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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16665/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che Dodaj è stato condannato alla pena di 9.000 euro di multa inflitta, con sentenza del Giudice di pace di Novara in data 23/06/2022, per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998; rilevato che il difensore dell'imputato ha proposto appello avverso la predetta sentenza, la quale è però inappellabile, avendo condannato Dodaj alla sola pena pecuniaria della multa e ritenuto, nondimeno, che dalla lettura dell'atto di appello possa ricavarsi una precisa volontà di impugnazione, di tal che lo stesso deve essere convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; ritenuto che il primo motivo, con cui la difesa censura la ritenuta insussistenza del reato in relazione al profilo del giustificato motivo della mancata osservanza dell'ordine di allontanamento, sia inammissibile, in quanto orientato alla prospettazione di circostanze meramente fattuali, non scrutinabili in sede di legittimità; ritenuta la inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, la quale non risulta essere stata chiesta in sede di merito e non essendo deducibile, per la prima volta, nel giudizio di legittimità in ragione dell'apprezzamento in fatto che la stessa presuppone; ritenuta la manifesta infondatezza anche del terzo e del quarto motivo di ricorso, con cui la difesa censura la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo il primo Giudice giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con la reiterata violazione dell'ordine di allontanamento e avendo, comunque, applicato il minimo della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che Dodaj è stato condannato alla pena di 9.000 euro di multa inflitta, con sentenza del Giudice di pace di Novara in data 23/06/2022, per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998; rilevato che il difensore dell'imputato ha proposto appello avverso la predetta sentenza, la quale è però inappellabile, avendo condannato Dodaj alla sola pena pecuniaria della multa e ritenuto, nondimeno, che dalla lettura dell'atto di appello possa ricavarsi una precisa volontà di impugnazione, di tal che lo stesso deve essere convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; ritenuto che il primo motivo, con cui la difesa censura la ritenuta insussistenza del reato in relazione al profilo del giustificato motivo della mancata osservanza dell'ordine di allontanamento, sia inammissibile, in quanto orientato alla prospettazione di circostanze meramente fattuali, non scrutinabili in sede di legittimità; ritenuta la inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, la quale non risulta essere stata chiesta in sede di merito e non essendo deducibile, per la prima volta, nel giudizio di legittimità in ragione dell'apprezzamento in fatto che la stessa presuppone; ritenuta la manifesta infondatezza anche del terzo e del quarto motivo di ricorso, con cui la difesa censura la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo il primo Giudice giustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con la reiterata violazione dell'ordine di allontanamento e avendo, comunque, applicato il minimo della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 16665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris