CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 11666/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15843/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO e [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso l’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.9045/2023 depositata i l 30/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Questa Corte, con ordinanza n.9045/2023, emessa il 18 gennaio 2023 in relazione al procedimento di legittimità iscritto al n.r.g. 28102/2021, ha accolto i primi due motivi, assorbito il terzo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato il decreto impugnato emesso in data 2 aprile 2021 nell’ambito del proc. n. 1694/2021 con il quale era stata disposta la seconda proroga del trattenimento. Con istanza denominata “correzione di errore materiale” depositata il 26 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che nel procedimento di legittimità iscritto al n.r.g. 28102/2021 era stato inserito anche un altro suo ricorso con il quale era stato impugnato il distinto decreto di proroga del medesimo trattenimento emesso dal Giudice di pace di Torino in data 5 maggio 2021, sempre nell’ambito del proc. n. 1694/2021. Il ricorrente ha dedotto il proprio interesse a conseguire la decisione anche in relazione al ricorso riguardante l’ordinanza del Giudice di pace emessa in data 5 maggio 2021 ed ha chiesto procedersi alla correzione materiale dell’ordinanza n.9045/2023. È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso non riguarda un errore materiale ma deduce un’omissione di pronuncia e va riqualificato come istanza di decisione del ricorso involontariamente pretermesso, unito sotto lo stesso numero di ruolo ad altro ricorso. L’istanza va accolta e va disposto il rinvio a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo di registro generale al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] notificato il 23 dicembre 2021 ed avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento in data 5 maggio 2021 del Giudice di Pace di Torino. P.Q.M. Accoglie l’istanza di decisione del ricorso involontariamente pretermesso e dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo di registro generale al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] notificato il 23 dicembre 2021 ed avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento in data 5 maggio 2021 del Giudice di Pace di Torino. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della pr