CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11655-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 11655/2017 Numero sezionale 2604/2021 Numero di raccolta generale 19863/2022 avverso la sentenza n. 1145/2016 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 20/06/2022 GENOVA, depositata il 10/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Genova aveva dichiarato inammissibile la domanda volta a conseguire l’accertamento dell’obbligo dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a concorrere negli interventi di ristrutturazione del fatiscente tetto dell’edificio sito in Mignanego (Ge) località Fumeri, via Fiume 16, formato da due unità immobiliari, rispettivamente di proprietà dell’attrice e dei convenuti, e con condanna al risarcimento dei danni subiti per le condizioni del tetto. La declaratoria di inammissibilità derivava dal fatto che la domanda dell’attrice era sottoposta a procedimento di volontaria giurisdizione ex articolo 1105, ultimo comma, c.c. e non al giudizio di cognizione ordinaria. 2. La Corte d’Appello di Genova accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza impugnata, accertava l’obbligo dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’unità immobiliare sita in Mignanego (Ge) località Fumeri, via Fiume 16, a concorrere, con l’attrice [OSCURATO:PERSONA] alle necessarie ed urgenti opere di manutenzione straordinaria della copertura comune del fabbricato, come elencate nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio e nella proporzione millesimale ivi determinata. In particolare, la Corte d’Appello evidenziava che, sin dall’originaria domanda, l’attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni oltre che la partecipazione dei convenuti ai lavori e alle spese necessarie per gli interventi sullo stabile. L’atto introduttivo del giudizio lamentava che l’unità immobiliare di proprietà dell’attrice era da tempo vittima di fenomeni Ric. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 11655/2017 Numero sezionale 2604/2021 Numero di raccolta generale 19863/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 di umidità e di infiltrazione dell’acqua dalla soprastante ammalorata copertura dell’edificio con richiesta di accertamento e quantificazione dei danni subiti. Inoltre, la Corte d’Appello richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la preclusione per il singolo partecipante alla comunione di rivolgersi al giudice in sede contenziosa non opera in relazione ad iniziative giudiziarie contenziose promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui questi faccia valere in giudizio la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione che dalla rovina della cosa in comproprietà abbia subito pregiudizio. Nella fattispecie concreta l’attrice non si era limitata a dedurre la mancata adozione di provvedimenti per la manutenzione straordinaria del tetto comune a causa dell’atteggiamento ostruzionistico dei comproprietari, ma aveva specificamente lamentato che tale statuizione stava causando danni all’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva e aveva chiesto che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni. La domanda non era quindi solo quella del comunista invocante l’adozione di misure di manutenzione delle parti comuni dell’edificio, ma pure quella del terzo con richiesta di provvedere a tutela della propria unità immobiliare. L’attrice, dunque, agiva anche a tutela della sua proprietà esclusiva e faceva valere diritti non interni al perimetro delle questioni di amministrazione delle cose comuni oggetto della previsione dell’articolo 1105, ultimo comma, c.c.. Non vi era pertanto alcun profilo di inammissibilità della domanda proposta che doveva essere esaminata nel merito e che era anche fondata. Sotto questo profilo, la Corte d’Appello evidenziava che la situazione di degrado della copertura dell’edificio e di dannosità per il sottostante alloggio di proprietà dell’attrice era emersa non soltanto nell’attività istruttoria in primo grado ma anche nella consulenza tecnica svoltasi in sede di appello. Risultava, peraltro, anche la Ric. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 11655/2017 Numero sezionale 2604/2021 Numero di raccolta generale 19863/2022 condotta ostativa dei convenuti rispetto alla necessità di porre in Data pubblicazione 20/06/2022 essere interventi manutentivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e in prossimità dell’udienza ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: inammissibilità della domanda asseritamente riproposta nel giudizio di appello, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1105, comma 4, c.c., evidente contrasto con il pacifico orientamento di legittimità, vizio di ultrapetizione con riferimento alla predisposizione da parte del giudice d’appello di tabelle millesimali mai richieste dalle parti. A parere dei ricorrenti, la questione portata all’attenzione del Tribunale fondamentalmente riguarda la gestione della comunione o del condominio costituito dalle due unità immobiliari di cui si compone lo stabile di via Fiume e le conseguenti decisioni da assumere riguardo ad eventuali lavori di ristrutturazione del tetto. Pertanto, la domanda dell’attrice, avente ad oggetto la richiesta di adozione dei provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune, doveva farsi valere con ricorso all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 1105, comma 4, c.c., nelle forme previste dall’articolo 737 c.p.c. relativo ai procedimenti in camera di consiglio. In tal senso si era espresso anche il collegio della Corte d’Appello di Genova in sede di reclamo. La Corte d’Appello, invece, avrebbe erroneamente fatto riferimento al precedente rappresentato dalla sentenza n. 8876 del 1998 che si riferiva ad una fattispecie diversa. Peraltro, il giudice d’appello aveva disposto che anche il consulente Ric. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 11655/2017 Numero sezionale 2604/2021 Numero di raccolta generale 19863/2022 tecnico procedesse alla redazione delle tabelle millesimali senza Data pubblicazione 20/06/2022 alcuna richiesta dalle parti costituite. 1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato. Di recente questa Corte ha confermato l’indirizzo di cui alla sentenza n. 8876 del 1998 citata sia dalla Corte d’Appello che dai ricorrenti. Si è ribadito, infatti, che: «in tema di comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun partecipante possa adire l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusivamente la richiesta di decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di terzo, come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui è comproprietario» (Sez. 2, Sent. n. 11802 del 2020). La Corte d’Appello ha evidenziato che l’attrice, con l’atto introduttivo del giudizio, aveva lamentato che l’unità immobiliare di sua proprietà era da tempo vittima di fenomeni di umidità e di infiltrazione dell’acqua dalla soprastante ammalorata copertura dell’edificio con richiesta di accertamento e quantificazione dei danni subiti. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non si era limitata a dedurre la mancata adozione di provvedimenti per la manutenzione straordinaria del tetto comune, ma aveva specificamente lamentato che tale situazione stava causando danni alla unità immobiliare di sua proprietà esclusiva e aveva chiesto anche il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello, pertanto, ha fatto corretta applicazione del citato principio di diritto Ric. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 11655/2017 Numero sezionale 2604/2021 Numero di raccolta generale 19863/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 ricorrendone le condizioni, a nulla rilevando il fatto che il provvedimento in sede di reclamo della medesima Corte d’Appello di Genova avesse ritenuto operante la preclusione e di conseguenza inammissibile la domanda. 1.3 Anche la censura relativa alla redazione delle tabelle da parte del CTU, cui si fa un breve cenno nell’ultima parte del motivo, è infondata. In disparte il profilo di inammissibilità per la sua genericità (la censura infatti è motivata solo in modo apodittico senza alcun riferimento concreto alla fattispecie), come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata (pag. 7) una volta accertata la necessità di procedere ai lavori, era altrettanto necessario precisare il criterio in base al quale determinare la quota di spettanza di ogni condomino nel riparto delle spese. La Corte d’Appello, infatti, ha evidenziato che la fissazione dei valori proporzionali dei due piani di proprietà esclusiva formanti il fabbricato in esame con determinazione dei valori millesimali era finalizzata alla corretta applicazione delle spese comuni tra i partecipanti al condominio. In sostanza si è fatta applicazione dei criteri legali per il riparto della spesa sicché la sentenza deve essere confermata anche su tale punto. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: in via di mero subordine mancata presa in considerazione della domanda che gli accertamenti tecnici ex adverso richiesti ed i lavori ipotizzati venissero estesi all’intero stabile ed anche alla proprietà degli appellati. Omessa verifica dell’improcedibilità tecnica di un intervento di rifacimento della copertura dello stabile. I convenuti avevano richiesto, sia in primo grado, che in appello che l’accertamento tecnico venisse esteso all’intero edificio comprensivo quindi anche dell’unità immobiliare di proprietà degli Ric. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 11655/2017 Numero sezionale 2604/2021 Numero di raccolta generale 19863/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 esponenti attori. La Corte d’Appello avrebbe ingiustificatamente ritenuto che gli appellati non avessero proposto una specifica domanda riconvenzionale. Al contrario, si era sottolineato che l’ipotizzato rifacimento del tetto sarebbe stato dannoso e pregiudizievole, in considerazione del peso della nuova copertura tenuto conto delle obsolete strutture dello stabile. Sarebbe stato necessario, pertanto, un intervento che prevedesse la completa demolizione e la conseguente integrale riedificazione dell’immobile. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile. La richiesta di estendere i lavori all’intero stabile a tutela dell’unità immobiliare degli attori è stata qualificata dalla Corte d’Appello come istanza istruttoria subordinata ad una non formulata domanda riconvenzionale. I ricorrenti, con il motivo in esame, non lamentano la violazione di alcuna norma processuale o di merito ma asseriscono di aver formulato siffatta richiesta nella comparsa di costituzione e che la stessa doveva qualificarsi come domanda riconvenzionale. Il motivo è del tutto generico e, in particolare, non viene riportato il contenuto di alcun atto processuale al fine di sostenere che era stata effettivamente proposta una domanda riconvenzionale. Il ricorrente, infatti, nella formulazione del motivo si limita ad affermare che si trattava di un’istanza tempestivamente avanzata nella comparsa di costituzione. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, la verifica dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. deve compiersi con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione e la mancata specifica indicazione (ed allegazione) dei documenti sui quali ciascuno di essi, eventualmente, si fondi può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto Ric. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 11655/2017 Numero sezionale 2604/2021 Numero di raccolta generale 19863/2022 alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, Data pubblicazione 20/06/2022 e cioè quando, senza l'esame di quell'atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili» (Sez. U, Sent. n. 16887 del 2013). Le sezioni unite hanno di recente confermato il suddetto orientamento con il principio di diritto così massimato: «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità» (Sez. U, Sent. n. 34469 del 2019). Infine, deve anche ribadirsi che l’interpretazione degli atti processuali è compito del giudice del merito, sindacabile da questa Corte nei limiti della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, circostanze neanche dedotte dal ricorrente che si limita a richiamare il principio della non necessità di formule sacramentali o solenni. 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: grave erroneità della pronuncia in punto di spese. Addebito agli odierni esponenti delle spese relative alla fase cautelare in appello in spregio generale del principio della soccombenza. Ric. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 11655/2017 Numero sezionale 2604/2021 Numero di raccolta generale 19863/2022 I ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese di lite Data pubblicazione 20/06/2022 relativa alla fase cautelare conclusasi con l’integrale accoglimento del reclamo proposto dai medesimi ricorrenti. Nonostante gli stessi fossero risultati vittoriosi. 3.1 Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. La condanna alle spese ha luogo sulla base di una considerazione unitaria dell’intero procedimento. Il giudice si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi o fasi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase, ma, in relazione all'esito finale della lite, deve individuare la parte complessivamente soccombente» (ex plurimis Sez. 1, Sent. n. 20289 del 2015). Con specifico riferimento alla fase cautelare può richiamarsi anche il seguente analogo principio: «Nel procedimento di denuncia di danno temuto, ancorché, ai fini dell'attribuzione delle spese di consulenza sostenute nella fase cautelare, possa venire in rilievo la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la proponibilità della denuncia, rientra tuttavia nel potere discrezionale del giudice del successivo giudizio di merito, in considerazione dell'esito finale della lite favorevole al denunciante, porre le spese del giudizio, comprese quelle di c.t.u., affrontate nella fase cautelare, a carico del convenuto» (Sez. 2, Sent. n. 22436 del 2011). 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: evidente tardività ed inammissibilità della domanda di risarcimento danni. Indebita pretesa emissione del provvedimento di revoca assunto in sede di reclamo. Mancato rispetto delle relative quote condominiali del concorso di colpa del condomino danneggiato. Ric. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 11655/2017 Numero sezionale 2604/2021 Numero di raccolta generale 19863/2022 Secondo i ricorrenti la fumosa e generica domanda risarciData pubblicazione 20/06/2022toria proposta in sede di appello sarebbe palesemente tardiva ed inammissibile. 4.1 Il quarto motivo è inammissibile. La Corte d’Appello a pag. 6 della sentenza impugnata ha esaminato la medesima questione sollevata con il presente motivo ed ha evidenziato che sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado si lamentavano i danni subiti dall’unità immobiliare dell’attrice Scisci e, nelle conclusioni, si chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento degli stessi. I ricorrenti si limitano a riproporre in questa sede lo stesso motivo di appello già rigettato senza confrontarsi con la decisione impugnata. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3500,00, più € 200,00 per esborsi; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 11655/2017 Numero sezionale 2604/2021 Numero di raccolta generale 19863/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, in data 6 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 11655 sez. S2 - ud. 06/12/2021 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A