a titolo di dolo delmedesimo, lo condannava al risarcimento del danno erariale in un importoinferiore a quello richiesto dal Pubblico ministero con l’atto introduttivo delgiudizio.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello (incidentale) dinanzi alla Sezionegiurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, che con sentenzan. 212/2024 depositata il 2 agosto 2024, l’accoglieva limitatamente alquantum del risarcimento.Numero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/20264. Avverso tale statuizione il [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, incentrati sull’eccesso di potere giurisdizionale delgiudice contabile e sull’omessa pronuncia del giudice contabile sullequestioni sollevate in tema di giurisdizione.5. Replica con controricorso il Procuratore Generale presso la Corte deiconti.6. In prossimità della camera di consiglio il Pubblico Ministero, nellapersona del Sostituto procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso.7. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce «Eccesso di poteregiurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 207 codice di giustiziacontabile; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., nonché difettodi potestas iudicandi in violazione del limite della riserva diamministrazione con violazione dell’art. 1 L. 14 gennaio 1994, n. 20 e inviolazione del limite della riserva di giurisdizione del Giudiceamministrativo con violazione dell’art. 63, comma 4, Testo unico sulpubblico impiego di cui al D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ancoraper aver la Corte condannato il ricorrente per mera responsabilità formalesenza danno».1.1. Sostiene il ricorrente che il giudice contabile, operando un nonconsentito automatismo tra la violazione di una norma di legge (nellaspecie l’art. 42 del D.P.Reg. TAA del 1° febbraio 2015) e l’esistenza di undanno erariale, ha esorbitato dai limiti della propria giurisdizione ed ha,altresì, violato la giurisdizione del giudice amministrativo riconoscendol’illegittimità dei provvedimenti amministrativi di nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] direttore generale del Comune di Rovereto e di proroga del medesimoNumero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026nell’incarico, sul presupposto che lo stesso fosse privo dei requisiti di leggeper ricoprirlo.1.2. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 72 dell’8marzo 1983, in base alla quale deve ritenersi espunta dall’ordinamentoogni ipotesi di c.d. responsabilità formale senza danno, rappresentando ildanno erariale elemento costitutivo dell’illecito e presupposto dellaresponsabilità contabile, sostiene il ricorrente l’insussistenza sub specie diogni profilo di danno. «[OSCURATO:PERSONA] contabile non ha indagato né accertato inprincipalità l’esistenza di un danno effettivo, né ha riscontrato una malagestio del denaro pubblico o un esborso improprio o non dovuto di denaropubblico» che non può essere dedotto «da una asserita illegittimitàprocedurale ricavata da un sindacato incidenter tantum» delprovvedimento amministrativo, con la conseguenza che il giudice contabileha, in tal modo, esorbitato dalla sua giurisdizione.2. Con il secondo motivo deduce «Eccesso di potere giurisdizionaledella Corte dei conti, ai sensi dell'art. 207 codice di giustizia contabile; art.360 c.p.c., comma 1, n. 1 e art. 362 c.p.c., in relazione alla leggeregionale recata dal T.U. sull’ordinamento del personale dei Comuni dellaRegione [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di cui al D.P.Reg. 1° febbraio2005, n. 2, artt. 42 e 40 nonché difetto di potestas iudicandi, per avere laCorte dei Conti, [OSCURATO:PERSONA], pronunziato inviolazione del limite della riserva di legge del legislatore regionale coninterpretazione additiva».2.1. Sostiene il ricorrente che il Giudice contabile, interpretando l’art.42 del citato testo unico nel senso che la predetta disposizione «restringela scelta tra i possibili incaricati al Segretario generale dell’ente, a undirigente di ruolo ovvero un dirigente assunto con contratto a tempodeterminato», cioè un dirigente non in ruolo presso l’ente, ma presso altraamministrazione, comunque in possesso della qualifica dirigenziale(sentenza, pag. 94 e segg.), «ha di fatto individuato una nuova tipologiaNumero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026dirigenziale, ha riscritto conseguentemente i presupposti d’accesso alladirigenza a tempo determinato, ha modificato i ruoli funzionali fra gliorgani dell’Amministrazione, ha ridotto le prerogative dell’organo digoverno per la nomina del direttore generale. E ha invaso la competenzaamministrativa sulle nomine dei dirigenti comunali e sulla gestione deirapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni. Trattasidi interpretazione additiva, nuova, radicalmente errata e in apertainvasione della riserva di legge regionale» (ricorso, pag. 14).3. Con il terzo motivo deduce la «Omessa pronuncia sulle questionisollevate in tema di giurisdizione. Violazione dei principi del giustoprocesso ex art. 111 Cost e art. 4 del codice di giustizia contabile».3.1. Sostiene di aver sollevato in vari passaggi degli atti difensivi e findal primo grado eccezioni in ordine all’ambito della giurisdizione contabile,in particolare alle interferenze con la giurisdizione amministrativa, ma che«il Giudice contabile ha soprasseduto […] limitandosi ad affermare a pag.61, fra due parentesi, che: “(non ricorrendo questioni di giurisdizione)”».3.2. Sostiene, inoltre, di aver ulteriormente eccepito la naturainsindacabile dell’atto di nomina, di competenza del Sindaco e la questionecirca “l’esimente politica”, che pure attiene alla giurisdizione, richiamandoin particolare l’art. 1, comma 1 ter, l. 20/1994.3.3. Lamentando che la sentenza d’appello non ha preso posizione sualcuna contestazione «in punto di giurisdizione, di delimitazionedell’ambito del suo sindacato rispetto all’attività amministrativa e a quellalegislativa», ritiene «violati i criteri di delibazione che lo stesso Giudice siera dato (pag. 61 sentenza d’appello) e i principi del giusto processo di cuiall’art. 111 Cost e all’art. 4 del codice di giustizia contabile». E «Negandoa priori che siano state poste questioni di giurisdizione, così come invece èsuccesso, è palesemente violato il principio del contraddittorio».Numero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/20264. Con la memoria depositata in data 30/04/2026 il ricorrente ha datoovvero:- la pronuncia della sentenza del Tribunale di Trento n. 848/2025 del19.11.2025, passata in giudicato, che ha dichiarato la falsità del verbaled’udienza tenutasi il 14/04/2021 dinanzi al giudice contabile di primogrado, nelle seguenti parti:A) “Secondo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] poi il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in qualchemodo “subito” la scelta del Sindaco di nominare il dott. [OSCURATO:PERSONA], attesoche secondo la normativa era sicuramente il soggetto più titolato aricoprire l’incarico di D.G., mentre il Sindaco gli aveva chiesto, insostanza, di “mettersi da parte””;B) “Il difensore evidenziava ancora come il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbeavuto un interesse contrario alla nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] in quantopotenzialmente interessato a ricoprire proprio la carica di DirettoreGenerale”;- la proposizione del ricorso per la revocazione della sentenza quiimpugnata (sentenza n. 212/2024 della Terza Sezione GiurisdizionaleCentrale di Appello della Corte dei Conti), iscritto al n. 62682/2026 R.G.con udienza fissata al 19 giugno 2026.4.1. Il ricorrente, dando atto della persistenza del proprio interessealla pronuncia sulla giurisdizione da parte di queste Sezioni unite,evidenzia che la dichiarazione di falsità del predetto verbale di udienzanelle parti sopra indicate, ha fatto venir meno anche la prova del dolo odella colpa in capo al ricorrente.4.2. Ritiene, poi, che nella specie fa difetto l’elemento soggettivo inforza della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (applicabile anche ai giudizipendenti, ai sensi dell’art. 6) che all’art. 1, comma 1, lettera a) «definisce,ai fini della determinazione della colpa, in cosa consista la violazionemanifesta delle norme di diritto applicabili, che va valutata in ragione delNumero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026grado di chiarezza e precisione delle norme, nonché in ragionedell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza, non costituendo colpagrave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzigiurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».4.3. Sostiene, inoltre, che «Il nuovo art. 1, comma ter, della legge 14gennaio 1994, n. 20 – così come modificato dall’art. 1, lett. a) della leggen.1/2026 – prevede, nel caso di atti che rientrano nella competenzapropria degli uffici tecnici o amministrativi che la responsabilità non siestenda ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbianoapprovati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. “Ilsecondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degliorgani politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo,quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle propriecompetenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli ufficitecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, dicontrario avviso.”» evidenziando che, così «come risulta dagli attiprocessuali, tutti i pareri e i controlli sulla procedura di nomina del dott.[OSCURATO:PERSONA] sono stati positivi, incontestati, senza alcun rilievo o ricorsogiurisdizionale o parere contrario».5. Ritiene il Collegio di dover esaminare preliminarmente le questioniposte dal ricorrente nella memoria, di cui si è appena sopra dato atto.6. La prima questione prospettata, essendo basata su fattisopravvenuti rispetto alla proposizione del ricorso, risulta ammissibilenonostante la sua prospettazione con la memoria, nel senso che i dettifatti possono ritenersi legittimamente introdotti nel presente giudizio.6.1. La seconda questione posta con la memoria, quantoall’invocazione della pendenza sopravvenuta della revocazione, risultaparimenti ammissibile per la stessa ragione.6.2. Tuttavia, pur dandosi atto dell’ammissibilità delle due questioniquanto alla sede in cui sono state prospettate, le circostanze che ne sonoNumero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026oggetto, cioè il profilo della falsità di dichiarazioni rese nel giudiziocontabile e la sua successiva deduzione con la revocazione, risultano deltutto estranee a ciò che rientra nel sindacato di questa Corte sullagiurisdizione, afferendo, come del resto la prospettazione dei primi duemotivi, alla sussistenza di ipotetici errores in iudicando del giudicecontabile che sarebbero stati commessi nell’esercizio della suagiurisdizione e, quindi, all’interno di essa.6.3. Ciò è del resto tanto vero che la falsità delle dichiarazioni è statafatta valere con la revocazione, cioè con un mezzo interno allagiurisdizione contabile.7. Fermi tali rilievi, l’assoluta esorbitanza dei primi due motivi diricorso e delle questioni prospettate ex novo con la memoria al sindacatospettante a questa Corte si affida alle seguenti considerazioni.8. Al riguardo, deve osservarsi che la responsabilità contabile sussistesolo in presenza di dolo o colpa grave.8.1. In tal senso l’inequivocabile disposizione di cui all’art. 1, comma 1,prima parte, della legge n. 20 del 1994, come modificato dall’art. 3,comma 1, del d.l. n. 543 del 1996, conv, con modif., dalla legge n. 639del 1996 (“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione dellaCorte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata aifatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, […]”).8.2. Successivamente è intervenuta la legge 7 gennaio 2026, n. 1 (cd.Legge Foti, applicabile anche ai giudizi pendenti, ai sensi dell’art. 6) che,all’art. 1, comma 1, lett. a), ha modificato l’art. 1 della legge n. 20 del1994, inserendo nella seconda parte di tale ultima disposizione laspecificazione di ciò che deve intendersi, ai fini della responsabilitàcontabile, per colpa grave.8.3. Recita la diposizione che «Costituisce colpa grave la violazionemanifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto,l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusaNumero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenzarisulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini delladeterminazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle normedi diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza eprecisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravitàdell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissionedeterminata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o apareri delle autorità competenti».8.4. Orbene, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sulla basedi tale disposizione e sul rilievo che, nel caso di specie: a) «tutti i pareri e icontrolli sulla procedura di nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] sono stati positivi,incontestati, senza alcun rilievo o ricorso giurisdizionale o parerecontrario»; b) era stata accertata e dichiarata con sentenza definitiva lafalsità del verbale di udienza in cui erano riportate dichiarazioni utilizzatedai giudici di appello «a suffragio dell’elemento soggettivo dolosoravvisato nella condotta tenuta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]»; deve ritenersiinsussistente in capo a quest’ultimo l’elemento soggettivo idoneo adintegrare la responsabilità contabile.8.5. Da ciò, sembrerebbe discendere il difetto di giurisdizione in capoal giudice contabile.9. L’assunto non può essere condiviso.10. Queste Sezioni unite hanno, con orientamento costante,costituente ormai diritto vivente, stabilito che, ai sensi dell'art. 386 c.p.c.,la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criteriodel petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale naturadella controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concretastatuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causapetendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta ingiudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata,in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fineNumero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026possa assumere rilievo la prospettazione della parte (così, in motivazione,già Cass. Sez. U n. 6404/2005). Cass. Sez. U n. 12378 del 2008, haprecisato che «la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai finidel riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già laprospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale vaidentificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia chesi chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causapetendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizioed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapportogiuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione».10.1. È, quindi, del tutto irrilevante, ai fini della giurisdizione, lasussistenza o meno dei presupposti fondanti il tipo di responsabilità fattavalere in giudizio o di situazione giuridica prospettata, in quantol’accertamento di essi spetta necessariamente ed esclusivamente algiudice individuato come quello avente giurisdizione sul rapportosostanziale dedotto e si conclude con una pronuncia di fondatezza o menodella pretesa avanzata dalla parte.10.2. In tale prospettiva, il profilo soggettivo della responsabilitàcontabile, di cui si è detto sopra, e quello del danno erariale, la cuiassenza il ricorrente sostiene costituire ulteriore elemento escludente lagiurisdizione del giudice contabile, si pongono sullo stesso piano. Entrambii profili attengono al merito della valutazione giudiziale compiuta sullabase delle risultanze processuali dal giudice che, in considerazione delpetitum sostanziale dedotto in giudizio, sia munito di giurisdizione sullamateria. Diversamente ragionando si perverrebbe alla patologicaconseguenza che una determinata situazione giuridica che si prospetti inastratto integrante una ben individuata responsabilità -nella specie,contabile- e, che, quindi, costituisce oggetto di sindacato giurisdizionale,rimanga invece del tutto priva di tutela giudiziale.Numero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/202610.3. È ben vero che secondo questa Corte, nell'attuale assettonormativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte deiconti è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di unapubblica amministrazione, avendo perso rilevanza in tale prospettiva lanatura - pubblica o privata - del soggetto dal quale proviene la condottaproduttiva del danno (cfr. Cass. Sez. U n. 12158/206 e la giurisprudenzaivi richiamata), ma è altrettanto vero che al fine dell’attribuzione dellagiurisdizione non è necessaria l’effettiva sussistenza di quel danno, il cuiaccertamento in concreto spetta al giudice contabile all’esito del giudizio diconto, essendo invece sufficiente che esso venga prospettato dalla Procuragenerale nel proprio atto di citazione come conseguenza della condotta delsoggetto individuato come responsabile.10.4. Quanto si va affermando costituisce applicazione “a contrario”del principio più volte affermato da questa Corte nell’ipotesi di cd.“arretramento” della giurisdizione, ovvero di rifiuto del giudice dipronunciare su una domanda inclusa nella sua giurisdizione, determinatodall’affermata estraneità della domanda stessa alle attribuzionigiurisdizionali di quel giudice (Cass. 20 giugno 2024 n. 17048; Cass. S.U.15 aprile 2020 n. 7839 ed ivi ulteriori precedenti).10.5. In tali ipotesi, infatti, si è detto che il rifiuto che rileva è, dunque,quello “astratto”, che deriva dall’affermazione da parte del giudice specialeche quella situazione soggettiva è priva di tutela per difetto digiurisdizione, in contrasto con la regula iuris che invece gli attribuisce ilpotere di ius dícere sulla domanda; non quello "in concreto", che si haquando la negazione della tutela alla situazione soggettiva azionata è laconseguenza dell’ipotizzata inesatta interpretazione delle norme o dellanon corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto (Cass. S.U.10 febbraio 2023 n. 4284; Cass. S.U. 28 maggio 2020 n. 10087; Cass.S.U. 26 marzo 2021 n. 8572; Cass. 23 settembre 2022 n. 27904 e, daNumero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026ultimo, Cass. S.U. 28 novembre 2024 n. 30605 nonché Cass. S.U. 27ottobre 2025 n. 28461).10.6. Pertanto, la verifica della sussistenza in capo al giudice aditodalla parte del potere di ius dícere sulla situazione soggettiva dedotta ingiudizio va effettuata in astratto, restando confinato al successivoaccertamento giudiziale la sussistenza in concreto degli elementi fondantiquella domanda, che non ridonda di per sé sola in eccesso di poteregiurisdizionale.11. Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, appare evidentel’inammissibilità del primo motivo di ricorso con cui si denuncia l’eccessodi potere giurisdizionale in cui sarebbe incorsa la Sezione giurisdizionaled’appello della Corte dei conti nella sentenza impugnata per averecondannato il ricorrente per mera responsabilità formale senza danno.11.1. La censura, infatti, si appunta sulla asserita insussistenza di undanno erariale in contrasto con l’accertamento giudiziale della sussistenza«dell’elemento strutturale del danno, negato dagli appellanti» (sentenza,pag. 104) conseguente all’illegittimità della nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] adirigente del comune di Rovereto in quanto privo della qualificadirigenziale necessaria, secondo il giudice contabile, per rivestirequell’incarico, e consistente nella retribuzione lorda percepita dal dott.[OSCURATO:PERSONA] da cui ha detratto il corrispettivo spettante a un dirigente mediodell’ente, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno,avendo comunque il soggetto fornito la propria attività in favore delComune.11.2. Si è trattato, quindi, e con evidenza, di un accertamentoesercitato nel rispetto dei limiti interni della propria giurisdizione e dellestesse finalità del controllo contabile, senza invasione né del poterelegislativo né di quello amministrativo.12. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con cui sideduce l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice contabile perNumero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026«violazione del limite della riserva di legge del legislatore regionale coninterpretazione additiva» dell’art. 42 del d.P.Reg. Trentino-[OSCURATO:PERSONA] del1° febbraio 2005, n. 2/L, che prescrive il possesso della qualificadirigenziale in capo al soggetto che deve rivestire l’incarico di Direttoregenerale dell’ente.12.1. Invero, con specifico riferimento all’eccesso di poteregiurisdizionale della Corte dei conti, per l’ipotesi di invasione della sfera direiteratamente affermato (ex multis, Cass. Sez. U. n. 12274/2026), cheesso sia configurabile solo qualora il giudice speciale applichi una normada lui stesso creata, in tal modo esercitando un'attività di produzionenormativa che non gli compete. Non è configurabile invece in relazioneall'attività di interpretazione - sia pure estensiva o analogica - di unadisposizione di legge, posto che eventuali errori ermeneutici, anche secomportanti un’alterazione radicale del senso della norma, non investonola sussistenza o i limiti esterni del potere giurisdizionale, ma soltanto lalegittimità del suo esercizio (Sez. U, 9 luglio 2024, n. 18722; 26 dicembre2024, n. 34499). Il cattivo esercizio della propria giurisdizione da parte delgiudice, che decide la controversia nel rispetto dei suoi confini, ma applicamalamente le regole di giudizio ed erroneamente attribuisce o nega latutela richiesta, rientra nel perimetro di un errore interno, fattispecie cheesula dal controllo sul corretto esercizio della giurisdizione. Il limite dicontrollo delle sezioni unite trova spazio nel perimetro ora illustrato,diversamente mancando la violazione delle regole sulla giurisdizione (Sez.U, 11 settembre 2019, n. 22711).12.2. Va, quindi, ribadito che «l'interpretazione delle norme di dirittocostituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare diper sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece siverifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale,che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difettoNumero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026assoluto o relativo di giurisdizione» (Cass. S.U. 26 settembre 2022 n.28021 e numerose successive conformi).14. Quanto, invece, al travalicamento dell'attività giurisdizionale postain essere dalla Corte dei Conti a danno della giurisdizione amministrativae, comunque, dell’invasione del merito dell’azione amministrativa, che laparte deduce nel primo motivo di ricorso, va ricordato che questa Cortenella sentenza n. 24376/2020, esaminando un caso del tutto analogo (diverifica del requisito del titolo accademico per l'accesso alla funzione didirettore generale di altro Comune), ha ricordato che secondo lagiurisprudenza di queste Sezioni Unite l'insindacabilità "nel merito" dellescelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione dellaCorte dei Conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilitàdi controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge cheregola l'attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabilenon viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta lamancanza di tale conformità-cfr. Cass., Sez. un., n. 5490 del 2014, Cass.,S.U. n. 9680/2019-. Sul punto, infatti, già Cass., S.U., n.14659/2011ebbe a sottolineare che in sede di giudizio di responsabilitàamministrativo-contabile la Corte dei Conti non compie alcuna invasionedel merito quando essa si mantiene nell'ambito di un puro controllo dilegittimità. La sottolineatura che queste Sezioni Unite hanno nel tempointeso operare è dunque collegata alla netta differenziazione che occorrefare tra la valutazione (insindacabile) dell'amministrazione sul merito esulla discrezionalità delle scelte dalla stessa operate e la verifica dellalegittimità delle stesse, invece pienamente consentita al giudice contabile.14.1. Orbene, appuntandosi la censura mossa dal ricorrente,inammissibilmente, contro l'errore nel quale il giudice contabile sarebbeincorso all'atto di individuare la qualifica dirigenziale quale requisito perl'accesso alle funzioni di direttore generale del comune, è ben evidenteche la Corte dei conti non ha affatto invaso il merito dell'azioneNumero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026amministrativa, ma ha inteso verificare la ricorrenza dei presupposti dilegge per il conferimento dell’incarico di direttore generale all'internodell'amministrazione comunale pervenendo alla conclusione che la figuradel direttore generale prevedesse necessariamente, ai fini dell’attribuzionedell’incarico, la qualifica dirigenziale in capo al soggetto poi incaricato. Eproprio dall'assenza di detta qualifica che la Corte dei Conti ha quindidesunto la sussistenza della responsabilità amministrativa del ricorrente inrelazione al danno cagionato all'amministrazione comunale.15. In definitiva, come nel caso esaminato da questa Corte, le censureproposte tendono a ottenere un inammissibile sindacato sulla correttezzain diritto della decisione in punto di rilevanza della qualifica dirigenziale aifini dell'attribuzione dell’incarico a direttore generale del comune diRovereto.16. Il terzo motivo di ricorso, incentrato sull’omessa pronuncia delgiudice contabile sulle questioni di giurisdizione sollevate dal ricorrente esulla violazione del giusto processo, è anch’esso inammissibile.16.1. Invero, anche a voler prescindere dal rilievo che l’omessapronuncia non appare ravvisabile perché il profilo della giurisdizione èstato esaminato, essa in ogni caso costituisce error in procedendo cheesula dall’ambito dell’eccesso di potere giurisdizionale, così come ladedotta violazione dei princìpi del giusto processo, risolventesi anch’essain un vizio riverberantesi in un error in procedendo.17. In estrema sintesi, il ricorso va dichiarato complessivamenteinammissibile.18. Non deve provvedersi sulle spese processuali poiché, nei giudizidinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti allagiurisdizione, il Procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura diparte solo in senso formale, così che è esclusa l’ammissibilità dellaregolamentazione delle spese a questi afferenti (ex mutis, Cass. Sez. U n.5589/2020).Numero registro generale 25336/2024Numero sezionale 202/2026Numero di raccolta generale 14570/2026Data pubblicazione 17/05/2026 P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]