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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 40116/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] j„„ CLLC avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 24 luglio 2020 la Corte di appello di Lecce sez. dist. di Taranto ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.

Igs. n. 159 del 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere egli contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, non effettuando il versamento della somma imposta a titolo di cauzione nel termine dato -a seguito di nuova sottoposizione agli obblighi con decreto del 31 maggio 2017-, fatto commesso il 30 giugno 2017.

In motivazione si evidenzia la mancata dimostrazione del dedotto errore sul fatto per essere stato il Micelli già condannato per lo stesso reato e la carenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della assoluta mancanza di risorse finanziarie atta a giustificare l'omesso versamento della cauzione di euro 1000,00, pur a fronte della ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice e vizio di motivazione.

Si ribadisce l'assenza di dolo richiesto per la configurabilità del reato -avendo il ricorrente pensato di essere stato già condannato con sentenza del 2011- e si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, tenuto altresí conto delle condizioni economiche disagiate del Micelli.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Del tutto eccentrica appare la deduzione di carenza di elemento psicologico in rapporto ad una intervenuta condanna per analogo fatto, relativa all'anno 2011.

E' evidente, infatti, che ad ogni sottoposizione alla misura di prevenzione personale si rinnova l'obbligo di provvedere al deposito della cauzione e, in caso di inottemperanza, si realizza un nuovo reato.

L'atteggiamento psicologico è dunque quello di riproporre una omissione penalmente rilevante e la consapevolezza del disvalore del fatto deriva proprio dalla precedente condanna, sicché il dolo risulta addirittura più intenso.

Di ciò ha tenuto conto in modo del tutto logico il giudice del merito, anche in rapporto al diniego di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .3.2 Va tuttavia rilevato un errore materiale in punto di indicazione della specie di pena, trattandosi di reato punito con l'arresto e non con la reclusione.

Va pertanto disposta la trasmissione degli atti a fini di realizzare la correzione, come da dispositivo.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Dispone altresì la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, per la correzione dell'errore materiale relativo alla specie di pena.

Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] j„„ CLLC avverso la sentenza del 24/07/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 24 luglio 2020 la Corte di appello di Lecce sez. dist. di Taranto ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere egli contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, non effettuando il versamento della somma imposta a titolo di cauzione nel termine dato -a seguito di nuova sottoposizione agli obblighi con decreto del 31 maggio 2017-, fatto commesso il 30 giugno 2017. In motivazione si evidenzia la mancata dimostrazione del dedotto errore sul fatto per essere stato il Micelli già condannato per lo stesso reato e la carenza di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della assoluta mancanza di risorse finanziarie atta a giustificare l'omesso versamento della cauzione di euro 1000,00, pur a fronte della ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge regolatrice e vizio di motivazione. Si ribadisce l'assenza di dolo richiesto per la configurabilità del reato -avendo il ricorrente pensato di essere stato già condannato con sentenza del 2011- e si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, tenuto altresí conto delle condizioni economiche disagiate del Micelli. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Del tutto eccentrica appare la deduzione di carenza di elemento psicologico in rapporto ad una intervenuta condanna per analogo fatto, relativa all'anno 2011. E' evidente, infatti, che ad ogni sottoposizione alla misura di prevenzione personale si rinnova l'obbligo di provvedere al deposito della cauzione e, in caso di inottemperanza, si realizza un nuovo reato. L'atteggiamento psicologico è dunque quello di riproporre una omissione penalmente rilevante e la consapevolezza del disvalore del fatto deriva proprio dalla precedente condanna, sicché il dolo risulta addirittura più intenso. Di ciò ha tenuto conto in modo del tutto logico il giudice del merito, anche in rapporto al diniego di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .3.2 Va tuttavia rilevato un errore materiale in punto di indicazione della specie di pena, trattandosi di reato punito con l'arresto e non con la reclusione. Va pertanto disposta la trasmissione degli atti a fini di realizzare la correzione, come da dispositivo. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Dispone altresì la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, per la correzione dell'errore materiale relativo alla specie di pena. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estens
Decreto Cassazione n. 40116/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris