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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 11027/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 14/02/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 16093/2023 R G proposto da* * * rappresentato e difeso dall avv* * * ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n1828/2022 depositato in data 08/06/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * * * *Il ricorrente cittadino bangladese ha chiesto la protezioneinternazionale deducendo di essere espatriato in cerca di lavoro* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024perché la sua famiglia era gravata da forti debiti contratti dalpadre che era poi deceduto e che per pagare il viaggio egli e lozio hanno contratto un altro debito a tassi usurai che la suasituazione si è ulteriormente aggravata in * dove è statosottoposto a lavoro senza retribuzione in cambio di poco cibo ditemere le ritorsioni del creditore il quale al momento ha scelto dinon sottrargli l abitazione dove vivono la madre e le sorelle piùpiccole atteso che egli lavorando all estero può trovare i soldinecessari per ripianare il debitoLa domanda è stata respinta dalla competente [OSCURATO:PERSONA] cittadino straniero si è rivolto al Tribunale di ReggioCalabria il quale ha ritenuto non credibile che egli corra il rischio diessere ucciso dal creditore il quale più facilmente può rientrare inpossesso del suo denaro lasciandolo in vita e comunque è garantitosulla casa familiare il narrato delle minacce è ritenuto vago einverosimile e contrastante con la benevolenza dimostrata dalcreditore nel lasciare la madre e le sorelle dentro la casa ritieneche il ricorrente sia un migrante economico ed esclude lasussistenza di un conflitto in * Il Tribunale ha altresìnegato la protezione speciale sulla considerazione che sonoirrilevanti le vicende libiche che il ricorrente pur essendo presentein Italia dal 2020 ha lavorato soltanto dal mese di luglio 2022 almese di febbraio 2023 ha documentato una proposta di lavoro chenon garantisce la sua effettiva assunzione in quanto priva di2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024documento idoneo ad identificare il datore di lavoro non ha vitafamiliare in Italia né presenta alcuna condizione di vulnerabilitàAvverso il predetto provvedimento a proposto ricorso percassazione il ricorrente affidandosi a due motivi Non costituita lacontroparteRITENUTO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n3 c p c la violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all art 3 D lgs 251/2007 artt 8 e 27 D lgs 25/08 artt16 e 46 * 2013/32/UE artt 6 e 13 CEDU art 47 Carta deidiritti fondamentali dell UE la motivazione apparente ex art 360n 4 c p c in relazione all art 132 c p c all art 118 disp att c p ce all art 111 co 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che il Tribunale haerrato a ritenere non credibile la circostanza che egli corra unrischio in caso di rimpatrio omettendo di acquisire informazioni sul* di origine al fine di vagliare alla luce di tali informazioni ledichiarazioni da lui rese * e autorevoli fonti infattievidenziano il fenomeno dei prestiti richiesti ai privati e il rischioper l incolumità del debitore in caso di mancata restituzione Cosìad esempio l * * of * * * 2017 edaltre fonti attendibili Il Tribunale di contro si è limitato attraversouna lunga disquisizione ad enunciare in astratto quali sono i criteriper la valutazione della credibilità senza poi applicarli in modopuntuale nel caso concreto ed affidandosi a considerazioni3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024meramente soggettive che non tengono in alcun modo conto delcontesto in cui si svolgono i fatti in violazione dell obbligo dicooperazione istruttoria previsto dall art 3 co 5 lett c del D lgs251/2007 nonché dall art 8 del D lgs 25/20082 Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art 360 n 3 c p c la violazione e falsa applicazione di norme didiritto in relazione all art 35 bis comma 11 lett a e b D lgs25/2008 nonché all art 3 D lgs 251/2007 la violazione degli artt8 e 27 D lgs 25/2008 artt 16 e 46 * 2013/32/UE artt 6 e13 CEDU art 47 Carta dei diritti fondamentali dell UE lamotivazione apparente ex art 360 I comma n 4 c p c inrelazione all art 132 c p c all art 118 disp att c p c e all art111 co 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso didisporre la sua audizione pur richiesta in contrasto con i principi ele regole che disciplinano il procedimento di riconoscimento dellaprotezione internazionale Il ricorrente aveva chiesto di essereascoltato e il Tribunale si è limitato ad affermare chel interrogatorio sarebbe superfluo3 I motivi sono fondatiIl Tribunale pur dedicando oltre la metà della motivazionead una manualistica nonché sovrabbondante esposizione dellenorme e dei principi che regolano la protezione internazionale nonli ha poi applicati al caso concreto non focalizzando l attenzione suipunti rilevanti sottoposti alla sua attenzione così venendo meno4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024al dovere di cooperazione istruttoria previsto dall art 8 del Dlgs25/2008 e violando i criteri relativi alla disamina della domandadati dall art 3 del Dlgs 251/2007Deve osservarsi che per quanto il primo giudice parli didifetto di credibilità in realtà non mette in discussione la veridicitàdella storia narrata dal ricorrente quanto ai fatti oggettivi e cioèche egli è un migrante economico in pregressa situazione fortepovertà e gravemente onerato da debiti con tasso usurario némette in discussione la veridicità della narrazione sulla riduzione inservitù subìta in * Il primo giudice ha escluso la protezioneinternazionale ritenendo non plausibile il rischio di subire ritorsionida parte dei creditori in caso di rimpatrio senza il denaro necessarioad assolvere il debito operando detta valutazione in base aparametri del tutto soggettivi e senza avvedersi che il richiedenteha portato alla sua attenzione un fenomeno complesso quale èquello della riduzione in servitù e del vincolo debitorio nel contestomigratorio che avrebbe dovuto essere meglio indagatoassumendo informazioni non solo aggiornate ma anche pertinentivale a dire conferenti con la storia che il ricorrente ha raccontatoII Tribunale ha ritenuto sufficiente assumere informazioni in ordinealla possibile sussistenza di un conflitto armato nel paese diorigine mentre non ha per nulla indagato il fenomeno dellamigrazione economica legata alla contrazione di un forte debito consfruttamento lavorativo nei paesi di transito * e non ha5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024assunto informazioni su come detto fenomeno si confDigatua prui bblnicaezlio ne 24/04/2024paese d origine del richiedente su quali rischi corre il migrante diritorno né ha ritenuto di procedere a una audizione mirata a faremergere i dettagli della vicenda Inoltre il Tribunale non havalutato la vicenda nel suo complesso segmentandola invece intre parti la prima relativa ai fatti che sono avvenuti in patria povertà familiare debiti che ha valutato al fine di ritenereinverosimile il rischio in caso di rientro la seconda relativa allavicenda libica ritenuta irrilevante perché il soggetto non deveessere rimpatriato verso questo paese e la terza relativa allevicende occorse in Italia precarietà lavorativa contratto di lavorocon elemento di dubbio valutata solo al fine di escluderel integrazione socio lavorativaIl Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi fatto cattivaapplicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte dilegittimità la quale ha affermato che in tema di protezioneinternazionale ed anche in tema di protezione complementare lavalutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non èaffidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di unaprocedimentalizzazione legale della decisione da compiersi nonsulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma allastregua dei criteri indicati nell art 3 comma 5 del d lgs n 251 del2007 considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementifattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata ed6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024inoltre tenendo conto della situazione individuale * pudbbeliclalazio ne 24/04/2024circostanze personali del richiedente di cui all art 5 comma 3lett c del d lgs cit con riguardo alla sua condizione sociale eall età svolgendo un ruolo attivo nell istruzione della domandadisancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civileordinario mediante l esercizio di poteri doveri d indagine officiosi el acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine delrichiedente al fine di accertarne la situazione reale Cass n 21363del 19/07/2023 Cass n 14966 del 29/05/2023 Cass n 11058del 27/04/2023 Cass n 14548 del 09/07/2020 Cass n 7599del 30/03/2020Inoltre questa Corte ha più volte affermato che qualora ilcittadino straniero alleghi una vicenda che ha una specificaconnotazione nel paese di provenienza il giudice deve valutarlanel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata eassumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti Laverosimiglianza e ragionevolezza del racconto segnatamente perquanto attiene al rischio non si può valutare sulla base deiparametri europei e quindi in questo caso su quello che è ilnormale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamentieuropei ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sulpaese di origine Il racconto del richiedente asilo una volta ritenutocredibile quantomeno sulle vicende fondamentali deve essereinserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024esso e non può essere valutato come se si fosse verifDiactaptuob blsicuazlio ne 24/04/2024territorio nazionale o europeo ma nel contesto delle condizioniesistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedentecompresi il genere l età l istruzione e la cultura Cass n 6738 del10/03/2021 Cass 17161 del 16/06/2021 Cass n 11910 del12/04/2022 * questa Corte ha affermato che il giudice nelvalutare la condizione di vulnerabilità conseguenti al possibilerimpatrio del richiedente asilo dove necessariamente considerareanche i traumi derivanti dal passaggio nel paese di transito Cassn 3768 del 08/02/2023L omessa assunzione di informazioni pertinenti e conferenticon la storia raccontata dal richiedente ha condotto il giudicante avalutare la vicenda alla luce di considerazioni di caratterepersonale oltretutto illogiche laddove parla ad esempio di“benevolenza” del creditore non riferite allo specifico contesto delpaese di provenienza Inoltre questa omissione in uno con lavalutazione atomistica di cui si è detto ha fatto sì che algiudicante sfuggisse il possibile nesso tra le vicende narrate e cioèche il dedotto asservimento lavorativo nel paese di transito inragione di un vincolo debitorio c d debt bondage al fine diprovvedere a familiari rimasti in patria in condizioni di estremapovertà e che hanno garantito essi stessi per il debitocostituisce a maggior ragione se a ciò si aggiunge un contrattodi lavoro in Italia con elementi dubbi indicatore di tratta a scopo8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024di sfruttamento lavorativo come esposto nelle * a pGububliidcaazio n e 24/04/2024l identificazione delle vittime di tratta redatte dall *unitamente alla Commissione nazionale per il diritto d asiloIn questi casi vi è l obbligo per il giudice di procedere allaaudizione del ricorrente e di avvalersi degli strumenti di cui disponeper far emergere il fenomeno in adempimento del dovere dicooperazione istruttoria posto che alle vittime di tratta sia essa ascopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento lavorativo puòriconoscersi ove siano soddisfatte le condizioni previste dagli art 7e 8 o in alternativa dall art 14 lett b del Dlgs 251/2007 lo statusdi rifugiato o la protezione sussidiaria Cass n 41863 del29/12/2021 Cass n 24573 del 04/11/2020 n 676 Cass del12/01/2022 Cass n 23883 del 04/08/2023L esame delle vicende migratorie dei soggetti che nel paesedi origine scontano una particolare condizione di marginalitàsociale ed economica deve essere esaminata alla lucedell inquadramento generale dato dal diritto euro unitario ed inparticolare dalla * 2011/36/UE che accogliendo la nozionedi tratta già data dagli strumenti internazionali in materia segnatamente la * di * del Consiglio d *del 16 maggio 2005 definisce all art 2 comma 2 la posizione divulnerabilità che espone ad abusi affermando che per posizionedi vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona inquestione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024all abuso di cui è vittima e ciò può ricorrere quando la persona è incondizione di estrema povertà ovvero legata da debitieccessivamente onerosi e che non può soddisfare * inzialecondizione di vulnerabilità si può inoltre aggravare per itrattamenti subiti nel paese di transito In particolare ciò che èavvenuto nel pase di transito violenza stupro tortura schiavitùpuò determinare o aggravare la condizione di vulnerabilità inmodo persistente e quindi rilevante anche se il soggetto non deveessere rimpatriato verso il paese di transito è rilevante inoltrel accertamento di eventuali connessioni tra i soggetti cheorganizzano il viaggio nel paese di origine e coloro che prendono incarico il migrante nel paese di transito per marcare la differenzatra il traffico di migranti smuggling of migrants e la tratta trafficking in persons e quindi capire se si è di fronte ad unpercorso di migrazione volontaria o se il soggetto è stato reclutatoforzatamente In ogni caso avendo la parte dedotto un periodo diriduzione in servitù avrebbe dovuto essere considerata l incidenzadi queste vicende sulla sua condizione complessiva posto che lariduzione in servitù configura una grave violazione dei dirittidell * ed è vietata dall art 4 CEDU e dall art 5 della Carta deidiritti fondamentali dell unione europea Carta di *In sintesi una corretta conoscenza ed interpretazione dellenorme applicabili alla fattispecie avrebbe dovuto portare il giudice avalutare tutti gli elementi di fatto offerti dalla parte ed10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024eventualmente quelli che avrebbero potuto emergere dalla erroneamente omessa audizione per verificare se la scelta dimigrare sia stata una scelta libera ovvero una forma diasservimento o reclutamento forzato ed in particolare sel asservimento si è verificato già nel paese di origine oppure nelpaese di transito e se la persona si è liberata dal vincolo giungendosul territorio nazionale oppure se è ancora sottoposta a servitù osfruttamento lavorativo ipotesi quest ultima meno grave dellariduzione in servitù o del lavoro forzato ma nondimeno rilevanteInoltre il giudicante avrebbe dovuto valutare assunte pertinentied aggiornate informazioni sul paese di origine e su quello ditransito se i trattamenti subiti possano inquadrarsigiuridicamente quali atti di persecuzione ex art 7 del D lgs n251/2007 sul punto si veda Cass 23138 del 31 luglio 2023ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell art 14lett b del D lgs 251/2007 e verificare sempre alla luce dipertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine il rischioche il soggetto corre in caso di rimpatrio ed in particolare se puressendo sfuggito all asservimento corra il rischio di esservinuovamente sottoposto ovvero di essere sottoposto ad altrotrattamento inumano in ragione del vincolo debitorio in ultimaanalisi ed in via residuale valutare se da queste vicendeunitariamente considerate sono indicative di una condizione di11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti perriconoscimento della protezione complementareDa ciò consegue l accoglimento del ricorso e il rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per un nuovoesame della domanda attenendosi al seguente principio di diritto“In tema di protezione internazionale qualora il richiedentealleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa diuna condizione di estrema povertà c d vincolo debitorio o debtbondage e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzatonel paese di transito nonché di avere una situazione lavorativaprecaria sul territorio nazionale ove sia ritenuto credibile su questifatti è necessario valutare unitariamente il racconto anche allaluce delle * * per l identificazione delle vittime di trattaredatte dall * disporre l audizione del ricorrente al fine dichiarire gli elementi dubbi valutare se i trattamenti subitidebbano essere inquadrati giuridicamente quali atti di persecuzioneex art 7 del D lgs n 251/2007 ovvero quale trattamento inumanoe degradante ai sensi dell art 14 lett b del D lgs 251/2007 inogni caso valutare il rischio conseguente al rimpatrio alla luce dipertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine e suipaesi di transito segnatamente sulla configurazione del fenomenodel vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamentolavorativo al fine di verificare se la persona corra il rischio diessere nuovamente sottoposto ad asservimento ovvero ad altro12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024trattamento inumano o degradante in ragione del vincolo debitoriodal quale lo Stato di origine non può proteggerlo in via residualevalutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressitrattamenti anche se subiti nel paese di transito giustifichi ilriconoscimento della protezione complementare tenendo contodella complessiva condizione del soggetto richiedente allaCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 14/02/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 16093/2023 R G proposto da* * * rappresentato e difeso dall avv* * * ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n1828/2022 depositato in data 08/06/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * * * *Il ricorrente cittadino bangladese ha chiesto la protezioneinternazionale deducendo di essere espatriato in cerca di lavoro* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024perché la sua famiglia era gravata da forti debiti contratti dalpadre che era poi deceduto e che per pagare il viaggio egli e lozio hanno contratto un altro debito a tassi usurai che la suasituazione si è ulteriormente aggravata in * dove è statosottoposto a lavoro senza retribuzione in cambio di poco cibo ditemere le ritorsioni del creditore il quale al momento ha scelto dinon sottrargli l abitazione dove vivono la madre e le sorelle piùpiccole atteso che egli lavorando all estero può trovare i soldinecessari per ripianare il debitoLa domanda è stata respinta dalla competente [OSCURATO:PERSONA] cittadino straniero si è rivolto al Tribunale di ReggioCalabria il quale ha ritenuto non credibile che egli corra il rischio diessere ucciso dal creditore il quale più facilmente può rientrare inpossesso del suo denaro lasciandolo in vita e comunque è garantitosulla casa familiare il narrato delle minacce è ritenuto vago einverosimile e contrastante con la benevolenza dimostrata dalcreditore nel lasciare la madre e le sorelle dentro la casa ritieneche il ricorrente sia un migrante economico ed esclude lasussistenza di un conflitto in * Il Tribunale ha altresìnegato la protezione speciale sulla considerazione che sonoirrilevanti le vicende libiche che il ricorrente pur essendo presentein Italia dal 2020 ha lavorato soltanto dal mese di luglio 2022 almese di febbraio 2023 ha documentato una proposta di lavoro chenon garantisce la sua effettiva assunzione in quanto priva di2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024documento idoneo ad identificare il datore di lavoro non ha vitafamiliare in Italia né presenta alcuna condizione di vulnerabilitàAvverso il predetto provvedimento a proposto ricorso percassazione il ricorrente affidandosi a due motivi Non costituita lacontroparteRITENUTO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n3 c p c la violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all art 3 D lgs 251/2007 artt 8 e 27 D lgs 25/08 artt16 e 46 * 2013/32/UE artt 6 e 13 CEDU art 47 Carta deidiritti fondamentali dell UE la motivazione apparente ex art 360n 4 c p c in relazione all art 132 c p c all art 118 disp att c p ce all art 111 co 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che il Tribunale haerrato a ritenere non credibile la circostanza che egli corra unrischio in caso di rimpatrio omettendo di acquisire informazioni sul* di origine al fine di vagliare alla luce di tali informazioni ledichiarazioni da lui rese * e autorevoli fonti infattievidenziano il fenomeno dei prestiti richiesti ai privati e il rischioper l incolumità del debitore in caso di mancata restituzione Cosìad esempio l * * of * * * 2017 edaltre fonti attendibili Il Tribunale di contro si è limitato attraversouna lunga disquisizione ad enunciare in astratto quali sono i criteriper la valutazione della credibilità senza poi applicarli in modopuntuale nel caso concreto ed affidandosi a considerazioni3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024meramente soggettive che non tengono in alcun modo conto delcontesto in cui si svolgono i fatti in violazione dell obbligo dicooperazione istruttoria previsto dall art 3 co 5 lett c del D lgs251/2007 nonché dall art 8 del D lgs 25/20082 Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art 360 n 3 c p c la violazione e falsa applicazione di norme didiritto in relazione all art 35 bis comma 11 lett a e b D lgs25/2008 nonché all art 3 D lgs 251/2007 la violazione degli artt8 e 27 D lgs 25/2008 artt 16 e 46 * 2013/32/UE artt 6 e13 CEDU art 47 Carta dei diritti fondamentali dell UE lamotivazione apparente ex art 360 I comma n 4 c p c inrelazione all art 132 c p c all art 118 disp att c p c e all art111 co 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso didisporre la sua audizione pur richiesta in contrasto con i principi ele regole che disciplinano il procedimento di riconoscimento dellaprotezione internazionale Il ricorrente aveva chiesto di essereascoltato e il Tribunale si è limitato ad affermare chel interrogatorio sarebbe superfluo3 I motivi sono fondatiIl Tribunale pur dedicando oltre la metà della motivazionead una manualistica nonché sovrabbondante esposizione dellenorme e dei principi che regolano la protezione internazionale nonli ha poi applicati al caso concreto non focalizzando l attenzione suipunti rilevanti sottoposti alla sua attenzione così venendo meno4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024al dovere di cooperazione istruttoria previsto dall art 8 del Dlgs25/2008 e violando i criteri relativi alla disamina della domandadati dall art 3 del Dlgs 251/2007Deve osservarsi che per quanto il primo giudice parli didifetto di credibilità in realtà non mette in discussione la veridicitàdella storia narrata dal ricorrente quanto ai fatti oggettivi e cioèche egli è un migrante economico in pregressa situazione fortepovertà e gravemente onerato da debiti con tasso usurario némette in discussione la veridicità della narrazione sulla riduzione inservitù subìta in * Il primo giudice ha escluso la protezioneinternazionale ritenendo non plausibile il rischio di subire ritorsionida parte dei creditori in caso di rimpatrio senza il denaro necessarioad assolvere il debito operando detta valutazione in base aparametri del tutto soggettivi e senza avvedersi che il richiedenteha portato alla sua attenzione un fenomeno complesso quale èquello della riduzione in servitù e del vincolo debitorio nel contestomigratorio che avrebbe dovuto essere meglio indagatoassumendo informazioni non solo aggiornate ma anche pertinentivale a dire conferenti con la storia che il ricorrente ha raccontatoII Tribunale ha ritenuto sufficiente assumere informazioni in ordinealla possibile sussistenza di un conflitto armato nel paese diorigine mentre non ha per nulla indagato il fenomeno dellamigrazione economica legata alla contrazione di un forte debito consfruttamento lavorativo nei paesi di transito * e non ha5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024assunto informazioni su come detto fenomeno si confDigatua prui bblnicaezlio ne 24/04/2024paese d origine del richiedente su quali rischi corre il migrante diritorno né ha ritenuto di procedere a una audizione mirata a faremergere i dettagli della vicenda Inoltre il Tribunale non havalutato la vicenda nel suo complesso segmentandola invece intre parti la prima relativa ai fatti che sono avvenuti in patria povertà familiare debiti che ha valutato al fine di ritenereinverosimile il rischio in caso di rientro la seconda relativa allavicenda libica ritenuta irrilevante perché il soggetto non deveessere rimpatriato verso questo paese e la terza relativa allevicende occorse in Italia precarietà lavorativa contratto di lavorocon elemento di dubbio valutata solo al fine di escluderel integrazione socio lavorativaIl Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi fatto cattivaapplicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte dilegittimità la quale ha affermato che in tema di protezioneinternazionale ed anche in tema di protezione complementare lavalutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non èaffidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di unaprocedimentalizzazione legale della decisione da compiersi nonsulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma allastregua dei criteri indicati nell art 3 comma 5 del d lgs n 251 del2007 considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementifattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata ed6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024inoltre tenendo conto della situazione individuale * pudbbeliclalazio ne 24/04/2024circostanze personali del richiedente di cui all art 5 comma 3lett c del d lgs cit con riguardo alla sua condizione sociale eall età svolgendo un ruolo attivo nell istruzione della domandadisancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civileordinario mediante l esercizio di poteri doveri d indagine officiosi el acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine delrichiedente al fine di accertarne la situazione reale Cass n 21363del 19/07/2023 Cass n 14966 del 29/05/2023 Cass n 11058del 27/04/2023 Cass n 14548 del 09/07/2020 Cass n 7599del 30/03/2020Inoltre questa Corte ha più volte affermato che qualora ilcittadino straniero alleghi una vicenda che ha una specificaconnotazione nel paese di provenienza il giudice deve valutarlanel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata eassumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti Laverosimiglianza e ragionevolezza del racconto segnatamente perquanto attiene al rischio non si può valutare sulla base deiparametri europei e quindi in questo caso su quello che è ilnormale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamentieuropei ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sulpaese di origine Il racconto del richiedente asilo una volta ritenutocredibile quantomeno sulle vicende fondamentali deve essereinserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024esso e non può essere valutato come se si fosse verifDiactaptuob blsicuazlio ne 24/04/2024territorio nazionale o europeo ma nel contesto delle condizioniesistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedentecompresi il genere l età l istruzione e la cultura Cass n 6738 del10/03/2021 Cass 17161 del 16/06/2021 Cass n 11910 del12/04/2022 * questa Corte ha affermato che il giudice nelvalutare la condizione di vulnerabilità conseguenti al possibilerimpatrio del richiedente asilo dove necessariamente considerareanche i traumi derivanti dal passaggio nel paese di transito Cassn 3768 del 08/02/2023L omessa assunzione di informazioni pertinenti e conferenticon la storia raccontata dal richiedente ha condotto il giudicante avalutare la vicenda alla luce di considerazioni di caratterepersonale oltretutto illogiche laddove parla ad esempio di“benevolenza” del creditore non riferite allo specifico contesto delpaese di provenienza Inoltre questa omissione in uno con lavalutazione atomistica di cui si è detto ha fatto sì che algiudicante sfuggisse il possibile nesso tra le vicende narrate e cioèche il dedotto asservimento lavorativo nel paese di transito inragione di un vincolo debitorio c d debt bondage al fine diprovvedere a familiari rimasti in patria in condizioni di estremapovertà e che hanno garantito essi stessi per il debitocostituisce a maggior ragione se a ciò si aggiunge un contrattodi lavoro in Italia con elementi dubbi indicatore di tratta a scopo8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024di sfruttamento lavorativo come esposto nelle * a pGububliidcaazio n e 24/04/2024l identificazione delle vittime di tratta redatte dall *unitamente alla Commissione nazionale per il diritto d asiloIn questi casi vi è l obbligo per il giudice di procedere allaaudizione del ricorrente e di avvalersi degli strumenti di cui disponeper far emergere il fenomeno in adempimento del dovere dicooperazione istruttoria posto che alle vittime di tratta sia essa ascopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento lavorativo puòriconoscersi ove siano soddisfatte le condizioni previste dagli art 7e 8 o in alternativa dall art 14 lett b del Dlgs 251/2007 lo statusdi rifugiato o la protezione sussidiaria Cass n 41863 del29/12/2021 Cass n 24573 del 04/11/2020 n 676 Cass del12/01/2022 Cass n 23883 del 04/08/2023L esame delle vicende migratorie dei soggetti che nel paesedi origine scontano una particolare condizione di marginalitàsociale ed economica deve essere esaminata alla lucedell inquadramento generale dato dal diritto euro unitario ed inparticolare dalla * 2011/36/UE che accogliendo la nozionedi tratta già data dagli strumenti internazionali in materia segnatamente la * di * del Consiglio d *del 16 maggio 2005 definisce all art 2 comma 2 la posizione divulnerabilità che espone ad abusi affermando che per posizionedi vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona inquestione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024all abuso di cui è vittima e ciò può ricorrere quando la persona è incondizione di estrema povertà ovvero legata da debitieccessivamente onerosi e che non può soddisfare * inzialecondizione di vulnerabilità si può inoltre aggravare per itrattamenti subiti nel paese di transito In particolare ciò che èavvenuto nel pase di transito violenza stupro tortura schiavitùpuò determinare o aggravare la condizione di vulnerabilità inmodo persistente e quindi rilevante anche se il soggetto non deveessere rimpatriato verso il paese di transito è rilevante inoltrel accertamento di eventuali connessioni tra i soggetti cheorganizzano il viaggio nel paese di origine e coloro che prendono incarico il migrante nel paese di transito per marcare la differenzatra il traffico di migranti smuggling of migrants e la tratta trafficking in persons e quindi capire se si è di fronte ad unpercorso di migrazione volontaria o se il soggetto è stato reclutatoforzatamente In ogni caso avendo la parte dedotto un periodo diriduzione in servitù avrebbe dovuto essere considerata l incidenzadi queste vicende sulla sua condizione complessiva posto che lariduzione in servitù configura una grave violazione dei dirittidell * ed è vietata dall art 4 CEDU e dall art 5 della Carta deidiritti fondamentali dell unione europea Carta di *In sintesi una corretta conoscenza ed interpretazione dellenorme applicabili alla fattispecie avrebbe dovuto portare il giudice avalutare tutti gli elementi di fatto offerti dalla parte ed10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024eventualmente quelli che avrebbero potuto emergere dalla erroneamente omessa audizione per verificare se la scelta dimigrare sia stata una scelta libera ovvero una forma diasservimento o reclutamento forzato ed in particolare sel asservimento si è verificato già nel paese di origine oppure nelpaese di transito e se la persona si è liberata dal vincolo giungendosul territorio nazionale oppure se è ancora sottoposta a servitù osfruttamento lavorativo ipotesi quest ultima meno grave dellariduzione in servitù o del lavoro forzato ma nondimeno rilevanteInoltre il giudicante avrebbe dovuto valutare assunte pertinentied aggiornate informazioni sul paese di origine e su quello ditransito se i trattamenti subiti possano inquadrarsigiuridicamente quali atti di persecuzione ex art 7 del D lgs n251/2007 sul punto si veda Cass 23138 del 31 luglio 2023ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell art 14lett b del D lgs 251/2007 e verificare sempre alla luce dipertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine il rischioche il soggetto corre in caso di rimpatrio ed in particolare se puressendo sfuggito all asservimento corra il rischio di esservinuovamente sottoposto ovvero di essere sottoposto ad altrotrattamento inumano in ragione del vincolo debitorio in ultimaanalisi ed in via residuale valutare se da queste vicendeunitariamente considerate sono indicative di una condizione di11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti perriconoscimento della protezione complementareDa ciò consegue l accoglimento del ricorso e il rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per un nuovoesame della domanda attenendosi al seguente principio di diritto“In tema di protezione internazionale qualora il richiedentealleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa diuna condizione di estrema povertà c d vincolo debitorio o debtbondage e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzatonel paese di transito nonché di avere una situazione lavorativaprecaria sul territorio nazionale ove sia ritenuto credibile su questifatti è necessario valutare unitariamente il racconto anche allaluce delle * * per l identificazione delle vittime di trattaredatte dall * disporre l audizione del ricorrente al fine dichiarire gli elementi dubbi valutare se i trattamenti subitidebbano essere inquadrati giuridicamente quali atti di persecuzioneex art 7 del D lgs n 251/2007 ovvero quale trattamento inumanoe degradante ai sensi dell art 14 lett b del D lgs 251/2007 inogni caso valutare il rischio conseguente al rimpatrio alla luce dipertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine e suipaesi di transito segnatamente sulla configurazione del fenomenodel vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamentolavorativo al fine di verificare se la persona corra il rischio diessere nuovamente sottoposto ad asservimento ovvero ad altro12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024trattamento inumano o degradante in ragione del vincolo debitoriodal quale lo Stato di origine non può proteggerlo in via residualevalutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressitrattamenti anche se subiti nel paese di transito giustifichi ilriconoscimento della protezione complementare tenendo contodella complessiva condizione del soggetto richiedente alla P Q Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il decretoe rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizioneper un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche delgiudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003Così deciso in Roma il 14/02/2024Il Presidente* *13 di 13* *P Q Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il decretoe rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizioneper un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche delgiudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003Così deciso in Roma il 14/02/2024Il Presidente* *13 di 13* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 14/02/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 16093/2023 R G proposto da* * * rappresentato e difeso dall avv* * * ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n1828/2022 depositato in data 08/06/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * * * *Il ricorrente cittadino bangladese ha chiesto la protezioneinternazionale deducendo di essere espatriato in cerca di lavoro* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024perché la sua famiglia era gravata da forti debiti contratti dalpadre che era poi deceduto e che per pagare il viaggio egli e lozio hanno contratto un altro debito a tassi usurai che la suasituazione si è ulteriormente aggravata in * dove è statosottoposto a lavoro senza retribuzione in cambio di poco cibo ditemere le ritorsioni del creditore il quale al momento ha scelto dinon sottrargli l abitazione dove vivono la madre e le sorelle piùpiccole atteso che egli lavorando all estero può trovare i soldinecessari per ripianare il debitoLa domanda è stata respinta dalla competente [OSCURATO:PERSONA] cittadino straniero si è rivolto al Tribunale di ReggioCalabria il quale ha ritenuto non credibile che egli corra il rischio diessere ucciso dal creditore il quale più facilmente può rientrare inpossesso del suo denaro lasciandolo in vita e comunque è garantitosulla casa familiare il narrato delle minacce è ritenuto vago einverosimile e contrastante con la benevolenza dimostrata dalcreditore nel lasciare la madre e le sorelle dentro la casa ritieneche il ricorrente sia un migrante economico ed esclude lasussistenza di un conflitto in * Il Tribunale ha altresìnegato la protezione speciale sulla considerazione che sonoirrilevanti le vicende libiche che il ricorrente pur essendo presentein Italia dal 2020 ha lavorato soltanto dal mese di luglio 2022 almese di febbraio 2023 ha documentato una proposta di lavoro chenon garantisce la sua effettiva assunzione in quanto priva di2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024documento idoneo ad identificare il datore di lavoro non ha vitafamiliare in Italia né presenta alcuna condizione di vulnerabilitàAvverso il predetto provvedimento a proposto ricorso percassazione il ricorrente affidandosi a due motivi Non costituita lacontroparteRITENUTO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n3 c p c la violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all art 3 D lgs 251/2007 artt 8 e 27 D lgs 25/08 artt16 e 46 * 2013/32/UE artt 6 e 13 CEDU art 47 Carta deidiritti fondamentali dell UE la motivazione apparente ex art 360n 4 c p c in relazione all art 132 c p c all art 118 disp att c p ce all art 111 co 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che il Tribunale haerrato a ritenere non credibile la circostanza che egli corra unrischio in caso di rimpatrio omettendo di acquisire informazioni sul* di origine al fine di vagliare alla luce di tali informazioni ledichiarazioni da lui rese * e autorevoli fonti infattievidenziano il fenomeno dei prestiti richiesti ai privati e il rischioper l incolumità del debitore in caso di mancata restituzione Cosìad esempio l * * of * * * 2017 edaltre fonti attendibili Il Tribunale di contro si è limitato attraversouna lunga disquisizione ad enunciare in astratto quali sono i criteriper la valutazione della credibilità senza poi applicarli in modopuntuale nel caso concreto ed affidandosi a considerazioni3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024meramente soggettive che non tengono in alcun modo conto delcontesto in cui si svolgono i fatti in violazione dell obbligo dicooperazione istruttoria previsto dall art 3 co 5 lett c del D lgs251/2007 nonché dall art 8 del D lgs 25/20082 Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art 360 n 3 c p c la violazione e falsa applicazione di norme didiritto in relazione all art 35 bis comma 11 lett a e b D lgs25/2008 nonché all art 3 D lgs 251/2007 la violazione degli artt8 e 27 D lgs 25/2008 artt 16 e 46 * 2013/32/UE artt 6 e13 CEDU art 47 Carta dei diritti fondamentali dell UE lamotivazione apparente ex art 360 I comma n 4 c p c inrelazione all art 132 c p c all art 118 disp att c p c e all art111 co 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso didisporre la sua audizione pur richiesta in contrasto con i principi ele regole che disciplinano il procedimento di riconoscimento dellaprotezione internazionale Il ricorrente aveva chiesto di essereascoltato e il Tribunale si è limitato ad affermare chel interrogatorio sarebbe superfluo3 I motivi sono fondatiIl Tribunale pur dedicando oltre la metà della motivazionead una manualistica nonché sovrabbondante esposizione dellenorme e dei principi che regolano la protezione internazionale nonli ha poi applicati al caso concreto non focalizzando l attenzione suipunti rilevanti sottoposti alla sua attenzione così venendo meno4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024al dovere di cooperazione istruttoria previsto dall art 8 del Dlgs25/2008 e violando i criteri relativi alla disamina della domandadati dall art 3 del Dlgs 251/2007Deve osservarsi che per quanto il primo giudice parli didifetto di credibilità in realtà non mette in discussione la veridicitàdella storia narrata dal ricorrente quanto ai fatti oggettivi e cioèche egli è un migrante economico in pregressa situazione fortepovertà e gravemente onerato da debiti con tasso usurario némette in discussione la veridicità della narrazione sulla riduzione inservitù subìta in * Il primo giudice ha escluso la protezioneinternazionale ritenendo non plausibile il rischio di subire ritorsionida parte dei creditori in caso di rimpatrio senza il denaro necessarioad assolvere il debito operando detta valutazione in base aparametri del tutto soggettivi e senza avvedersi che il richiedenteha portato alla sua attenzione un fenomeno complesso quale èquello della riduzione in servitù e del vincolo debitorio nel contestomigratorio che avrebbe dovuto essere meglio indagatoassumendo informazioni non solo aggiornate ma anche pertinentivale a dire conferenti con la storia che il ricorrente ha raccontatoII Tribunale ha ritenuto sufficiente assumere informazioni in ordinealla possibile sussistenza di un conflitto armato nel paese diorigine mentre non ha per nulla indagato il fenomeno dellamigrazione economica legata alla contrazione di un forte debito consfruttamento lavorativo nei paesi di transito * e non ha5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024assunto informazioni su come detto fenomeno si confDigatua prui bblnicaezlio ne 24/04/2024paese d origine del richiedente su quali rischi corre il migrante diritorno né ha ritenuto di procedere a una audizione mirata a faremergere i dettagli della vicenda Inoltre il Tribunale non havalutato la vicenda nel suo complesso segmentandola invece intre parti la prima relativa ai fatti che sono avvenuti in patria povertà familiare debiti che ha valutato al fine di ritenereinverosimile il rischio in caso di rientro la seconda relativa allavicenda libica ritenuta irrilevante perché il soggetto non deveessere rimpatriato verso questo paese e la terza relativa allevicende occorse in Italia precarietà lavorativa contratto di lavorocon elemento di dubbio valutata solo al fine di escluderel integrazione socio lavorativaIl Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi fatto cattivaapplicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte dilegittimità la quale ha affermato che in tema di protezioneinternazionale ed anche in tema di protezione complementare lavalutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non èaffidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di unaprocedimentalizzazione legale della decisione da compiersi nonsulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma allastregua dei criteri indicati nell art 3 comma 5 del d lgs n 251 del2007 considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementifattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata ed6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024inoltre tenendo conto della situazione individuale * pudbbeliclalazio ne 24/04/2024circostanze personali del richiedente di cui all art 5 comma 3lett c del d lgs cit con riguardo alla sua condizione sociale eall età svolgendo un ruolo attivo nell istruzione della domandadisancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civileordinario mediante l esercizio di poteri doveri d indagine officiosi el acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine delrichiedente al fine di accertarne la situazione reale Cass n 21363del 19/07/2023 Cass n 14966 del 29/05/2023 Cass n 11058del 27/04/2023 Cass n 14548 del 09/07/2020 Cass n 7599del 30/03/2020Inoltre questa Corte ha più volte affermato che qualora ilcittadino straniero alleghi una vicenda che ha una specificaconnotazione nel paese di provenienza il giudice deve valutarlanel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata eassumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti Laverosimiglianza e ragionevolezza del racconto segnatamente perquanto attiene al rischio non si può valutare sulla base deiparametri europei e quindi in questo caso su quello che è ilnormale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamentieuropei ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sulpaese di origine Il racconto del richiedente asilo una volta ritenutocredibile quantomeno sulle vicende fondamentali deve essereinserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024esso e non può essere valutato come se si fosse verifDiactaptuob blsicuazlio ne 24/04/2024territorio nazionale o europeo ma nel contesto delle condizioniesistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedentecompresi il genere l età l istruzione e la cultura Cass n 6738 del10/03/2021 Cass 17161 del 16/06/2021 Cass n 11910 del12/04/2022 * questa Corte ha affermato che il giudice nelvalutare la condizione di vulnerabilità conseguenti al possibilerimpatrio del richiedente asilo dove necessariamente considerareanche i traumi derivanti dal passaggio nel paese di transito Cassn 3768 del 08/02/2023L omessa assunzione di informazioni pertinenti e conferenticon la storia raccontata dal richiedente ha condotto il giudicante avalutare la vicenda alla luce di considerazioni di caratterepersonale oltretutto illogiche laddove parla ad esempio di“benevolenza” del creditore non riferite allo specifico contesto delpaese di provenienza Inoltre questa omissione in uno con lavalutazione atomistica di cui si è detto ha fatto sì che algiudicante sfuggisse il possibile nesso tra le vicende narrate e cioèche il dedotto asservimento lavorativo nel paese di transito inragione di un vincolo debitorio c d debt bondage al fine diprovvedere a familiari rimasti in patria in condizioni di estremapovertà e che hanno garantito essi stessi per il debitocostituisce a maggior ragione se a ciò si aggiunge un contrattodi lavoro in Italia con elementi dubbi indicatore di tratta a scopo8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024di sfruttamento lavorativo come esposto nelle * a pGububliidcaazio n e 24/04/2024l identificazione delle vittime di tratta redatte dall *unitamente alla Commissione nazionale per il diritto d asiloIn questi casi vi è l obbligo per il giudice di procedere allaaudizione del ricorrente e di avvalersi degli strumenti di cui disponeper far emergere il fenomeno in adempimento del dovere dicooperazione istruttoria posto che alle vittime di tratta sia essa ascopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento lavorativo puòriconoscersi ove siano soddisfatte le condizioni previste dagli art 7e 8 o in alternativa dall art 14 lett b del Dlgs 251/2007 lo statusdi rifugiato o la protezione sussidiaria Cass n 41863 del29/12/2021 Cass n 24573 del 04/11/2020 n 676 Cass del12/01/2022 Cass n 23883 del 04/08/2023L esame delle vicende migratorie dei soggetti che nel paesedi origine scontano una particolare condizione di marginalitàsociale ed economica deve essere esaminata alla lucedell inquadramento generale dato dal diritto euro unitario ed inparticolare dalla * 2011/36/UE che accogliendo la nozionedi tratta già data dagli strumenti internazionali in materia segnatamente la * di * del Consiglio d *del 16 maggio 2005 definisce all art 2 comma 2 la posizione divulnerabilità che espone ad abusi affermando che per posizionedi vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona inquestione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024all abuso di cui è vittima e ciò può ricorrere quando la persona è incondizione di estrema povertà ovvero legata da debitieccessivamente onerosi e che non può soddisfare * inzialecondizione di vulnerabilità si può inoltre aggravare per itrattamenti subiti nel paese di transito In particolare ciò che èavvenuto nel pase di transito violenza stupro tortura schiavitùpuò determinare o aggravare la condizione di vulnerabilità inmodo persistente e quindi rilevante anche se il soggetto non deveessere rimpatriato verso il paese di transito è rilevante inoltrel accertamento di eventuali connessioni tra i soggetti cheorganizzano il viaggio nel paese di origine e coloro che prendono incarico il migrante nel paese di transito per marcare la differenzatra il traffico di migranti smuggling of migrants e la tratta trafficking in persons e quindi capire se si è di fronte ad unpercorso di migrazione volontaria o se il soggetto è stato reclutatoforzatamente In ogni caso avendo la parte dedotto un periodo diriduzione in servitù avrebbe dovuto essere considerata l incidenzadi queste vicende sulla sua condizione complessiva posto che lariduzione in servitù configura una grave violazione dei dirittidell * ed è vietata dall art 4 CEDU e dall art 5 della Carta deidiritti fondamentali dell unione europea Carta di *In sintesi una corretta conoscenza ed interpretazione dellenorme applicabili alla fattispecie avrebbe dovuto portare il giudice avalutare tutti gli elementi di fatto offerti dalla parte ed10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024eventualmente quelli che avrebbero potuto emergere dalla erroneamente omessa audizione per verificare se la scelta dimigrare sia stata una scelta libera ovvero una forma diasservimento o reclutamento forzato ed in particolare sel asservimento si è verificato già nel paese di origine oppure nelpaese di transito e se la persona si è liberata dal vincolo giungendosul territorio nazionale oppure se è ancora sottoposta a servitù osfruttamento lavorativo ipotesi quest ultima meno grave dellariduzione in servitù o del lavoro forzato ma nondimeno rilevanteInoltre il giudicante avrebbe dovuto valutare assunte pertinentied aggiornate informazioni sul paese di origine e su quello ditransito se i trattamenti subiti possano inquadrarsigiuridicamente quali atti di persecuzione ex art 7 del D lgs n251/2007 sul punto si veda Cass 23138 del 31 luglio 2023ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell art 14lett b del D lgs 251/2007 e verificare sempre alla luce dipertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine il rischioche il soggetto corre in caso di rimpatrio ed in particolare se puressendo sfuggito all asservimento corra il rischio di esservinuovamente sottoposto ovvero di essere sottoposto ad altrotrattamento inumano in ragione del vincolo debitorio in ultimaanalisi ed in via residuale valutare se da queste vicendeunitariamente considerate sono indicative di una condizione di11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti perriconoscimento della protezione complementareDa ciò consegue l accoglimento del ricorso e il rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per un nuovoesame della domanda attenendosi al seguente principio di diritto“In tema di protezione internazionale qualora il richiedentealleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa diuna condizione di estrema povertà c d vincolo debitorio o debtbondage e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzatonel paese di transito nonché di avere una situazione lavorativaprecaria sul territorio nazionale ove sia ritenuto credibile su questifatti è necessario valutare unitariamente il racconto anche allaluce delle * * per l identificazione delle vittime di trattaredatte dall * disporre l audizione del ricorrente al fine dichiarire gli elementi dubbi valutare se i trattamenti subitidebbano essere inquadrati giuridicamente quali atti di persecuzioneex art 7 del D lgs n 251/2007 ovvero quale trattamento inumanoe degradante ai sensi dell art 14 lett b del D lgs 251/2007 inogni caso valutare il rischio conseguente al rimpatrio alla luce dipertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine e suipaesi di transito segnatamente sulla configurazione del fenomenodel vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamentolavorativo al fine di verificare se la persona corra il rischio diessere nuovamente sottoposto ad asservimento ovvero ad altro12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024trattamento inumano o degradante in ragione del vincolo debitoriodal quale lo Stato di origine non può proteggerlo in via residualevalutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressitrattamenti anche se subiti nel paese di transito giustifichi ilriconoscimento della protezione complementare tenendo contodella complessiva condizione del soggetto richiedente allaCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * PresidenteUd 14/02/2024 CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 16093/2023 R G proposto da* * * rappresentato e difeso dall avv* * * ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro intimatoavverso il DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n1828/2022 depositato in data 08/06/2023Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024dal Consigliere * * * *Il ricorrente cittadino bangladese ha chiesto la protezioneinternazionale deducendo di essere espatriato in cerca di lavoro* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024perché la sua famiglia era gravata da forti debiti contratti dalpadre che era poi deceduto e che per pagare il viaggio egli e lozio hanno contratto un altro debito a tassi usurai che la suasituazione si è ulteriormente aggravata in * dove è statosottoposto a lavoro senza retribuzione in cambio di poco cibo ditemere le ritorsioni del creditore il quale al momento ha scelto dinon sottrargli l abitazione dove vivono la madre e le sorelle piùpiccole atteso che egli lavorando all estero può trovare i soldinecessari per ripianare il debitoLa domanda è stata respinta dalla competente [OSCURATO:PERSONA] cittadino straniero si è rivolto al Tribunale di ReggioCalabria il quale ha ritenuto non credibile che egli corra il rischio diessere ucciso dal creditore il quale più facilmente può rientrare inpossesso del suo denaro lasciandolo in vita e comunque è garantitosulla casa familiare il narrato delle minacce è ritenuto vago einverosimile e contrastante con la benevolenza dimostrata dalcreditore nel lasciare la madre e le sorelle dentro la casa ritieneche il ricorrente sia un migrante economico ed esclude lasussistenza di un conflitto in * Il Tribunale ha altresìnegato la protezione speciale sulla considerazione che sonoirrilevanti le vicende libiche che il ricorrente pur essendo presentein Italia dal 2020 ha lavorato soltanto dal mese di luglio 2022 almese di febbraio 2023 ha documentato una proposta di lavoro chenon garantisce la sua effettiva assunzione in quanto priva di2 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024documento idoneo ad identificare il datore di lavoro non ha vitafamiliare in Italia né presenta alcuna condizione di vulnerabilitàAvverso il predetto provvedimento a proposto ricorso percassazione il ricorrente affidandosi a due motivi Non costituita lacontroparteRITENUTO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n3 c p c la violazione e falsa applicazione di norme di diritto inrelazione all art 3 D lgs 251/2007 artt 8 e 27 D lgs 25/08 artt16 e 46 * 2013/32/UE artt 6 e 13 CEDU art 47 Carta deidiritti fondamentali dell UE la motivazione apparente ex art 360n 4 c p c in relazione all art 132 c p c all art 118 disp att c p ce all art 111 co 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che il Tribunale haerrato a ritenere non credibile la circostanza che egli corra unrischio in caso di rimpatrio omettendo di acquisire informazioni sul* di origine al fine di vagliare alla luce di tali informazioni ledichiarazioni da lui rese * e autorevoli fonti infattievidenziano il fenomeno dei prestiti richiesti ai privati e il rischioper l incolumità del debitore in caso di mancata restituzione Cosìad esempio l * * of * * * 2017 edaltre fonti attendibili Il Tribunale di contro si è limitato attraversouna lunga disquisizione ad enunciare in astratto quali sono i criteriper la valutazione della credibilità senza poi applicarli in modopuntuale nel caso concreto ed affidandosi a considerazioni3 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024meramente soggettive che non tengono in alcun modo conto delcontesto in cui si svolgono i fatti in violazione dell obbligo dicooperazione istruttoria previsto dall art 3 co 5 lett c del D lgs251/2007 nonché dall art 8 del D lgs 25/20082 Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensidell art 360 n 3 c p c la violazione e falsa applicazione di norme didiritto in relazione all art 35 bis comma 11 lett a e b D lgs25/2008 nonché all art 3 D lgs 251/2007 la violazione degli artt8 e 27 D lgs 25/2008 artt 16 e 46 * 2013/32/UE artt 6 e13 CEDU art 47 Carta dei diritti fondamentali dell UE lamotivazione apparente ex art 360 I comma n 4 c p c inrelazione all art 132 c p c all art 118 disp att c p c e all art111 co 6 [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che il Tribunale ha omesso didisporre la sua audizione pur richiesta in contrasto con i principi ele regole che disciplinano il procedimento di riconoscimento dellaprotezione internazionale Il ricorrente aveva chiesto di essereascoltato e il Tribunale si è limitato ad affermare chel interrogatorio sarebbe superfluo3 I motivi sono fondatiIl Tribunale pur dedicando oltre la metà della motivazionead una manualistica nonché sovrabbondante esposizione dellenorme e dei principi che regolano la protezione internazionale nonli ha poi applicati al caso concreto non focalizzando l attenzione suipunti rilevanti sottoposti alla sua attenzione così venendo meno4 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024al dovere di cooperazione istruttoria previsto dall art 8 del Dlgs25/2008 e violando i criteri relativi alla disamina della domandadati dall art 3 del Dlgs 251/2007Deve osservarsi che per quanto il primo giudice parli didifetto di credibilità in realtà non mette in discussione la veridicitàdella storia narrata dal ricorrente quanto ai fatti oggettivi e cioèche egli è un migrante economico in pregressa situazione fortepovertà e gravemente onerato da debiti con tasso usurario némette in discussione la veridicità della narrazione sulla riduzione inservitù subìta in * Il primo giudice ha escluso la protezioneinternazionale ritenendo non plausibile il rischio di subire ritorsionida parte dei creditori in caso di rimpatrio senza il denaro necessarioad assolvere il debito operando detta valutazione in base aparametri del tutto soggettivi e senza avvedersi che il richiedenteha portato alla sua attenzione un fenomeno complesso quale èquello della riduzione in servitù e del vincolo debitorio nel contestomigratorio che avrebbe dovuto essere meglio indagatoassumendo informazioni non solo aggiornate ma anche pertinentivale a dire conferenti con la storia che il ricorrente ha raccontatoII Tribunale ha ritenuto sufficiente assumere informazioni in ordinealla possibile sussistenza di un conflitto armato nel paese diorigine mentre non ha per nulla indagato il fenomeno dellamigrazione economica legata alla contrazione di un forte debito consfruttamento lavorativo nei paesi di transito * e non ha5 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024assunto informazioni su come detto fenomeno si confDigatua prui bblnicaezlio ne 24/04/2024paese d origine del richiedente su quali rischi corre il migrante diritorno né ha ritenuto di procedere a una audizione mirata a faremergere i dettagli della vicenda Inoltre il Tribunale non havalutato la vicenda nel suo complesso segmentandola invece intre parti la prima relativa ai fatti che sono avvenuti in patria povertà familiare debiti che ha valutato al fine di ritenereinverosimile il rischio in caso di rientro la seconda relativa allavicenda libica ritenuta irrilevante perché il soggetto non deveessere rimpatriato verso questo paese e la terza relativa allevicende occorse in Italia precarietà lavorativa contratto di lavorocon elemento di dubbio valutata solo al fine di escluderel integrazione socio lavorativaIl Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi fatto cattivaapplicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte dilegittimità la quale ha affermato che in tema di protezioneinternazionale ed anche in tema di protezione complementare lavalutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non èaffidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di unaprocedimentalizzazione legale della decisione da compiersi nonsulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma allastregua dei criteri indicati nell art 3 comma 5 del d lgs n 251 del2007 considerando globalmente ed unitariamente i singoli elementifattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata ed6 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024inoltre tenendo conto della situazione individuale * pudbbeliclalazio ne 24/04/2024circostanze personali del richiedente di cui all art 5 comma 3lett c del d lgs cit con riguardo alla sua condizione sociale eall età svolgendo un ruolo attivo nell istruzione della domandadisancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civileordinario mediante l esercizio di poteri doveri d indagine officiosi el acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine delrichiedente al fine di accertarne la situazione reale Cass n 21363del 19/07/2023 Cass n 14966 del 29/05/2023 Cass n 11058del 27/04/2023 Cass n 14548 del 09/07/2020 Cass n 7599del 30/03/2020Inoltre questa Corte ha più volte affermato che qualora ilcittadino straniero alleghi una vicenda che ha una specificaconnotazione nel paese di provenienza il giudice deve valutarlanel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata eassumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti Laverosimiglianza e ragionevolezza del racconto segnatamente perquanto attiene al rischio non si può valutare sulla base deiparametri europei e quindi in questo caso su quello che è ilnormale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamentieuropei ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sulpaese di origine Il racconto del richiedente asilo una volta ritenutocredibile quantomeno sulle vicende fondamentali deve essereinserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da7 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024esso e non può essere valutato come se si fosse verifDiactaptuob blsicuazlio ne 24/04/2024territorio nazionale o europeo ma nel contesto delle condizioniesistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedentecompresi il genere l età l istruzione e la cultura Cass n 6738 del10/03/2021 Cass 17161 del 16/06/2021 Cass n 11910 del12/04/2022 * questa Corte ha affermato che il giudice nelvalutare la condizione di vulnerabilità conseguenti al possibilerimpatrio del richiedente asilo dove necessariamente considerareanche i traumi derivanti dal passaggio nel paese di transito Cassn 3768 del 08/02/2023L omessa assunzione di informazioni pertinenti e conferenticon la storia raccontata dal richiedente ha condotto il giudicante avalutare la vicenda alla luce di considerazioni di caratterepersonale oltretutto illogiche laddove parla ad esempio di“benevolenza” del creditore non riferite allo specifico contesto delpaese di provenienza Inoltre questa omissione in uno con lavalutazione atomistica di cui si è detto ha fatto sì che algiudicante sfuggisse il possibile nesso tra le vicende narrate e cioèche il dedotto asservimento lavorativo nel paese di transito inragione di un vincolo debitorio c d debt bondage al fine diprovvedere a familiari rimasti in patria in condizioni di estremapovertà e che hanno garantito essi stessi per il debitocostituisce a maggior ragione se a ciò si aggiunge un contrattodi lavoro in Italia con elementi dubbi indicatore di tratta a scopo8 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024di sfruttamento lavorativo come esposto nelle * a pGububliidcaazio n e 24/04/2024l identificazione delle vittime di tratta redatte dall *unitamente alla Commissione nazionale per il diritto d asiloIn questi casi vi è l obbligo per il giudice di procedere allaaudizione del ricorrente e di avvalersi degli strumenti di cui disponeper far emergere il fenomeno in adempimento del dovere dicooperazione istruttoria posto che alle vittime di tratta sia essa ascopo di sfruttamento sessuale o di sfruttamento lavorativo puòriconoscersi ove siano soddisfatte le condizioni previste dagli art 7e 8 o in alternativa dall art 14 lett b del Dlgs 251/2007 lo statusdi rifugiato o la protezione sussidiaria Cass n 41863 del29/12/2021 Cass n 24573 del 04/11/2020 n 676 Cass del12/01/2022 Cass n 23883 del 04/08/2023L esame delle vicende migratorie dei soggetti che nel paesedi origine scontano una particolare condizione di marginalitàsociale ed economica deve essere esaminata alla lucedell inquadramento generale dato dal diritto euro unitario ed inparticolare dalla * 2011/36/UE che accogliendo la nozionedi tratta già data dagli strumenti internazionali in materia segnatamente la * di * del Consiglio d *del 16 maggio 2005 definisce all art 2 comma 2 la posizione divulnerabilità che espone ad abusi affermando che per posizionedi vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona inquestione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere9 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024all abuso di cui è vittima e ciò può ricorrere quando la persona è incondizione di estrema povertà ovvero legata da debitieccessivamente onerosi e che non può soddisfare * inzialecondizione di vulnerabilità si può inoltre aggravare per itrattamenti subiti nel paese di transito In particolare ciò che èavvenuto nel pase di transito violenza stupro tortura schiavitùpuò determinare o aggravare la condizione di vulnerabilità inmodo persistente e quindi rilevante anche se il soggetto non deveessere rimpatriato verso il paese di transito è rilevante inoltrel accertamento di eventuali connessioni tra i soggetti cheorganizzano il viaggio nel paese di origine e coloro che prendono incarico il migrante nel paese di transito per marcare la differenzatra il traffico di migranti smuggling of migrants e la tratta trafficking in persons e quindi capire se si è di fronte ad unpercorso di migrazione volontaria o se il soggetto è stato reclutatoforzatamente In ogni caso avendo la parte dedotto un periodo diriduzione in servitù avrebbe dovuto essere considerata l incidenzadi queste vicende sulla sua condizione complessiva posto che lariduzione in servitù configura una grave violazione dei dirittidell * ed è vietata dall art 4 CEDU e dall art 5 della Carta deidiritti fondamentali dell unione europea Carta di *In sintesi una corretta conoscenza ed interpretazione dellenorme applicabili alla fattispecie avrebbe dovuto portare il giudice avalutare tutti gli elementi di fatto offerti dalla parte ed10 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024eventualmente quelli che avrebbero potuto emergere dalla erroneamente omessa audizione per verificare se la scelta dimigrare sia stata una scelta libera ovvero una forma diasservimento o reclutamento forzato ed in particolare sel asservimento si è verificato già nel paese di origine oppure nelpaese di transito e se la persona si è liberata dal vincolo giungendosul territorio nazionale oppure se è ancora sottoposta a servitù osfruttamento lavorativo ipotesi quest ultima meno grave dellariduzione in servitù o del lavoro forzato ma nondimeno rilevanteInoltre il giudicante avrebbe dovuto valutare assunte pertinentied aggiornate informazioni sul paese di origine e su quello ditransito se i trattamenti subiti possano inquadrarsigiuridicamente quali atti di persecuzione ex art 7 del D lgs n251/2007 sul punto si veda Cass 23138 del 31 luglio 2023ovvero quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell art 14lett b del D lgs 251/2007 e verificare sempre alla luce dipertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine il rischioche il soggetto corre in caso di rimpatrio ed in particolare se puressendo sfuggito all asservimento corra il rischio di esservinuovamente sottoposto ovvero di essere sottoposto ad altrotrattamento inumano in ragione del vincolo debitorio in ultimaanalisi ed in via residuale valutare se da queste vicendeunitariamente considerate sono indicative di una condizione di11 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti perriconoscimento della protezione complementareDa ciò consegue l accoglimento del ricorso e il rinvio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione per un nuovoesame della domanda attenendosi al seguente principio di diritto“In tema di protezione internazionale qualora il richiedentealleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa diuna condizione di estrema povertà c d vincolo debitorio o debtbondage e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzatonel paese di transito nonché di avere una situazione lavorativaprecaria sul territorio nazionale ove sia ritenuto credibile su questifatti è necessario valutare unitariamente il racconto anche allaluce delle * * per l identificazione delle vittime di trattaredatte dall * disporre l audizione del ricorrente al fine dichiarire gli elementi dubbi valutare se i trattamenti subitidebbano essere inquadrati giuridicamente quali atti di persecuzioneex art 7 del D lgs n 251/2007 ovvero quale trattamento inumanoe degradante ai sensi dell art 14 lett b del D lgs 251/2007 inogni caso valutare il rischio conseguente al rimpatrio alla luce dipertinenti ed aggiornate informazioni sul paese di origine e suipaesi di transito segnatamente sulla configurazione del fenomenodel vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamentolavorativo al fine di verificare se la persona corra il rischio diessere nuovamente sottoposto ad asservimento ovvero ad altro12 di 13* disposto d ufficio Numero registro generale 16093/2023Numero sezionale 767/2024Numero di raccolta generale 11027/2024Data pubblicazione 24/04/2024trattamento inumano o degradante in ragione del vincolo debitoriodal quale lo Stato di origine non può proteggerlo in via residualevalutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressitrattamenti anche se subiti nel paese di transito giustifichi ilriconoscimento della protezione complementare tenendo contodella complessiva condizione del soggetto richiedente alla P Q Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il decretoe rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizioneper un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche delgiudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003Così deciso in Roma il 14/02/2024Il Presidente* *13 di 13* *P Q Maccoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il decretoe rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizioneper un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche delgiudizio di legittimitàIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art 52 d lgs196/2003Così deciso in Roma il 14/02/2024Il Presidente* *13 di 13* *
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