CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 23948/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell'errore materiale i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza-decisione pronunciata in data 4 aprile 2023, in esito ) dell'udienza sveit4i—ifr pubblica udicfrza in pari data, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 35702/2022 Reg. gen., per il reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Tanto nel dispositivo della predetta sentenza-decisione, quanto nella motivazione, in seguito alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (indicate tutte come ammesse al patrocinio a spese dello Stato), da liquidarsi con decreto separato, disponendone il pagamento a favore dello Stato. E, tuttavia, le uniche parti ammesse a detto beneficio sono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. E' stato pertanto promosso, su istanza degli interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il procedimento per la correzione degli errori materiali incorsi nella redazione della sentenza- documento. 4. Deve dunque procedersi a tale correzione, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., atteso il contenuto della rettifica, che non comporta modifica essenziale dell'atto e non incide su interessi confliggenti delle parti e, segnatamente, dev'essere corretto l'errore materiale contenuto nella sentenza e nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 4 aprile 2023, emessi su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. 35702/2022 r.g., nel senso che, dopo le parole «condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili», vanno aggiunte, in sostituzione integrale delle parole che seguono fino al punto, le parole: «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in 4.000,00 euro complessivi, oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato». Seguono le annotazioni di legge a cura della Cancelleria. P.Q.M. dispone correggersi l'errore materiale contenuto nella sentenza e nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 4 aprile 2023, emessi su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. 35702/2022 r.g., come segue: dopo le parole «condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili», si aggiungano, in sostituzione integrale delle parole che seguono fino al punto, le parole: «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in 4.000,00 euro complessivi, oltre accessori di legge, nonché dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato». Manda alla cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso, il 20 dicembre 2023 Il