CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 45548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante; avverso la ordinanza n. 500084/22 del Tribunale di Torino del 21 aprile 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con atto del 9 maggio 2022 la [OSCURATO:PERSONA]! [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato di fronte a questa Corte di cassazione la ordinanza, emessa in data 21 aprile 2022, con la quale il Tribunale di Torino, agendo in qualità di giudice del riesame cautelare, ha confermato il sequestro preventivo emesso in data 1 febbraio 2022 dal Gip del medesimo Tribunale, nell'ambito di una indagine preliminare riguardante una associazione per delinquere finalizzata ad un traffico illecito di rifiuti metallici, ed avente ad oggetto i beni facenti capo alla medesima società ricorrente. Premesso che il Tribunale, nel rigettare la richiesta di riesame del provvedimento cautelare reale, ha rilevato che l'avvenuta cessione della quote della [OSCURATO:PERSONA] da parte di tale [OSCURATO:PERSONA], soggetto personalmente implicato nelle indagini di cui sopra, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non è circostanza che valga giustificare il riesame del sequestro disposto, essendo questo anche di carattere impeditivo - oltre che finalizzato alla confisca - e quindi suscettibile di attingere anche beni appartenenti ad un soggetto terzo rispetto al reato, purchè risulti il rapporto di strumentalità fra il bene sequestrato e la condotta in provvisoria contestazione, si rileva che, nell'impugnare il provvedimento di riesame cautelare la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha censurato il provvedimento in questione in quanto lo stesso presenterebbe una motivazione meramente apparente e priva di specifici riscontri investigativi; in particolare la ricorrente ha affermato che gli indici rivelatori della permanenza del pericolo nel ritardo quale elemento legittimante la adozione della misura cautelare in atto, anche successivamente alla descritta avvenuta cessione delle quote societarie, sarebbero equivoci e non determinanti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Rileva, infatti, il Collegio che le ragioni del rigetto da parte del Tribunale subalpino della istanza di riesame a suo tempo presentata dalla società ricorrente riposano, considerata la non contestata funzionalità della predetta compagine alla commissione dei reati di cui in provvisoria contestazione, sulla ritenuta irrilevanza della successione nella titolarità delle quote della [OSCURATO:PERSONA], transitate dal Francini agli attuali soci Gambetta e Nicheli.Ha, infatti, in primo luogo il Tribunale osservato che, a dispetto dell'avvenuta cessione delle quote societarie, la struttura organizzativa della [OSCURATO:PERSONA] presenta ancora, quali addetti alla sua gestione, soggetti che non soltanto svolgevano mansioni non di mera esecuzione nel precedente assetto societario fra i quali lo stesso Francini, cioè il cedente le quote societarie, ma, secondo la tesi di indagine, costituivano il fulcro della associazione per delinquere; fattore questo che è stato ritenuto, non implausibilmente, espressivo della perdurante continuità della esistenza di un legame fra la predetta compagine e gli individui attinti dalla indagini ancora in corso. A tali rilievi la ricorrente difesa si è di fatto limitata ad opporre l'asserita mancanza di motivazione in ordine alla persistenza di un periculum che potesse legittimare la applicazione della misura cautelare e la inidoneità dimostrativa dei fattori indicati dal Tribunale quali rappresentativi della persistenza del legame fra la citata società ed in soggetti implicati nelle indagini tuttora in corso per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti metallici. Si tratta di censure non idonee a smantellare il quadro motivazionale della ordinanza impugnata, posto che, per un verso la ricorrente difesa non ha tenuto conto che, data la attuale fase processuale, ai fini della adozione del provvedimento - tanto più ove lo stesso abbia una finalità di carattere impeditivo, cioè tesa a prevenire che vi possa essere una ulteriore dinamica delittuosa - è sufficiente che emerga la esistenza del fumus delicti e della funzione strumentale dei beni oggetto del sequestro alla commissione dell'illecito (cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 20 dicembre 2018, n. 57595). Circostanza che nel caso che interessa l'obbiettiva e non contestata esistenza della permanenza di legami operativi fra i soggetti originariamente destinatari delle indagini per i reati che vedono coinvolta la gestione della società i cui beni sono stati attinti da sequestro e l'attuale governance della società stessa rendono - quanto meno in considerazione dell'attuale grado di approfondimento dimostrativo, volto alla sola conferma del provvedimento cautelare - del tutto plausibile. Per altro verso va segnalato che la ricorrente difesa non ha neppure considerato che, essendo intervenuto il passaggio di proprietà delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] dopo che già era emersa la esistenza delle indagini penali che la riguardavano, gli acquirenti di esse, in quanto direttamente informati delle indagini medesime, non potrebbero neppure essere definiti, ai fini della loro eventuale soggezione ad un provvedimento di confisca dei beni in tal modo dagli stessi acquisiti, terzi estranei di buona fede, come tali non suscettibili di essere attinti dal provvedimento ablatorio (si veda, a tal riguardo: Corte di cassazione, Sezione V penale, 26 febbraio 2016, n. 7979). Il ricorse deve, visti gli argomenti che precedono, essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,