CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 15547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza del 14 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza, avanzata dal condannato [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, ritenuta inidonea a contenerne la pericolosità sociale. 2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento per vizio di motivazione e violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza espresso il giudizio di inidoneità della misura richiesta sulla base del generico riferimento alla pendenza di procedimenti penali, non analizzati nei fatti specifici e senza considerare che il percorso di emenda del condannato era iniziato in epoca successiva allorché egli nell'autunno del 2020, già prima di presentare istanza di affidamento, si era trasferito in Toscana ed aveva avviato, con l'aiuto del padre, un'impresa edile nella quale era impegnato. Anche i valutati contatti con pregiudicati riguardano in un caso un soggetto presente come subappaltatore nel cantiere ove il ricorrente lavorava e nell'altro un affine; in ogni caso si è trattato di contatti estemporanei e non di frequentazioni. E', infine, erronea l'argomentazione che ritiene sia necessaria una richiesta della parte per applicare la detenzione domiciliare in luogo dell'affidamento, che, al contrario, può essere disposta anche d'ufficio. 3.Con successiva memoria la difesa ha articolato ulteriori deduzioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.0sserva il Collegio che la concessione della misura dell'affidamento postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del sottoposto e, al contempo, prevenire l'eventuale commissione di nuovi reati. A tal fine vanno valutati una serie di indici predittivi, tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca anche l'atteggiamento rispetto al reato commesso, siccome significativo di una scelta favorevole a un percorso di risocializzazione o, al contrario, di una attuale permeabilità a logiche di natura deviante o finanche delinquenziale. 2.Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha riscontrato l'assenza di elementi positivi di valutazione a ragione dei reati in espiazione, dei numerosi precedenti penali e giudiziari per fatti commessi sino all'anno 2020 anche in epoca successiva a quelli per i quali Tomaselli deve espiare pena detentiva, della frequentazione di pregiudicati e dell'assenza di documentata attività lavorativa. Ha poi indicato che il condannato aveva taciuto agli operatori dell'U.e.p.e. i procedimenti pendenti, che era stato segnalato per tre violazioni, commesse nel 2020, delle restrizioni imposte per contrastare il covid-19, in un caso per furto di agrumi in concorso e che anche dopo il trasferimento in Toscana nell'anno 2021 era stato controllato due volte in compagnia di pregiudicati. Ha concluso per la mancata dimostrazione dell'avvio di un percorso di emenda, che consenta di scongiurare la reiterazione di altri reati e di far ritenere idonea la misura richiesta. 2.1 Tale giudizio non presenta il fraintendimento dei dati acquisiti dall'istruttoria e si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento in assenza dei lamentati aspetti di manifesta illogicità e carenza motivazionale, che in realtà sottendono la ricerca, da parte della Difesa del ricorrente, di una differente valutazione di merito, pacificamente sottratta alla potestà decisoria del giudice di legittimità. Inoltre, il ricorso richiama l'avvio di attività d'impresa ed incontri causali con pregiudicati, ma non pericolosi, senza curarsi di indicare i dati probatori, già rassegnati ai giudici di merito, che dovrebbero offrire il necessario riscontro probatorio. In particolare, quanto all'impegno lavorativo il Tribunale di sorveglianza ha già evidenziato le carenze dimostrative di tale assunto per l'assenza di evidenze alla banca dati dell'I.N.P.S., né la difesa ha offerto un qualsiasi elemento al riguardo. 2.2 Infine, anche la possibilità di applicare la detenzione domiciliare non è stata ignorata dai giudici di sorveglianza, ma esclusa per inammissibilità a ragione dell'entità della pena da espiare, superiore ai limiti di legge. Sulla base dei superiori rilievi il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa, alla declaratoria dell'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento e del versamento di somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022. Il Consigliere est sore onica, Bo uc). DEPOS