CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 43518/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; t:1r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 16 novembre 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'opposizione presentata dal [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avverso il provvedimento con cui il giudice delegato, nel rendere esecutivo — nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gianluigi e [OSCURATO:PERSONA] — lo stato passivo, ha rigettato la domanda di ammissione del credito privilegiato vantato dal menzionato istituto di credito in conseguenza, per una parte, dell'accollo, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dei debiti gravanti su [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in esecuzione di un contratto di mutuo fondiario stipulato l'11 giugno 2009 e, per la porzione residua, di altro finanziamento erogato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il 24 settembre 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi — dei quali si darà atto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione — con il primo dei quali eccepisce innanzitutto, in chiave sia di violazione di legge che di vizio di motivazione, l'illogicità dell'assunto, fatto proprio dal Tribunale, secondo cui i rapporti di finanziamento da cui sono scaturiti i crediti esclusi dallo stato passivo sarebbero stati strumentali alla consumazione degli illeciti da parte dei proposti, i quali si sono, a tal fine, avvalsi della società, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che ne ha fruito. Premesso che la costruzione accusatoria si giova su acquisizioni istruttorie compendiate in un provvedimento giurisdizionale di molti anni successivo rispetto alla concessione dei crediti, risalente, rispettivamente, al 2009 ed al 2012, rileva che entrambi i finanziamenti erano destinati non già ad assicurare alla società destinataria flussi di liquidità che, peraltro, avrebbe potuto essere agevolmente reperita aliunde, ma, piuttosto, a fronteggiare le esigenze economiche, nella forma tecnica di un mutuo a stati di avanzamento dei lavori, connesse ad uno specifico intervento immobiliare. A riprova di ciò si pone, aggiunge, la suddivisione dell'erogazione, modulata sulla base delle indicazioni fornite dai periti incaricati dalla banca circa lo stato delle opere in corso di realizzazione, in tranches, alla cui restituzione erano destinati, perlopiù, i ricavi delle vendite degli immobili costruiti. Osserva, ulteriormente, che il più remoto dei finanziamenti è stato concesso a società diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., estranea alle vicende della famiglia Sarcone, e previa l'esecuzione di due diverse perizie di stima, sintomatiche di attenzione nella gestione del rapporto creditizio e, quindi, di assoluta buona fede della banca che, anche nel 2012, epoca dell'accollo del mutuo da parte della Essetre s.r.I., ha compiuto tutti i prescritti accertamenti, acquisendo plurime valutazioni sulle società coinvolte ed osservando, comunque, nella valutazione del merito creditizio, tutte le regole di prudenza imposte dalla normativa antiriciclaggio. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge per avere il Tribunale tratto argomento, a dimostrazione dell'assenza di buona fede, dal versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ultima tranche del finanziamento, dell'importo di 74.000 euro, avvenuta in un momento largamente successivo rispetto a quello in relazione al quale deve essere verificata, nell'ottica dell'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la condizione di buona fede. Deduce, ulteriormente, che il Tribunale ha erroneamente assegnato rilievo, in vista dell'accertamento della buona fede del creditore, alle intenzioni, asseritamente utilitaristiche, perseguite nel concedere ed erogare i finanziamenti, profilo che attiene alla strumentalità del credito rispetto alle azioni illecite del proposto e che non dimostra in alcun modo la consapevolezza o la conoscibilità, in capo all'istituto bancario, della natura delle attività poste in essere dalla controparte. Con il terzo motivo, il [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale illogicamente disatteso le obiezioni articolate in ordine alla mole di elementi, oggetto di puntuale allegazione, sintomatici della propria buona fede, costituiti dalle certosine ed approfondite verifiche, analiticamente elencate e comprovate da idonea documentazione, compiute all'atto della concessione dei finanziamenti e dell'accollo del primo mutuo, ed aggiunge che ulteriore dimostrazione dell'impossibilità di rendersi conto, a quel tempo, della dimensione criminale dell'attività imprenditoriale dei Sarcone si trae dall'amplissimo iato tra i fatti de quibus agitur, avvenuti tra il 2009 ed il 2012, e l'apprezzamento della pericolosità sociale degli imprenditori di origine calabrese, sancito da un decreto confisca emesso solo nel 2020. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va ribadito, in replica a quanto sostenuto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il ricorso per cassazione del terzo creditore, pur afferendo alla materia delle misure di prevenzione, può essere proposto anche per i difetti di motivazione previsti dall'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., poiché il rito, pur prevedendo la competenza del tribunale della prevenzione in funzione di giudice dell'esecuzione, è del tutto autonomo rispetto a quello del procedimento di prevenzione in senso stretto, che espressamente consente la ricorribilità per cassazione solo per violazione di legge. Tanto, in ragione del fatto che la tendenziale estraneità del terzo creditore all'originaria procedura di esecuzione e la mancanza della possibilità di un secondo apprezzamento giurisdizionale e di merito giustifica la previsione che il terzo creditore possa usufruire dello strumento del ricorso per cassazione in tutta l'estensione che l'istituto permette (Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271190, in motivazione; Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 270028, in motivazione; Sez. 6, n. 44784 del 23/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265360). 2. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dato ampiamente conto, in primo luogo, delle ragioni che inducono a ritenere la strumentalità del credito erogato dalla banca ricorrente in favore di società riconducibile alla famiglia Sarcone, rinvenute nella pericolosità sociale dei quattro proposti. Ha, in proposito, esposto le risultanze del procedimento c.d. «Aemilia», nel quale è emerso, in particolare grazie all'apporto dei collaboratori di giustizia Cortese, Giglio e Valerio, che Gianluigi e [OSCURATO:PERSONA], esponenti del dan di 'ndrangheta guidato da [OSCURATO:PERSONA], hanno piegato la loro azione imprenditoriale al servizio del-la cosca, infiltrandosi nel ricco tessuto produttivo emiliano e reimpiegando nell'attività di impresa capitali di matrice delittuosa provenienti da [OSCURATO:PERSONA]. In questa cornice si innesta, tra l'altro, la creazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., beneficiaria dei finanziamenti elargiti dal [OSCURATO:SOCIETA]., che, per quanto acclarato grazie alle indagini patrimoniali, è stata utilizzata per il riciclaggio di ingenti capitali di provenienza delittuosa. Ciò, ha continuato il Tribunale, concorre ad attestare che sia l'accollo del mutuo originariamente concesso alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che il successivo finanziamento del 2012 si sono tradotti, per le modalità operative che li hanno contraddistinti, in altrettanti finanziamenti diretti, connotati (cfr. pag. 9) da «funzionalità immediata e diretta rispetto all'attività imprenditoriale intrinsecamente delittuosa esercitata dai proposti», sicché la stipula di contratti di finanziamento con un insospettabile istituto bancario nazionale ha costituito lo schermo dietro al quale sono state immesse nel circuito legale risorse derivanti dalla consumazione di gravissimi reati.3. A fronte di tale ricostruzione, l'istituto ricorrente oppone, specie con il primo motivo, obiezioni del tutto inidonee ad evidenziare violazioni di legge o deficit razionali e, quindi, ad eccitare il potere censorio del giudice di legittimità e che si appuntano, da un canto, sul tempo, largamente posteriore a quello al quale va ancorata la verifica della buona fede del creditore, di emersione delle circostanze dimostrative della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita di chi ne ha beneficiato e, dall'altro, all'apparente linearità delle operazioni realizzate, funzionali alla realizzazione di una lecita iniziativa immobiliare ed accompagnate dall'esecuzione di tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa e dalla buona prassi bancaria. Le doglianze del ricorrente non colgono nel segno perché trascurano che l'addebito mosso a suo carico non concerne l'originaria collusione con i destinatari delle erogazioni, né la positiva consapevolezza dell'utilizzo di quel dato schema contrattuale allo scopo di reimpiegare profitti di reato quanto, invece, la concreta ed effettiva possibilità di rendersi conto, adoperando l'ordinaria diligenza, del carattere quantomeno sospetto delle operazioni. È per questo, dunque, che il Tribunale ha valorizzato, nel respingere l'opposizione, le circostanze emerse, a distanza di alcuni anni, nel processo c.d. «Aemilia», espressive del fatto che, al tempo dell'erogazione dei finanziamenti, i Sarcone erano pienamente inseriti nelle dinamiche della 'ndrangheta di origine cutrese e si servivano, a tal fine, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ovvero della sicura sussistenza del requisito di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del prevenuto in assenza del quale, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 272232 - 01) non è possibile