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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 24120/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6521/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE VARESE n. 1286/2016 depositata il10/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA] società professionale, propose domanda di ammissione al passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] srl, in prededuzione privilegiata, per l’importo complessivo di € 99.912,00 (ridotto del 50% in sede di giudizio di opposizione) oltre contributo previdenziale, Iva ed interessi, per prestazioni professionali consistite nella predisposizione di una relazione unica per tutte le società appartenenti , come [OSCURATO:SOCIETA] , al c.d. [OSCURATO:PERSONA] e interessate ad accedere alla procedura di concordato preventivo con analisi dei dati e situazioni patrimoniali di ciascuna società esposte separatamente e redazione di una bozza incompleta di relazione ex art. 161 3° comma l.f.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda, rilevando che il professionista aveva ricevuto un acconto interamente satisfattivo delle prestazioni in concreto eseguite. 3 Il Tribunale di Varese con decreto del 10/02/2017 ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dal professionista osservando: a) che sulla scorta dell’esame della lettera di incarico ricevuta da tutte le società del [OSCURATO:PERSONA] i, le attività professionali che il ricorrente avrebbe dovuto espletare consistevano nel rilascio dell’attestazione prevista dall’art 160 comma 2 l,f , nella verifica della veridicità dei dati aziendali con riferimento ad una elaboranda situazione patrimoniale e finanziaria al 28 febbraio 2014 e di fattibilità del piano, ai sensi dell’art 161 comma 2, e 186 bis comma 2 lett. b) l.fall , da realizzarsi attraverso una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale e, infine,nell’assistenza, eventualmente richiesta dai legali, durante la procedura di concordato preventivo; b) che l’esame degli atti consentiva di verificare che la relazione di cui alla L.Fall., art. 160, comma 2, fu consegnata alla capogruppo quando l’ammissione della società all’amministrazione straordinaria era già avvenuta, sicché non era dato sapere se l'attività svolta fosse stata eseguita prima o dopo l'apertura del concorso né era possibile verificare con precisone l’attività in concreto svolta dal professionista; d) che anche a voler considerare svolta la relazione ex art 160 2 comma l.fall. in tutto o in parte in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, l’incidenza di tale attività, ritenuta in gran parte di scarsa utilità concreta, parziale e preparatoria , andava stimata nel 10% dell’attività complessivamente pattuita sicché il compenso congruo attribuibile al ricorrente poteva essere determinato in € 195.000,00; e) che nulla era dovuto in quanto il professionista aveva ricevuto in acconto la superiore somma di € 280.000,00.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria.

L’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 comma 1, 116 comma 1 cpc 2697 comma 2 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 4 cpc; si argomenta che il Tribunale avrebbe sterilizzato sul piano sostanziale il contraddittorio non ponendo a fondamento della propria decisione le prove proposte dalla parte e minutamente elencate, la richiesta di consulenza tecnica ed i fatti non specificatamente contestati dall’opponente. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art 360 comma 1 nr. 4 cpc per aver il Tribunale determinato ultra petita , e irragionevolmente, in € 195.000 il valore delle prestazioni svolte in favore di tutte e 14 le società del gruppo, senza che il contenuto di quelle eseguite per le restanti 13 avesse formato oggetto di contraddittorio, in tal modo ritenendo erroneamente che l’acconto ricevuto fosse sufficiente a coprire quanto dovutoda [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2 Con il terzo motivo il professionista denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 160 comma 2 l.fall. in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc, sostenendo che, poiché l’attestazione di cui all’art 160, comma 2, l.fall. presuppone l’accertamento della veridicità e/o della correttezza dei dati patrimoniali, il Tribunale ha errato nel ritenere che non era stata compiuta la verifica di tali dati; osserva ancora che l’attività di assistenza alla procedura, pur espressamente prevista nella lettera di incarico, esulava completamente dai compiti e dalla funzione dell’attestatore e sarebbe stata prestata gratuitamente, sicché non era da ricomprendere nel compenso. 1.3 Con il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art.1362 c.c., in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per avere il Tribunale mal interpretato la reale portata del contratto di mandato conferitogli che assegnava alla redazione della relazione di cui alla L. Fall., art. 160, comma 2, priorità temporale e valenza condizionante la predisposizione della relazione prevista dall’art. 161, comma 3 , l.fall, mentre l'assistenza dopo l'apertura della procedura concorsuale era prevista come meramente eventuale.

2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1 In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo ove si alleghi che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione e non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ovvero (come nel caso di specie) abbia ritenuto le stesse non dimostrative delle allegazioni compiute, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (si vedano in questo senso, per tutte, Cass.14052/ 2021 ,27455 e 27454/2019, emesse controversie che vedono come parti l’odierno ricorrente ed la curatela di una delle società del [OSCURATO:PERSONA], Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016 e Cass. 5009/2017). 2.2 Il Tribunale di Varese nel rigettare il ricorso in opposizione ha tratto il proprio convincimento dalla valutazione complessiva della documentazione allegata dall’opponente, nell’esercizio di un potere discrezionale non sindacabile nella presente sede di legittimità sotto il profilo del vizio di violazione di legge. 2.3 In realtà la doglianza, sotto la formale rubrica dell’art. 360, 1 comma nr 3 cpc, denuncia, inammissibilmente, l’apprezzamento del compendio probatorio, attività riservata al giudice del merito che può essere censurat a attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cpc come riformulat o dall’art 54 d.l. 83/2012.

3. Il secondomotivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 3.1 Come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e dello stesso ricorso, il tema dell’unitarietà del compenso, posto a carico di tutte le società del gruppo in via fra loro solidale, aveva già formato oggetto di cognizione da parte del G.D. (che aveva ritenuto insussistente il credito in base al duplice rilievo che la prestazione era stata, per l’appunto, resa in favore di tutte le compagini societarie appartenenti al cd. gruppo Casti e che Verna aveva ricevuto acconti idonei ad elidere qualsiasi sua ulteriore pretesa): ciò, peraltro, proprio sulla scorta diquanto rappresentato dallo stesso professionista, il quale aveva allegato a fondamento della domanda la scrittura privata di conferimento dell’incarico e dedotto che la sua attività era stata funzionale alla presentazione di una proposta di concordato di gruppo. 3.2 Non risulta, d’altro canto, che in sede di opposizione l’odierno ricorrente abbia lamentato l’erroneità del decreto impugnato per aver il G.D. escluso il credito in considerazione dell’acconto da lui complessivamente ricevuto (né, peraltro, che abbia dedotto, così come avrebbe dovuto essere in caso di scindibilità della prestazione, che l’acconto andava imputato a specifiche attività svolte in favore dell’una o dell’altra società).

E, a ben vedere, neppure nella presente sede Verna contesta l’operatività del principio di cui all’art 1294 cc, che, se per un verso gli avrebbe consentito di insinuarsi al passivo di ciascuna delle società debitrici per l’intero compenso maturato, per l’altro gli precludeva di percepire più di quanto gli era globalmente dovuto. 3.3 Nessun vizio di extrapetizione può quindi predicarsi dal momento che, contrariamente a quanto si deduce nel motivo, il tribunale ha tenuto conto dell’attività che Verna avrebbe dovuto svolgere in favore di tutte le società del gruppo, in quanto tenute al pagamento del compenso in via fra loro solidale, per poi determinare nella misura del 10% di detta attività quella concretamente resa, il cui corrispettivo era dovuto (anche) da [OSCURATO:SOCIETA]..

4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto da un lato non si confronta con l’accertamento delle specifiche carenze che vengono imputate alla relazione predisposta ai sensi dell’art 160 comma 2 l.f. e con l’autonoma ratio decidendi costituita dall’ incertezza sul compimento di tale attività prima dell’apertura della procedura concorsuale e dall’altro si risolve in una mera petizione di principio circa la gratuità della prestazioni di assistenza che si contrappone all’ ulteriore accertamento in fatto del Tribunale sulla circostanza che l’attività di assistenza, non prestata, era stata espressamente dedotta nel contratto non gratuitamente.

5. Neanche il quarto motivo supera il vaglio dell’ammissibilità 5.1 Il Tribunale, sulla scorta dell’esame delle disposizioni letterali del contratto di mandato professionale, ha valutato che l’incarico aveva ad oggetto «l’attività di predisposizione del piano e di fattibilità dello stesso, nonché tutta la fase di assistenza della procedura»; a fronte di tale accertamento il ricorrente contrappone una difforme ricostruzione della volontà delle parti basata su generiche ed apodittiche affermazioni. 5.2 Ciò, ancora una volta, al fine di sovvertire la valutazione compiuta dal Tribunale in merito alle risultanze probatorie sulla consistenza della prestazione resa e, per di più, a dispetto del principio secondo cui il ricorso per cassazione deve fondarsi su motivi, oltre che specifici e completi, anche riferibili alla decisione impugnata.

6. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

7. Nulla è da statuire sulle spese non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva.

PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6521/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE VARESE n. 1286/2016 depositata il10/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA] società professionale, propose domanda di ammissione al passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] srl, in prededuzione privilegiata, per l’importo complessivo di € 99.912,00 (ridotto del 50% in sede di giudizio di opposizione) oltre contributo previdenziale, Iva ed interessi, per prestazioni professionali consistite nella predisposizione di una relazione unica per tutte le società appartenenti , come [OSCURATO:SOCIETA] , al c.d. [OSCURATO:PERSONA] e interessate ad accedere alla procedura di concordato preventivo con analisi dei dati e situazioni patrimoniali di ciascuna società esposte separatamente e redazione di una bozza incompleta di relazione ex art. 161 3° comma l.f. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda, rilevando che il professionista aveva ricevuto un acconto interamente satisfattivo delle prestazioni in concreto eseguite. 3 Il Tribunale di Varese con decreto del 10/02/2017 ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dal professionista osservando: a) che sulla scorta dell’esame della lettera di incarico ricevuta da tutte le società del [OSCURATO:PERSONA] i, le attività professionali che il ricorrente avrebbe dovuto espletare consistevano nel rilascio dell’attestazione prevista dall’art 160 comma 2 l,f , nella verifica della veridicità dei dati aziendali con riferimento ad una elaboranda situazione patrimoniale e finanziaria al 28 febbraio 2014 e di fattibilità del piano, ai sensi dell’art 161 comma 2, e 186 bis comma 2 lett. b) l.fall , da realizzarsi attraverso una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale e, infine,nell’assistenza, eventualmente richiesta dai legali, durante la procedura di concordato preventivo; b) che l’esame degli atti consentiva di verificare che la relazione di cui alla L.Fall., art. 160, comma 2, fu consegnata alla capogruppo quando l’ammissione della società all’amministrazione straordinaria era già avvenuta, sicché non era dato sapere se l'attività svolta fosse stata eseguita prima o dopo l'apertura del concorso né era possibile verificare con precisone l’attività in concreto svolta dal professionista; d) che anche a voler considerare svolta la relazione ex art 160 2 comma l.fall. in tutto o in parte in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, l’incidenza di tale attività, ritenuta in gran parte di scarsa utilità concreta, parziale e preparatoria , andava stimata nel 10% dell’attività complessivamente pattuita sicché il compenso congruo attribuibile al ricorrente poteva essere determinato in € 195.000,00; e) che nulla era dovuto in quanto il professionista aveva ricevuto in acconto la superiore somma di € 280.000,00. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 comma 1, 116 comma 1 cpc 2697 comma 2 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 4 cpc; si argomenta che il Tribunale avrebbe sterilizzato sul piano sostanziale il contraddittorio non ponendo a fondamento della propria decisione le prove proposte dalla parte e minutamente elencate, la richiesta di consulenza tecnica ed i fatti non specificatamente contestati dall’opponente. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art 360 comma 1 nr. 4 cpc per aver il Tribunale determinato ultra petita , e irragionevolmente, in € 195.000 il valore delle prestazioni svolte in favore di tutte e 14 le società del gruppo, senza che il contenuto di quelle eseguite per le restanti 13 avesse formato oggetto di contraddittorio, in tal modo ritenendo erroneamente che l’acconto ricevuto fosse sufficiente a coprire quanto dovutoda [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2 Con il terzo motivo il professionista denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art 160 comma 2 l.fall. in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc, sostenendo che, poiché l’attestazione di cui all’art 160, comma 2, l.fall. presuppone l’accertamento della veridicità e/o della correttezza dei dati patrimoniali, il Tribunale ha errato nel ritenere che non era stata compiuta la verifica di tali dati; osserva ancora che l’attività di assistenza alla procedura, pur espressamente prevista nella lettera di incarico, esulava completamente dai compiti e dalla funzione dell’attestatore e sarebbe stata prestata gratuitamente, sicché non era da ricomprendere nel compenso. 1.3 Con il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art.1362 c.c., in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per avere il Tribunale mal interpretato la reale portata del contratto di mandato conferitogli che assegnava alla redazione della relazione di cui alla L. Fall., art. 160, comma 2, priorità temporale e valenza condizionante la predisposizione della relazione prevista dall’art. 161, comma 3 , l.fall, mentre l'assistenza dopo l'apertura della procedura concorsuale era prevista come meramente eventuale. 2. Il primo motivo è inammissibile. 2.1 In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo ove si alleghi che il giudice di merito abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione e non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre ovvero (come nel caso di specie) abbia ritenuto le stesse non dimostrative delle allegazioni compiute, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato "della valutazione delle prove" (si vedano in questo senso, per tutte, Cass.14052/ 2021 ,27455 e 27454/2019, emesse controversie che vedono come parti l’odierno ricorrente ed la curatela di una delle società del [OSCURATO:PERSONA], Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016 e Cass. 5009/2017). 2.2 Il Tribunale di Varese nel rigettare il ricorso in opposizione ha tratto il proprio convincimento dalla valutazione complessiva della documentazione allegata dall’opponente, nell’esercizio di un potere discrezionale non sindacabile nella presente sede di legittimità sotto il profilo del vizio di violazione di legge. 2.3 In realtà la doglianza, sotto la formale rubrica dell’art. 360, 1 comma nr 3 cpc, denuncia, inammissibilmente, l’apprezzamento del compendio probatorio, attività riservata al giudice del merito che può essere censurat a attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cpc come riformulat o dall’art 54 d.l. 83/2012. 3. Il secondomotivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 3.1 Come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e dello stesso ricorso, il tema dell’unitarietà del compenso, posto a carico di tutte le società del gruppo in via fra loro solidale, aveva già formato oggetto di cognizione da parte del G.D. (che aveva ritenuto insussistente il credito in base al duplice rilievo che la prestazione era stata, per l’appunto, resa in favore di tutte le compagini societarie appartenenti al cd. gruppo Casti e che Verna aveva ricevuto acconti idonei ad elidere qualsiasi sua ulteriore pretesa): ciò, peraltro, proprio sulla scorta diquanto rappresentato dallo stesso professionista, il quale aveva allegato a fondamento della domanda la scrittura privata di conferimento dell’incarico e dedotto che la sua attività era stata funzionale alla presentazione di una proposta di concordato di gruppo. 3.2 Non risulta, d’altro canto, che in sede di opposizione l’odierno ricorrente abbia lamentato l’erroneità del decreto impugnato per aver il G.D. escluso il credito in considerazione dell’acconto da lui complessivamente ricevuto (né, peraltro, che abbia dedotto, così come avrebbe dovuto essere in caso di scindibilità della prestazione, che l’acconto andava imputato a specifiche attività svolte in favore dell’una o dell’altra società). E, a ben vedere, neppure nella presente sede Verna contesta l’operatività del principio di cui all’art 1294 cc, che, se per un verso gli avrebbe consentito di insinuarsi al passivo di ciascuna delle società debitrici per l’intero compenso maturato, per l’altro gli precludeva di percepire più di quanto gli era globalmente dovuto. 3.3 Nessun vizio di extrapetizione può quindi predicarsi dal momento che, contrariamente a quanto si deduce nel motivo, il tribunale ha tenuto conto dell’attività che Verna avrebbe dovuto svolgere in favore di tutte le società del gruppo, in quanto tenute al pagamento del compenso in via fra loro solidale, per poi determinare nella misura del 10% di detta attività quella concretamente resa, il cui corrispettivo era dovuto (anche) da [OSCURATO:SOCIETA].. 4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto da un lato non si confronta con l’accertamento delle specifiche carenze che vengono imputate alla relazione predisposta ai sensi dell’art 160 comma 2 l.f. e con l’autonoma ratio decidendi costituita dall’ incertezza sul compimento di tale attività prima dell’apertura della procedura concorsuale e dall’altro si risolve in una mera petizione di principio circa la gratuità della prestazioni di assistenza che si contrappone all’ ulteriore accertamento in fatto del Tribunale sulla circostanza che l’attività di assistenza, non prestata, era stata espressamente dedotta nel contratto non gratuitamente. 5. Neanche il quarto motivo supera il vaglio dell’ammissibilità 5.1 Il Tribunale, sulla scorta dell’esame delle disposizioni letterali del contratto di mandato professionale, ha valutato che l’incarico aveva ad oggetto «l’attività di predisposizione del piano e di fattibilità dello stesso, nonché tutta la fase di assistenza della procedura»; a fronte di tale accertamento il ricorrente contrappone una difforme ricostruzione della volontà delle parti basata su generiche ed apodittiche affermazioni. 5.2 Ciò, ancora una volta, al fine di sovvertire la valutazione compiuta dal Tribunale in merito alle risultanze probatorie sulla consistenza della prestazione resa e, per di più, a dispetto del principio secondo cui il ricorso per cassazione deve fondarsi su motivi, oltre che specifici e completi, anche riferibili alla decisione impugnata. 6. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 7. Nulla è da statuire sulle spese non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva. PQM [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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