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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 16194/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione da parte del giudice di merito dei criteri adottati al fine di escludere tale beneficio, in particolare l'assenza di resipiscenza del ricorrente e i precedenti penali a suo carico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione da parte del giudice di merito dei criteri adottati al fine di escludere tale beneficio, in particolare l'assenza di resipiscenza del ricorrente e i precedenti penali a suo carico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 16194/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris