CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 dicembre 2022
Cassazione n. 29012/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4520/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2615/2022, depositata il 22/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha respinto il loro gravame avverso una pronuncia del Tribunale di Firenze che aveva rigettato il reclamo che avevano avanzato, aisensi dell’art.630 c.p.c., in relazione ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stata respinta un’istanza di estinzione di un processo esecutivo. 2. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] (rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].); quest’ultima propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta pregiudiziale ad assorbente, tale da rendere superflua la stessa illustrazione dei motivi, il rilievo di inammissibilità del ricorso principale. 1.1 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l’atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza» (ex multis: Cass.n. 8245/2018, n. 26837/2020, n. 33353/2023). Tale indirizzo deve ritenersi, a più forte ragione, applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla «chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso», evidenziando, in tal modo, che l’esposizione deve essere non solo chiara, ma anche limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso, quindi non integrale e, soprattutto, non inutilmente sovrabbondante. 1.2. Nella specie, la parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti è, in realtà, costituita dalla riproduzione integrale degli atti difensivi dei ricorrenti nonché delle conclusioni di quelli delle parti avverse, facendo invece difetto sia un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi volte ad illustrare l’effettivo oggetto e l’andamento del processo, sia, soprattutto la necessaria operazione di sintesi ed individuazione dei fatti e del contenuto degli atti processuali effettivamente rilevanti per la comprensione dei motivi del ricorso, senza l’esposizione di fatti del tutto irrilevanti ai fini della decisione, come avviene nel caso di completa acritica riproduzione degli atti difensivi, priva di adeguata sintesi del loro contenuto effettivamente rilevante. Una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali per la comprensione delle censure formulate con il presente ricorso non è neanche desumibile dalla mera lettura degli stessi motivi di ricorso. A giudizio della Corte, l’inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l’intellegibilità delle questioni poste con la presente impugnazione, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, impendendo di valutare le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art.24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (sul punto cfr. Cass.n. 8425/2020). 1.3. In particolare, dall’esposizione dei fatti si evince soltanto che era stato presentato, in sede concorsuale, ricorso ai sensi dell’art. 182 bisL.F. (omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti), con conseguente operatività della previsione dei commi 2 e 3 di tale norma, secondo i quali l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese» e «dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore , ma non emerge affatto(neanche integrando l’esposizione dei fatticon quella a sostegno dei singoli motivi di ricorso): - l ’ effettivo svolgimento della vicenda processuale in sede esecutiva, come sarebbe stato necessario per consentire a questa Corte la corretta valutazione delle censure formulate nella presente sede; - in che fase si trovava il processo esecutivo (anzi, in realtà neanche è precisato di che processo esecutivo si trattava); - se venne adottato dal giudice di quel processo un formale provvedimento di sospensione dell’esecuzione a seguito della presa d’atto della presentazione del ricorso in sede concorsuale, ed eventualmente in quale data; -se vi era un’udienza già fissata e per quale data e se e per quali ragioni la stessa eventualmente non si sia tenuta.Si tratta di elementi della vicenda processuale necessari per comprendere il suo concreto svolgimento e per valutare la fondatezza dei contrapposti assunti delle parti, in diritto. Il difetto di esposizione dei fatti di causa, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., deve pertanto ritenersi sostanziale ed insuperabile, nella presente fattispecie, onde è esclusa la possibilità di accedere al merito del ricorso. 2. In definitiva, per la ragione che precede, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale condizionato resta assorbito in conseguenza del mancato accoglimento di quello principale, con conseguente condanna dei ricorrenti principali , soccombenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo. 3. All’inammissibilità del ricorso principale consegue infine la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale condizionato; - condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica