CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Vallo della Lucania condannava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 400 di ammenda per i reati di cui agli artt. 660 e 674 cod. pen. per avere messo dei cocci di vetro davanti alla abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e su pubblica piazza, fatti commessi dal 30 luglio al 21 settembre 2017. Il Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato l'imputato qui ricorrente, riqualificato l'appello in ricorso per cassazione. in virtù dell'inappellabilità della decisione, sulla base della testimonianza della persona offesa, costituita parte civile, e del Mar. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della Stazione di Perdifumo. Acquisita la documentazione prodotta consistente in più fotogrammi ove è possibile vedere l'imputato spargere materiale consistente in vetri, mattoni, fascine di legna e fili di ferro con attaccate alcune pigne, sono stati ritenuti integrati i reati contestati con riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di un motivo. 2.1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen. l'omessa motivazione, nonché manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione per avere il giudice ritenuto attendibile la persona offesa travisando il contenuto della sua deposizione: il materiale era depositato all'interno della proprietà dell'imputato delimitata rispetto alla piazza da una linea rossa, come provato da un'ordinanza del Comune di Perdifumo i la quale aveva ordinato all'imputato di rimuovere dalla sua proprietà i materiali accatastati costituenti una discarica. La testimonianza della p.o. Cauceglia contrasta con quella del Mar. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito che l'abitazione della parte civile era distante dal punto in cui erano posizionati i cocci di vetro e che la stessa faceva un percorso diverso per accedere alla propria abitazione. Si sottolinea come da anni ci siano contrasti tra l'imputato e la p.o. Cauceglia. Si sostiene non sussistente la volontà di molestare perché le azioni dell'imputato erano volte a tutelare la sua proprietà. Quanto al reato di cui all'art. 674 cp esso non sussisterebbe perché i materiali erano all'interno della proprietà dell'imputato ;i1 quale aveva collocato e non gettato per terra cocci ed altri materiali, per questo il fatto andava derubricato ai sensi dell'art. 675 cod. pen. che è stato depenalizzato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è basato su una diversa rilettura dei fatti alla base della decisione, quindi, risulta inammissibile. 2. Va, infatti, preliminarmente osservato che con il ricorso si prospetta una diversa valutazione degli elementi di fatto e, in particolare, si lamenta che l'imputato avrebbe agito a difesa del suo diritto di manovra su una porzione della piazza ritenuta di sua proprietà. Sull'inidoneità del ricorso allo scopo, va ricordata, tra le altre una recente decisione di questa Corte secondo la quale "in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili". (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, deo. 2020, Mannile, Rv. 278237). 3. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, non essendo censurabile, nel senso richiesto dal ricorrente, la motivazione da ritenersi logica e congrua rispetto ai dati probatori derivanti dall'istruttoria dibattimentale. Non si rileva neanche l'omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione poiché la persona offesa è stata correttamente ritenuta credibile anche in virtù della documentazione prodotta e riscontrata dall'altro teste sottufficiale [OSCURATO:PERSONA] di Stazione dell'Arma dei Carabinieri all'epoca dei fatti. Sulla deduzione che l'imputato avrebbe agito a difesa del suo diritto di manovra su una porzione della piazza ritenuta di sua proprietà, va intanto rilevato, come si diràtche ciò è ininfluente ai fini dell'art. 660 cod. pen. e, comunque, in contrasto con l'ordine di rimozione della striscia rossa emesso dal Comune. 3.1. L'art. 660 cod. pen. (Molestia e disturbo alle persone) può essere integrato anche dal collocamento di oggetti pericolosi su suolo pubblico che possa costituire un pericolo per i soggetti ivi deambulanti (nella specie la p.o.), nonché richiede che l'elemento soggettivo del reato consista nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537; Sez. 1, n. 4053 del 12/12(2003, dep. 2004, Rota, Rv. 226992). 3.2. L'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) punisce il getto o il versamento in luogo di pubblico transito, anche se di proprietà privata, come avvenuto nel caso in esame. La collocazione di cocci di vetro in luogo di pubblico passaggio, non rilevando per nulla il fatto che esso non sia l'unico punto di accesso all'abitazione della persona offesa ( integra il reato contestato. La fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen., infatti, non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana. (Sez. 3, n. 46846 del 10/11/2005, Toscano, Rv. 232652). Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta di "molestia alle persone" abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente l'idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone; né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'aver irrorato una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini). (Sez. 3 n. 33817 del 06/10/2020, Sciapichetti, Rv. 280797). 4. Sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa e non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma pari a tremila euro alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo