CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13666/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 4 APR. 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 settembre 2023, il Tribunale del riesame di Padova rigettava l'appello cautelare reale proposto avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Padova del 22 luglio 2023 con cui veniva rigettata l'istanza di disse- questro formulata da [OSCURATO:PERSONA] in data 26 giugno 2023, avente ad oggetto le quote della società [OSCURATO:PERSONA] di cui il ricorrente era amministratore e socio unico, quote oggetto di sequestro preventivo in forma diretta del profitto dei reati allo stesso contestati quale indagato (artt. 416, c.p., 2, 4, 5 e 8, d. Igs. n. 74 del 2000; art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000; art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000). 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 192, 273 e 321, cod. proc. pen. e 2, 4, 5 e 8, d. Igs. n. 74 del 2000 per contraddittorietà della motivazione, non avendo i giudici valutato correttamente gli atti processuali, in particolare la presenza del fumus commissi delicti, comportando la conferma della misura reale e non la sua revoca in rela- zione all'elemento soggettivo dell'indagato. In sintesi, si premette che la difesa del ricorrente aveva contestato la man- canza dell'indispensabile presupposto del fumus per l'adozione della misura cau- telare. La difesa aveva evidenziato che proprio il Procuratore europeo delegato, nel parere espresso al GIP/Tribunale, aveva ricordato che quest'ultimo aveva ri- gettato la richiesta di misura cautelare in capo allo Scappi rilevando che non vi erano elementi che consentissero di ritenere che lo Scappi non esercitasse anche di fatto la carica di amministratore di diritto ricoperta. In merito al presunto colle- gamento tra la MDT e tale Mafrici, uno dei principali indagati, non sussisterebbe per la difesa alcun indizio, né alcun elemento tale da potersi sostenere che dopo l'acquisto della società e dopo la nomina ad amministratore dello Scappi la MDT fosse collegata anche in minima parte al Mafrici o ad altri indagati, non esistendo alcuna documentazione contabile o intercettazione a sostegno. I giudici del Tribu- nale non sarebbero entrati nel merito della vicenda, limitandosi solo all'afferma- zione tautologica che l'adozione della misura trovava autogiustificazione nella sola sussistenza delle indagini per frode carosello, motivazione del tutto insussistente. L'assenza assoluta di motivazione, si aggiunge, emergerebbe in maniera ancor più evidente ove si consideri che il reato presupposto per cui è stato richiesto il se- questro è reato a dolo specifico, la cui sussistenza non poteva essere considerata dal tribunale proprio perché nel 2020 lo Scappi non era né socio né amministratore della MDT. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 34, 34-bis, 35, n. 5, d. Igs. n. 159 del 2011 e 104-bis, disp. Att. Cod. proc. pen., per non aver autorizzato la messa in liquidazione della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sintesi, premette la difesa che all'interno dell'istanza di dissequestro pre- sentata dalla difesa era stata richiesta l'autorizzazione alla messa in liquidazione della società MTD s.r.I., istanza reiterata all'atto dell'appello cautelare presentata al tribunale di Padova e rigettata dallo stesso. Richiamati l'art. 34, n. 4, l'art. 34- bis, n. 5 del d.lgs. n. 159 del 2011 e l'art. 104-bis, comma 1-ter, disp. Att. Cod. proc. pen., rileva la difesa che i precedenti difensori, in base a tali disposizioni, avevano richiesto all'ufficio del giudice delegato l'autorizzazione alla messa in li- quidazione della società, reiterata al tribunale in composizione collegiale. Si cen- sura, in particolare, il provvedimento impugnato che avrebbe rigettato tale richie- sta osservando come lo spossessamento delle quote derivanti dal sequestro aveva privato il socio dei correlati diritti e facoltà, non potendo quindi la messa in liqui- dazione essere richiesta dallo Scappi ma dall'amministratore giudiziario. Pur es- sendo condivisibile tale affermazione, si censura il provvedimento perché non avrebbe preso in considerazione la facoltà di revoca dell'amministratore giudiziario da parte del titolare dell'attività economica sottoposta al controllo. La richiesta di messa in liquidazione della società come formulata dai precedenti difensori avrebbe comportato la nomina di un soggetto terzo, diverso dal proprietario delle quote ed oggi indagato, e diverso dall'amministratore giudiziario. La regolare in- dicazione di un soggetto abilitato sarebbe quindi da leggere come una sostanziale richiesta di revoca dell'amministratore giudiziario. Il Tribunale di Padova, quindi, non avrebbe applicato la procedura di controllo ed eventuale revoca dell'ammini- stratore giudiziario, concentrandosi solo sulla questione dello spossessamento delle quote e della perdita di titolarità dei diritti del socio. Contrariamente a quanto indicato nell'art. 35 del c.d. codice antimafia in cui sono elencati espressamente i casi di revoca dell'amministratore giudiziario su richiesta dell'ufficio, nulla è detto per la richiesta da parte del titolare, il quale può valutare anche la mera opportu- nità economica. Il Tribunale non si sarebbe quindi potuto limitare a richiamare il mero spossessamento delle quote, ma avrebbe dovuto indicare e motivare sul punto in relazione sia alle questioni rilevabili d'ufficio che in base a quanto indicato dal ricorrente. Si conclude osservando come la richiesta sarebbe confacente alle linee guida dettate dalla Legge che mira alla prosecuzione delle attività sociali in relazione alle reali condizioni, mentre andare oltre comporterebbe un aggravio ultra vires per il titolare delle quote. 2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 8, cod. proc. pen. e 18, d. Igs. n. 74 del 2000 per incompetenza del Tribunale adito ad emettere il provvedimento cautelare. In sintesi, la difesa deduce in sede di legittimità l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova a conoscere l'impugnato provvedimento cautelare. Richia- mato l'art. 18, comma 1, d. Igs. n. 74 del 2000 che rinvia ai criteri dettati dall'art. 8, cod. proc. pen., sostiene il ricorrente che il criterio principale determinativo della competenza per territorio è quello del /ocus commissi delicti, divenendo sus- sidiario il criterio fondato sul luogo dell'accertamento del reato, salvo che non sia impossibile individuare il luogo di consumazione dle reato tributario. Nel caso di specie, il reato più grave è quello di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 e tutti i capi sono avvinti dalla connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. In applica- zione del disposto dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., la competenza territo- riale spetta al giudice del reato più grave che, come anticipato, è l'art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000, coincidente con il luogo in cui hanno sede i cedenti o gli utilizzatori delle fatture emesse asseritamente per operazioni inesistenti, luogo da identifi- carsi in Milano, ove hanno sede la società [OSCURATO:SOCIETA] e GI&[OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 10.01.2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In sintesi, secondo il PG, il primo motivo si risolve in una denuncia di vizio motivazionale già preliminarmente inammissibile perché non proponibile avverso provvedimenti cautelari reali, salvo il caso - qui manifestamente non ricorrente - il cui la motivazione sia completamente assente così da ridondare in violazione della legge processuale; in ogni caso, la motivazione è del tutto adeguata e priva di aporie logiche, allorché sottolinea l'assoluta indifferenza, ai fini del disposto se- questro preventivo delle quote di una società costituita come "società filtro" nell'ambito di una "frode carosello", della qualità di amministratore di fatto o solo di diritto dell'odierno ricorrente (peraltro socio unico); il secondo motivo è mani- festamente infondato, correttamente avendo il Tribunale del riesame rilevato la mancanza di legittimazione del ricorrente, atteso l'intervenuto sequestro, a for- mulare istanza per la messa in liquidazione; e ciò a prescindere dalla totale incon- ferenza della richiesta rispetto al thema decidendum proprio dell'appello proposto, attinente alla originaria richiesta di dissequestro delle quote; il terzo motivo è di- rettamente inammissibile, trattandosi di doglianza introdotta per la prima volta in sede di legittimità che non risulta oggetto dei motivi dell'appello proposto davanti al giudice del provvedimento oggi impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 23, d.l. n. 137 del 2020 e suc- cessive modifiche ed integrazioni, in assenza di richiesta di discussione orale, è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico per aspecificità. I giudici del riesame, decidendo sull'identica richiesta formulata in sede di appello cautelare (qui reiterata senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, salvo il tenore puramente contestativo del motivo di ricorso che insiste nel pro- spettare questioni di merito, tendenzialmente finalizzate a sostenere che non vi siano in atti elementi di prova né indiziari a carico del ricorrente circa il suo coin- volgimento nella vicenda criminosa), hanno risposto alle doglianze difensive con cui l'allora appellante lamentava la carenza di sufficienti elementi probatori a so- stegno della circostanza che egli fosse amministratore solo di diritto e non anche di fatto della [OSCURATO:PERSONA] - in relazione alla quale, si legge nel provvedimento, emerge l'ipotesi dell'amministrazione di fatto in capo a tale Matrici o [OSCURATO:PERSONA]- liano -, osservando come, in realtà, l'adozione della misura del sequestro preven- tivo delle quote della società predetta trova giustificazione nel fatto che dalle in- dagini la società risulta inserita nel sistema di frode carosello a partire dal 2020 e che, in virtù di ciò, ha indebitamente detratto VIVA per un ammontare superiore a 440 mila euro, sicché, aggiunge il tribunale, sia che lo Scappi fosse amministratore solo di diritto della società, sia che lo Scappi lo fosse anche di fatto, sussiste in ogni caso il fumus idoneo a fondare il sequestro preventivo delle quote, in uno con la necessità di impedire attraverso detta misura che per il tramite della MDT, an- cora attiva e operativa al momento del sequestro, fosse possibile la prosecuzione dell'attività di frode carosello. 3. Alla luce di quanto sopra, non può quindi ritenersi che il provvedimento impugnato presenti un silenzio motivazionale sul fumus commissi delicti, unico caso in cui, unitamente a quello di apparenza motivazionale, è consentito impu- gnare il provvedimento cautelare reale ai sensi dell'art. 325, cod. proc. pen.È stato infatti più volte affermato che in tema di riesame delle misure cau- telari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere pro- posto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione me- ramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme proces- suali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legitti- mità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710 - 01). Nel caso di specie, la difesa, più che contestare l'assenza motivazionale, si duole della valutazione del compendio indiziario svolta da parte del giudice dell'ap- pello cautelare, contestando dunque l'approdo valutativo esperito, operazione non consentita nell'incidente cautelare reale di legittimità. 4. Quanto, poi, alla censura difensiva volta a contestare la sussistenza del dolo specifico del ricorrente, è sufficiente ricordare come in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato, purché esso emerga "ictu ()culi" (tra le tante: Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Rv. 266896 - 01). Ne discende, pertanto, anche sotto tale profilo l'inammissibilità del relativo motivo, atteso che la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva va- lenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale ille- galità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 275830 - 01), elementi, questi, il cui accertamento o valutazione non possono essere demandati a questo Giudice di legittimità ma che sono riservati al naturale giudizio di merito. 5. Anche il secondo motivo è inammissibile, anzitutto perché generico per aspecificità. Il giudice collegiale della cautela confuta infatti l'identica richiesta difensiva (ancora una volta reiterata in questa sede senza alcun apprezzabile elemento di novità critica) per due ordini di ragioni: a) anzitutto, valutando la genericità della richiesta fondata sulla dedotta esigenza di "evitare alcuni dei normali costi di ge- stione comunemente sottesi all'esistenza stessa di una società non in liquida- zione", in particolare sottolineando come non siano stati neppure indicati quali e quanti sarebbero questi costi che si vorrebbero evitare, aggiungendosi del resto come la circostanza che l'attività della società sia stata interrotta con la nomina dell'amministratore giudiziario limita evidentemente allo stato il maturarsi di costi, quantomeno con riferimento aKquelli connessi alla gestione operativa; b) in se- condo luogo, osservando come gli effetti del sequestro e la conseguente nomina dell'amministratore giudiziario sono regolati dall'art. 104-bis, disp. Att. Cod. proc. pen., che rinvia quanto ai compiti dell'amministratore e gestione dei beni alle di- sposizioni del libro primo del codice Antimafia, aggiungendo però che, non trat- tandosi nel caso in esame di sequestro di azienda, per la cui disciplina relativa- mente alla liquidazione soccorrerebbe l'art. 41, d. Igs. n. 159 del 2011, si dovrà ragionare secondo i principi generali sicché, conclude il giudice della cautela, avendo lo spossessamento delle quote derivante dal sequestro privato il socio dei correlati diritti e facoltà, la messa in liquidazione della stessa non potrà spettare allo Scappi, ma all'amministratore giudiziario. 6. Ancora una volta, le censure difensive non colgono nel segno. Anzitutto, perché si limitano a censurare una sola delle due rationes deci- dendi su cui si articola il provvedimento impugnato, non essendo stata contestata quella parte dell'ordinanza in cui si è dato atto della genericità dell'istanza, così da giustificare il giudizio di inammissibilità. È infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "rationes decidendi" poste a fon- damento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272448 - 01). 7. La doglianza difensiva, con cui peraltro il ricorrente si duole per aver rigettato il Tribunale la richiesta di messa in liquidazione, è poi manifestamente infondata. Come correttamente rileva il Tribunale, non si tratta di sequestro di azienda (per il quale si applica la disciplina dettata dall'art. 41, d. Igs. n. 159 del 2011), ma di sequestro emesso per finalità impeditive e relativo alle quote della [OSCURATO:PERSONA] di cui l'indagato ricorrente è amministratore e socio unico, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, essendo stato nelle more l'indagato privato dei diritti e delle facoltà a seguito del sequestro con nomina dell'ammini- stratore giudiziario, di cui il ricorrente non può chiederne la revoca.È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 36364 del 21/05/2021, Rv. 282331 - 01) che il legale rappresentante di una società della quale siano stati sequestrati i beni e le quote rappresentative del capitale sociale, o comunque il proprietario dei beni in sequestro, non è legittimato a promuovere un procedimento diretto alla revoca dell'amministratore giudiziario di quanto sot- toposto a vincolo. La conclusione appena indicata si fonda sul combinato disposto di cui all'art. 104-bis, comma 1 ed 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. e di cui all'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011. Invero, l'art. 104-bis, comma 1 e comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., così recitano: «1. In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'ammi- nistrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'ar- ticolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con de- creto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente. 1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo». Nel titolo III del libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato «L'amministra- zione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati», è presente, come prima disposizione, l'art. 35, rubricato «Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario». L'art. 35, al comma 7, primo periodo, fissa la specifica disciplina in tema di revoca dell'amministratore giudiziario; segnatamente, prevede: «In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia». Da queste disposizioni, innanzi- tutto, si evince che la disciplina generale in tema di revoca dell'amministratore giudiziario nominato in relazione ad un sequestro preventivo è quella fissata dall'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011. Invero, l'art. 104-bis, disp. att. cod.proc. pen., ossia la disposizione che detta la disciplina generale in materia di am- ministrazione dei «aziende, società o beni [...]» sottoposti a sequestro preventivo, in particolare, ai commi 1 e 1-bis, dopo aver indicato l'Autorità giudiziaria compe- tente alla nomina dell'amministratore, rinvia, senza altro aggiungere, al titolo III del libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, nel quale l'unica e specifica disposizione in tema di revoca dell'amministratore giudiziario è quella prevista dall'art. 35, comma 7. Né l'applicazione di tale disposizione risulta incompatibile con la disciplina dell'amministrazione e gestione dei beni sequestrati non direttamente disciplinati dal codice antimafia, stante l'assenza di previsioni specifiche o di principi generali di segno contrario. Dalla disciplina di cui all'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, poi, si desume che l'esclusione della legittimazione del proprietario dei beni sequestrati, o di soggetti ad esso assimilabili, a chiedere al giudice la revoca dell'amministratore giudiziario è coerente con l'assetto complessivo della perti- nente procedura. In effetti, l'art. 35, comma 7, d.lgs. cit. individua specificamente non solo i soggetti che possono promuovere la procedura per la revoca dell'ammi- nistratore giudiziario, ma anche chi deve essere necessariamente chiamato ad in- terloquire: precisamente, l'unico soggetto indicato come necessario interlocutore della procedura è l'amministratore giudiziario del quale è in valutazione la revoca. 8. Ora, la mancata indicazione del proprietario dei beni sequestrati (nella specie, il titolare delle quote societarie, attuale indagato) tra le parti necessarie del procedimento conferma la conclusione secondo cui l'omessa elencazione del medesimo tra i soggetti legittimati a chiedere al giudice la revoca dell'amministra- tore giudiziario non costituisce la conseguenza di una lacuna accidentale del dato normativo, bensì una precisa scelta del Legislatore. Né questa conclusione determina conseguenze irrazionali o l'esclusione della tutela del titolare dei beni sottoposti a sequestro. Da un lato, l'esclusione della legittimazione di tale soggetto a promuovere formalmente il procedimento di revoca dell'amministratore è obiettivamente funzionale all'esigenza di evitare o contenere i rischi di liti giudiziarie che possano ingiustificatamente determinare la paralisi della gestione dei beni in sequestro. Dall'altro, il titolare dei beni in seque- stro può comunque segnalare irregolarità o incapacità dell'amministratore agli or- gani legittimati a promuoverne la revoca, e, soprattutto, può proporre opposizione al giudice dell'esecuzione in ordine alle decisioni sulle modalità di gestione di quanto sottoposto a misura cautelare reale (cfr., in relazione a questo secondo profilo, ad esempio, Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, dep. 2019, Della Santina, Rv. 274723-01).Si può aggiungere, ancora, che, già nella vigenza della precedente disci- plina di cui all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., anteriormente all'inserimento del comma 1-bis per effetto dell'art. 3, comma 2, lett. b), legge 17 ottobre 2017, n 161, in giurisprudenza si era escluso che il legale rappresentante della società i cui beni era stati sottoposti a sequestro preventivo potesse proporre appello a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso le decisioni in ordine alla nomina o alla revoca di un amministratore giudiziario (il riferimento è a Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, Rv. 260381-01). Precisamente, in quella occasione si era osservato: «le questioni riferite alle modalità di esercizio dell'amministrazione giu- diziaria e agli eventuali profili di negligenza dell'amministratore, con conseguente richiesta di sostituzione dello stesso, e i relativi provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, devono ritenersi inammissibili, perché attinenti all'ordinaria ammini- strazione del bene e, dunque, non sindacabili con l'appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen.». 9. Le considerazioni precedentemente esposte, oltre a determinare l'inam- missibilità del presente ricorso per cassazione e del precedente appello, escludono anche l'ammissibilità di una riqualificazione dell'atto di impugnazione proposto in questa sede come opposizione da trasmettere al giudice dell'esecuzione. Ed infatti, il legale rappresentante di una società della quale siano stati sequestrati i beni e le quote rappresentative del capitale sociale o il proprietario dei beni in sequestro, se non sono legittimati a promuovere un procedimento di- retto alla revoca dell'amministratore giudiziario, non possono nemmeno proporre incidenti di esecuzione o opposizioni contro eventuali determinazioni dell'autorità giudiziaria in proposito. Invero, una diversa conclusione si tradurrebbe, di fatto, proprio nel riconoscimento della legittimazione a promuovere un procedimento diretto alla revoca dell'amministratore giudiziario. 10. Infine, anche il terzo motivo è inammissibile in quanto dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità. Si è infatti affermato che non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione, non sia stata dedotta nel giudi- zio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge, non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esa- minati dai giudici di merito (Sez. 3, n. 32904 del 08/02/2018, Rv. 273672 — 01). [OSCURATO:PERSONA] non ignora che sulla questione è venuto a formarsi un contrasto giurisprudenziale. Rileva, tuttavia, che quand'anche si facesse applicazione del principio affermato dal contrapposto orientamento, il motivo non sfuggirebbe pe- raltro alla sanzione dell'inammissibilità, atteso che il ricorrente fonda le sue la- mentele su elementi di fatto mai introdotti dinanzi al giudice del merito o, comun- que, sui quali sarebbe necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti co- munque inammissibili nel giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015, Rv. 262081 - 01). A tacer d'altro, comunque, nemmeno il foro competente individuato dalla difesa del ricorrente (ossia il luogo in cui hanno sede le società che hanno emesso le fatture relative ad operazioni inesistenti, avendo indicato il ricorrente l'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 come reato più grave) è quello corretto, avendo già affermato questa Corte che in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, il «luogo in cui il reato è stato consumato», previsto come criterio determinativo della competenza dall'art. 8, comma 1, cod. proc. pen. - dalla cui inapplicabilità discende la competenza del «giudice del luogo di accertamento del reato», ex art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - deve essere individuato in base ad elementi oggettivi ed idonei a fon- dare una ragionevole certezza al momento dell'esercizio dell'azione penale, ov- vero, se la decisione deve essere assunta anteriormente, allo stato degli atti, e non coincide necessariamente con la sede dell'ente cui è attribuibile la falsa emis- sione dei documenti fiscali (Sez. 3, n. 11216 del 19/02/2021, Rv. 281568 - 01). Invero, non può dirsi rispondente ad una massima di esperienza l'affermazione secondo cui le false fatture, almeno quando riguardano operazioni del tutto inesi- stenti, sono state emesse nel luogo in cui ha sede la ditta di emissione. 11. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de