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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06576/2026

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della rinuncia alla trattazione orale y inoltrata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto dell'assenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO, difensore di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto dell'assenza delle parti civili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai singoli aumenti di pena per la continuazione e l'inammissibilità, nel resto, dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con separati atti, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia con la quale, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare di Foggia ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine a quattro episodi di furto in abitazione aggravato, ha ridotto la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate, confermando nel resto la decisione.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione illogica, ha confermato la pena a lui inflitta in primo grado, negando le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'assunzione di responsabilità e senza tenere conto del ruolo secondario ricoperto, concedendole, invece, al [OSCURATO:PERSONA] in ragione della rinuncia ai motivi d'appello in punto di responsabilità, così trattando in modo diverso, senza una giustificazione ragionevole, situazioni identiche.

Lamenta, inoltre che la corte territoriale ha ritenuto la recidiva contestata sulla base dei precedenti penali dai quali il [OSCURATO:PERSONA] è gravato, senza considerare la risalenza nel tempo degli stessi, nonché l'assenza di una relazione qualificata tra questi e i delitti oggetto della decisione impugnata.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la recidiva sulla base dei «ravvicinati, specifici e plurimi» precedenti penali dell'imputato, senza considerare la risalenza nel tempo degli stessi. 3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici d'appello, nel determinare la pena, hanno omesso di argomentare in merito agli aumenti di pena stabiliti per ciascun reato, limitandosi a richiamare quanto dedotto dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] i..

Il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Il ricorrente censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'assunzione di responsabilità, nonché il ruolo secondario ricoperto, sottolineando il diverso e più favorevole, a suo avviso ingiustificato, trattamento riservato al [OSCURATO:PERSONA] in ragione della rinuncia ai motivi d'appello in punto di responsabilità.

3. La corte territoriale ha sottolineato, a fronte del compendio probatorio, l'ininfluenza dell'ammissione di responsabilità resa dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto volta solo a evitare la riqualificazione della sua condotta in termini di ricettazione e, dunque, a evitare una pena più grave. 3.1 Al di là dell'erroneo riferimento al delitto di ricettazione, atteso che la pena stabilita per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. è inferiore a quella prevista per il delitto di furto in abitazione, la corte d'appello ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454; Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv. 199886) 3.2 In merito alla recidiva, la corte territoriale ha evidenziato la pluralità dei furti, nonché l'estrema gravità dei fatti, indicativi di una spiccata capacità a delinquere, riscontrata anche dai precedenti penali specifici da cui il [OSCURATO:PERSONA] è gravato, così articolando argomentazioni che giustificano, ex se, il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato.

4. Infondata, infine, è la censura con la quale il ricorrente lamenta il diverso e più favorevole trattamento sanzionatorio riservato al coimputato, per avere la corte territoriale riconosciuto a quest'ultimo le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'«avvenuta rinuncia ai motivi in ordine alla responsabilità».

Compito della corte di legittimità è quello di valutare la correttezza, adeguatezza, logicità e coerenza delle argomentazioni rese dai giudici di merito a proposito delle singole determinazioni assunte e non quello di sindacare il ragionamento posto a base delle stesse.

Dunque, ciò che conta per il giudice di legittimità è che il trattamento sanzionatorio riservato agli imputati sia corretto e che, come nel caso di specie, non si versi in ipotesi di pena illegale.

5. Infondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che involge, in particolare, la recidiva.

Appare di tutta evidenza che la valutazione di sussistenza della recidiva in ragione dei «multipli, reiterati, specifici e ravvicinati precedenti in materia predatoria o comunque contro il patrimonio» da cui l'imputato è gravato è stata resa in relazione al lasso di tempo, pari a poco più di un mese, nel quale sono stati commessi i numerosi furti oggetto della decisione impugnata e non invece, come asserito dalla difesa, in ragione di una ritenuta prossimità tra i precedenti penali e le vicende oggetto dell'odierno giudizio.

6. Fondato, invece, è il secondo motivo, con il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa argomentazione dell'aumento di pena stabilito per la continuazione tra i reati.

5. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), là dove, al contrario, più il gìudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod, pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrìgo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, CurcIllo, 207497).

Si tratta di principi che valgono anche per la determinazione della pena in relazione ai reati posti in continuazione.

Dunque, anche in tema di reato continuato, la graduazione della pena, in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800).

6. Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver indicato, sulla base delle argomentazioni rese nella pronuncia di primo grado, la pena per il reato più grave, ha determinato l'aumento per la continuazione in maniera complessiva , omettendo di specificare, sia pur in maniera sintetica, i singoli aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione.

Ne deriva che l'onere motivazionale sul punto risulta non correttamente adempiuto.

7. Dalle su esposte considerazioni consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio in merito al trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare, alla determinazione degli aumenti di pena inflitti per ciascuno dei reati posti in continuazione, con trasmissione degli atti ad altra sezione della competente corte d'appello.

Vanno, invece, rigettati sia il restante motivo di ricorso formulato dal [OSCURATO:PERSONA], sia il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

Rigetta nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta il ricorso di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della rinuncia alla trattazione orale y inoltrata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto dell'assenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO, difensore di [OSCURATO:PERSONA]; preso atto dell'assenza delle parti civili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai singoli aumenti di pena per la continuazione e l'inammissibilità, nel resto, dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati atti, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia con la quale, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare di Foggia ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine a quattro episodi di furto in abitazione aggravato, ha ridotto la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate, confermando nel resto la decisione. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale, con motivazione illogica, ha confermato la pena a lui inflitta in primo grado, negando le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'assunzione di responsabilità e senza tenere conto del ruolo secondario ricoperto, concedendole, invece, al [OSCURATO:PERSONA] in ragione della rinuncia ai motivi d'appello in punto di responsabilità, così trattando in modo diverso, senza una giustificazione ragionevole, situazioni identiche. Lamenta, inoltre che la corte territoriale ha ritenuto la recidiva contestata sulla base dei precedenti penali dai quali il [OSCURATO:PERSONA] è gravato, senza considerare la risalenza nel tempo degli stessi, nonché l'assenza di una relazione qualificata tra questi e i delitti oggetto della decisione impugnata. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la recidiva sulla base dei «ravvicinati, specifici e plurimi» precedenti penali dell'imputato, senza considerare la risalenza nel tempo degli stessi. 3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici d'appello, nel determinare la pena, hanno omesso di argomentare in merito agli aumenti di pena stabiliti per ciascun reato, limitandosi a richiamare quanto dedotto dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] i.. Il ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Il ricorrente censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'assunzione di responsabilità, nonché il ruolo secondario ricoperto, sottolineando il diverso e più favorevole, a suo avviso ingiustificato, trattamento riservato al [OSCURATO:PERSONA] in ragione della rinuncia ai motivi d'appello in punto di responsabilità. 3. La corte territoriale ha sottolineato, a fronte del compendio probatorio, l'ininfluenza dell'ammissione di responsabilità resa dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto volta solo a evitare la riqualificazione della sua condotta in termini di ricettazione e, dunque, a evitare una pena più grave. 3.1 Al di là dell'erroneo riferimento al delitto di ricettazione, atteso che la pena stabilita per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. è inferiore a quella prevista per il delitto di furto in abitazione, la corte d'appello ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva resipiscenza (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454; Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv. 199886) 3.2 In merito alla recidiva, la corte territoriale ha evidenziato la pluralità dei furti, nonché l'estrema gravità dei fatti, indicativi di una spiccata capacità a delinquere, riscontrata anche dai precedenti penali specifici da cui il [OSCURATO:PERSONA] è gravato, così articolando argomentazioni che giustificano, ex se, il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato. 4. Infondata, infine, è la censura con la quale il ricorrente lamenta il diverso e più favorevole trattamento sanzionatorio riservato al coimputato, per avere la corte territoriale riconosciuto a quest'ultimo le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'«avvenuta rinuncia ai motivi in ordine alla responsabilità». Compito della corte di legittimità è quello di valutare la correttezza, adeguatezza, logicità e coerenza delle argomentazioni rese dai giudici di merito a proposito delle singole determinazioni assunte e non quello di sindacare il ragionamento posto a base delle stesse. Dunque, ciò che conta per il giudice di legittimità è che il trattamento sanzionatorio riservato agli imputati sia corretto e che, come nel caso di specie, non si versi in ipotesi di pena illegale. 5. Infondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che involge, in particolare, la recidiva. Appare di tutta evidenza che la valutazione di sussistenza della recidiva in ragione dei «multipli, reiterati, specifici e ravvicinati precedenti in materia predatoria o comunque contro il patrimonio» da cui l'imputato è gravato è stata resa in relazione al lasso di tempo, pari a poco più di un mese, nel quale sono stati commessi i numerosi furti oggetto della decisione impugnata e non invece, come asserito dalla difesa, in ragione di una ritenuta prossimità tra i precedenti penali e le vicende oggetto dell'odierno giudizio. 6. Fondato, invece, è il secondo motivo, con il quale la difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa argomentazione dell'aumento di pena stabilito per la continuazione tra i reati. 5. Ad avviso della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464), là dove, al contrario, più il gìudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod, pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrìgo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, CurcIllo, 207497). Si tratta di principi che valgono anche per la determinazione della pena in relazione ai reati posti in continuazione. Dunque, anche in tema di reato continuato, la graduazione della pena, in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800). 6. Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver indicato, sulla base delle argomentazioni rese nella pronuncia di primo grado, la pena per il reato più grave, ha determinato l'aumento per la continuazione in maniera complessiva , omettendo di specificare, sia pur in maniera sintetica, i singoli aumenti per ciascuno dei reati posti in continuazione. Ne deriva che l'onere motivazionale sul punto risulta non correttamente adempiuto. 7. Dalle su esposte considerazioni consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio in merito al trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], e, in particolare, alla determinazione degli aumenti di pena inflitti per ciascuno dei reati posti in continuazione, con trasmissione degli atti ad altra sezione della competente corte d'appello. Vanno, invece, rigettati sia il restante motivo di ricorso formulato dal [OSCURATO:PERSONA], sia il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso di C
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