CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa l'8 luglio 2022 dal Tribunale di Foggia, ha rideterminato, ai sensi degli artt. 605 e 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in anni due di reclusione ed euro 16.000 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado. La sentenza impugnata ha dato atto che l'imputato, dopo avere proposto appello chiedendo la riqualificazione dei fatti concernenti la detenzione della marijuana nella fattispecie di lieve entità, l'assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. per la detenzione di cocaina già ricondotta al quinto comma dell'art. 73, il riconoscimento delle attenuanti generiche, la rideterminazione della pena nel minimo edittale e la sospensione condizionale, ha concluso, per il tramite del difensore munito di procura speciale, un accordo scritto con il Procuratore generale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando a tutti gli altri motivi di gravame e, all'udienza, anche ai motivi inerenti alla pena sostitutiva. 2. Con il ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deduce, con un primo motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la sentenza impugnata non avrebbe dato conto della responsabilità dell'imputato per il reato ascritto, né avrebbe indicato elementi di reità idonei a sorreggere la decisione. Con un secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge, lamentando l'assenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nelle conclusioni chiede l'assoluzione del ricorrente, ovvero l'annullamento della sentenza impugnata o, comunque, la riduzione della pena nella misura di legge; reputando erronea la quantificazione operata. 3. Il gravame è inammissibile per ragioni rilevabili senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto il ricorso che investa la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta o l'eventuale difformità tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia del giudice. Restano invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla responsabilità, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi della pena che non si traducano nella illegalità della sanzione, perché non compresa nei limiti edittali o diversa da quella prevista dallalegge (Sez. 3, n. 51557 del 14 novembre 2023, Spina, Rv. 285628-02; Sez. 2, n. 22002 del 10 aprile 2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, ord. n. 30990 dell'i giugno 2018, Gueli, Rv. 272969). Alla luce di tali coordinate, il ricorso è inammissibile. Le doglianze prospettano, da un lato, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato ascritto e, dall'altro, l'erronea applicazione della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. Si tratta, tuttavia, di censure che investono profili ormai assorbiti dall'accordo processuale é dalla correlata rinuncia ai motivi di appello, che non deducono o lasciano emergere, alcuna illegalità della pena concordata. 4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi ragioni di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M