sindacare l'ammissione del credito. Ed è per la medesima ragione che il formale rispetto degli obblighi di controllo che gravano sull'ente cui è rivolta la richiesta di mutuo — sub specie, tra l'altro, di acquisizione di bilanci, esame del progetto da realizzare, grazie alle risorse da erogarsi, esecuzione di perizie sul valore degli immobili costruendi, collegamento tra stati di avanzamento e singole tranches — non giova alla causa del ricorrente, che su tale aspetto impernia le proprie censure e che, tuttavia, non si confronta con il nucleo centrale della decisione impugnata, che fa leva sulla inescusabilità dell'errore in cui il [OSCURATO:SOCIETA]. è incorso in ordine all'effettiva situazione della controparte.4. Il Tribunale muove, correttamente, dal principio, sancito da un consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, secondo cui «In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'ammissione del credito garantito da ipoteca iscritta, anteriormente al sequestro, su un bene sottoposto a confisca, una volta dimostrato il nesso di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del prevenuto, è necessario che il creditore dia prova della propria buona fede, dimostrando, con riferimento al momento della stipula del contratto, l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa e un errore scusabile sulla situazione apparente del debitore» (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 270028 - 01; Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 265930 - 01; Sez. 2, n. 41353 del 11/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264655 - 01). Segnala, al riguardo, alle pagg. 10-14 del decreto impugnato, numerosi e gravi profili di negligenza, certamente addebitabili all'odierna ricorrente, che, se più accorta, avrebbe potuto senz'altro rendersi conto delle anomalie delle operazioni che, qualora opportunamente apprezzate, lei avrebbero consentito di accertare che gli ingenti finanziamenti concessi a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano inevitabilmente destinati a convergere con altri capitali e risorse patrimoniali di provenienza illecita negli investimenti immobiliari e nelle realizzazioni edilizie prospettate dalla medesima società e, di conseguenza, che non era possibile confidare in un pagamento dei ratei di mutuo mediante l'impiego di provviste regolari e tracciabili. In tal senso militano, in particolare: l'irrisorio ammontare degli utili prodotti dalla società tra il 2010 ed il 2012; l'esplicita indicazione, da parte dell'istituto di credito, che il debito sarebbe stato rimborsato da altre, imprecisate fonti, non riconducibili a versamenti leciti dei soci; l'immissione, nel 2012, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di 150.000 euro, somma di provenienza sospetta perché non giustificata dai redditi e dalla situazione patrimoniale dell'autore; l'espressa indicazione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da parte della stessa banca deliberante, alla stregua di «impresa edile caratterizzata da insufficienti mezzi patrimoniali»; la ragionevole previsione dell'impossibilità di destinare al rimborso della somma mutuata i ricavi della vendita degli immobili in corso di costruzione, dovendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. far fronte anche ai costi relativi ad ulteriori iniziative edificatorie in itinere, nonché all'ammortamento rateale degli ingenti finanziamenti già conseguiti da altra banca. Il Tribunale non ha mancato, peraltro, di evidenziare, con argomentazioni coerenti e saldamente ancorate alle emergenze istruttorie, che l'istituto di credito era, all'atto dell'erogazione dei finanziamenti, perfettamente conscio della elevata e conclamata rischiosità delle operazioni che, ciò nonostante, ha avallato, versando in una condizione psicologica non assimilabile alla buona fede, per tangibili ragioni utilitaristiche, cioè confidando nell'adempimento, da parte della società mutuataria, degli obblighi negoziali, fondato sulla prospettiva di disponibilità altrui non tracciate e di matrice quantomeno opaca. Ha, quindi, sancito, nel delineato contesto, l'irrilevanza tanto dell'iscrizione di ipoteca a garanzia dei debiti assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quanto dell'effettiva destinazione delle somme stanziate agli specifici scopi concordati nei contratti di mutuo. 5. Il percorso argomentativo sotteso alla decisione impugnata si palesa, per questa parte, senz'altro resistente alle obiezioni della ricorrente che, diretta a distinti ed autonomi profili, non tangono in alcun modo il tema dell'inescusabilità dell'errore in ordine il [OSCURATO:SOCIETA] è incorso che, va in conclusfone ribadito, non è minimamente contraddetta dal tenore formale delle verifiche e dei controlli propedeutici alla sottoscrizione dei contratti, rilevanti, al più, nel senso di escludere la collusione tra le parti dei negozi giuridici. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comm