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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 20458/2023

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ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20168/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare ditta individuale “Il galeone del cioccolato”,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via B. Marliano n. 14; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1797/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale “Galeone del Cioccolato”, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Lemos e [OSCURATO:PERSONA], il primo quale locatore dell’immobile da lei condotto in locazione, il secondo quale custode dell’immobile fonte del pregiudizio ai sensi dell’art. 2051 cod. civ..

Espose l’attrice quanto segue.

Nei giorni 12 agosto 2010, 14 settembre 2010 e 27 dicembre 2011 si erano verificate delle infiltrazioni, provenienti dall’immobile soprastante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che avevano cagionato dei danni nell’immobile da lei condotto in locazione, adibito ad esercizio commerciale di vendita di cioccolato e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di Lemos.

Quest’ultimo aveva omesso di eseguire, nonostante i ripetuti solleciti, i lavori di manutenzione straordinaria urgenti nell’immobile di sua proprietà, aggravando con il comportamento omissivo le conseguenze delle infiltrazioni.

Chiese quindi la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, nonché alla ripetizione delle somme sostenute per le riparazioni necessarie, e la pronuncia di risoluzione della locazione per inadempimento del locatore.

Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda, disponendo la risoluzione della locazione per inadempimento e condannando [OSCURATO:PERSONA] di Lemos al pagamento della complessiva somma di Euro 14.189,04, di cui Euro 8.905,60 (oltre IVA sull’importo di Euro 5.985,60) a titolo di rimborso delle spese sopportate per le riparazioni urgenti, Euro 7.500,00 a titolo di restituzione dei canoni corrisposti per il periodo di inagibilità dell’immobile ed Euro 1.260,00 a titolo risarcitorio per lo smaltimento dei rifiuti, il deperimento della merce e gli incassi non percepiti durante la chiusura dei locali; condannò inoltre l’altro convenuto al pagamento della somma di Euro 405,36, a titolo risarcitorio per i danni cagionati dall’evento dannoso del giorno 27 dicembre 2011.

Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] di Lemos.

Con sentenza di data 28 ottobre 2019 la Corte d’appello di Palermo rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che la circostanza che l’appellante alla data 3 giugno 2013 fosse creditore per canoni non corrisposti non era decisiva, mentre le circostanze della realizzazione dell’impianto elettrico da parte della conduttrice a spese del locatore e non a regola d’arte, ragione per la quale si erano verificati i danni, e dell’obbligo contrattuale della medesima conduttrice di mantenere l’immobile in stato di conservazione avrebbero dovuto essere dedotte in primo grado.

Osservò inoltre che la circostanza dell’estraneità della documentazione prodotta a giustificazione delle spese sopportate avrebbe dovuto essere opposta in un’apposita difesa successiva al deposito della CTU.

Aggiunse che la risoluzione del contratto era stata disposta per la violazione dell’art. 1577 cod. civ., cioè per non avere il locatore provveduto a eseguire le riparazioni che, a mente dell’art.1576 cod. civ., erano a carico del locatore in quanto non di piccola manutenzione e urgenti, radicando così il diritto della conduttrice al rimborso delle spese sopportate, e che l’appellante non rispondeva per avere causato i danni, a titolo di responsabilità da cosa in custodia, ma per non avere ottemperato agli obblighi sanciti dalle norme richiamate, e dunque per avere omesso un facere a lui imposto dalla legge, intervenendo tempestivamente a risanare i guasti provocati dalle infiltrazioni.

Osservò ancora che il contratto prevedeva solo la manleva del locatore per i fatti compiuti dai terzi, mentre nel caso di specie era stata accertata la responsabilità dell’appellante per un inadempimento proprio, e cioè per non avere eseguito le riparazioni necessarie non di piccola manutenzione, e che le circostanze che la conduttrice era da reputare responsabile dei danni per essersi resa irreperibile per circa quaranta giorni e che vi era un patto con cui la conduttrice era stata delegata alla ricostruzione degli impianti, con l’obbligo quindi della stessa di esecuzione a sue spese delle riparazioni di cui all’art. 1576, avrebbero dovuto essere dedotte in primo grado.

Premesso che il diritto alla restituzione delle tre mensilità di canone era stato dal Tribunale fondato sulla conclusione della CTU secondo cui i lavori di riparazione, sanificazione e riorganizzazione dell’attività erano congrui rispetto ai tre mesi di inattività dell’esercizio, aggiunse inoltre che l’appello sul punto era generico e non conforme all’art. 342 cod. proc. civ., come anche lo era il motivo avente ad oggetto la documentazione delle spese e la retrodatazione delle fatture.

Precisò al riguardo che l’appellata aveva chiarito che effettivamente tutte le fatture avevano un data successiva ai primi due eventi infiltrativi, tranne una fattura del febbraio 2010, che riguardava lavori fatti in precedenza dalla conduttrice per altre ragioni.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di Lemos sulla base di quattordici motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale “Galeone del Cioccolato”.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1576, 2051 e 2052 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che responsabile dei danni sono sia [OSCURATO:PERSONA], che la conduttrice, resasi irreperibile per circa quaranta giorni ed obbligata contrattualmente a fare eseguire a sue spese le riparazioni di cui all’art. 1576.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che fino al 3 giugno 2013, data del rilascio dell’immobile, vi era un debito della conduttrice pari ad Euro 18.828,98 da porre in compensazione e che se la conduttrice avesse realizzato a norma gli impianti elettrici, eseguiti peraltro a spese del locatore, non si sarebbe prodotto il danno da infiltrazioni, per cui le carenze d’impermeabilità non potevano essere poste a carico del locatore.

Osserva ancora che non vi è prova circa quali parti dell’impianto siano state interessate dall’intervento.

Aggiunge che una fattura è stata emessa nel febbraio 2010, prima dell’evento infiltrativo e che la fattura di Euro 10.000 risulta emessa oltre due anni dai fatti, mentre in assenza di fattura per i lavori eseguiti nel 2010 non può essere disposta la condanna a pagare Euro 5.985,60 oltre IVA.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1576 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che al locatore non puòessere addebitata alcuna responsabilità, avendo fatto ciò che era in suo potere, e cioè diffidare il [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare le cause delle perdite dall’impianto idrico di sua proprietà, e che nessuna carenza strutturale era ascrivibile all’immobile locato.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la responsabilità esclusiva dei danni ricade sul [OSCURATO:PERSONA], benché vi sia un concorso di colpa della conduttrice per essersi attivata in ritardo, e che la tutela del conduttore non opera quando, come nella specie, la turbativa all’uso dell’immobile locato non dipenda da fatto del locatore, ma dall’attività di terzi.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1372 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la conduttrice si era obbligata ad esonerare e manlevare il locatore da ogni responsabilità per i danni derivati dal fatto di terzi, salvo la prova di una colpa grave del locatore.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1587 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che anche la conduttrice è responsabile di parte dei danni, per essersi resa irreperibile per circa quaranta giorni, e tenuto conto che si era obbligata a far eseguire a sue spese anche le riparazioni di cui all’art. 1576.

Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1587 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che se i fatti erano così gravi da comportare la risoluzione anticipata del rapporto, ciò sarebbe dovuto avvenire nell’immediatezza delle infiltrazioni e non dopo tre anni dai fatti, durante i quali l’attività della conduttrice è proseguita, e che in base alle valutazioni della CTU è da escludere l’esecuzione di lavori dopo il 27 dicembre 2011.

Con l’ottavo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che nessuna prova vi è circa la presunta durata della chiusura ed interruzione dell’attività commerciale.

Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1584 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che è da escludere il risarcimento per lavori i cui tempi sono inferiori a venti giorni e che dovevano essere escluse dal computo le opere eseguite nel mese di febbraio 2010.

Aggiunge che fino al 3 giugno 2013 la conduttrice ha continuato a detenere l’immobile.

Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1577 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che non vi è prova del collegamento ai primi due eventi infiltrativi della presenza di macchie, sviluppo di muffe, rigonfiamento di intonaci, ecc. e che quanto all’evento del dicembre 2011 si tratta di interventi che erano a carico della conduttrice.

Aggiunge che non è condivisibile la quantificazione in Euro 5.985,60 oltre IVA per interventi già eseguiti, mentre viene omesso che gli interventi fruivano di IVA agevolata.

Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1575, 1576, 1577 e 1578 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che l’obbligo del locatore di procedere a riparazioni viene meno se trattasi di danni causati da terzi identificati e che non può parlarsi di inadempimento del locatore per riparazioni ai sensi dell’art. 1576 per le quali vi era un obbligo contrattuale della conduttrice.

Aggiunge che è errato considerare legittima l’iniziativa della conduttrice di procedere autonomamente alla rimozione degli effetti delle infiltrazioni, convertendo la già contestata obbligazione di facere del locatore in obbligazione pecuniaria, in assenza di urgenza.

Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il locatore è estraneo al rapporto fra il custode danneggiante e la conduttrice e che quest’ultima è legittimata ad agire nei confronti del terzo che ha arrecato il danno.

Con il tredicesimo motivo si denuncia violazione e falsa dell’art.2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che unico responsabile è il custode ai sensi dell’art. 2051, mentre sulla conduttrice incombe la responsabilità per la realizzazione di un impianto elettrico non impermeabile.

Aggiunge che la locazione è cessata per unilaterale scelta –e senza preavviso - della conduttrice, la quale deve restituire le pigioni residue trattenute annualmente fino al giugno 2013.

I motivi dal primo al tredicesimo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Va premesso che, contrariamente a quanto affermato nel controricorso, la notifica del ricorso è tempestiva, essendo il giorno 1° luglio 2020, in cui è stato notificato il ricorso, il termine di scadenza dell’impugnazione.

Le censure sono formulate assai di frequente in modo ripetitivo nei diversi motivi, sicché il nucleo delle critiche svolte nei confronti della sentenza si riduce ad un numero inferiore rispetto a quello dei motivi.

Esse si articolano mediante il rinvio a circostanze di fatto rispetto alle quali non risulta in primo luogo assolto l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ..

Tali circostanze, enunciate quale critica alla decisione, non si relazionano in realtà a quest’ultima e ripropongono in larga misura il contenuto dei motivi di appello, i quali sono stati specificatamente vagliati dalla sentenza con una serie di rationes decidendi, che, proprio perché i motivi di ricorso per lo più ripropongono meramente quanto dedotto in appello, non risultano impugnate nella presente sede.

L’eccentricità dei motivi di ricorso alle rationes decidendidetermina il difetto di decisività degli stessi.

Non è impugnata la valutazione di non decisività della circostanza allegata del credito per canoni alla data del 3 giugno 2013 ed è solo richiamata la mera circostanza, in termini pertanto ininfluenti al cospetto della valutazione di non decisività, la quale non è sottoposta a critica.

Il giudice di appello ha poi rilevato la tardività delle seguenti circostanze, per non essere state dedotte in primo grado: la realizzazione dell’impianto elettrico da parte della conduttrice non a regola d’arte; l’obbligazione che la conduttrice avrebbe assunto di esecuzione delle riparazioni di cui all’art. 1576 cod. civ.; il fatto colposo della conduttrice che si sarebbe resa irreperibile per circa quaranta giorni.

Come si è detto, la corte territoriale ha valutato inammissibile la deduzione in appello di tali circostanze di fatto, ma il ricorrente non ha impugnato tale giudizio, essendosi limitato a riproporre nella presente sede di legittimità le dette circostanze, sulla base dunque di una censura che, per non aggredire la ratio decidendi, resta priva di decisività.

Ulteriore ratio decidendi non impugnata, con il conseguenziale effetto di non decisività della relativa censura, è quella della mancata eccezionedopo il deposito della relazione di CTU della estraneità della documentazione prodotta dall’attrice ai fatti per cui è causa.

Circa la documentazione delle spese e la retrodatazione delle fatture vi è un’ulteriore ratio decidendi, e cioè l’inammissibilità del motivo di appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.: anche tale ratio non è stata specificatamente impugnata, da cui la non decisività delle censure riproposte in questa sede.

Quanto alla fattura del febbraio 2010, relativa a lavori eseguiti prima degli eventi dannosi, il giudice di appello ha affermato che l’appellata ha evidenziato che effettivamente la detta fattura riguardava lavori fatti eseguire in precedenza dalla conduttrice per altre ragioni.

Alla stregua di tale valutazione deve ritenersi che il relativo importo non sia stato incluso in quello liquidato dal giudice del merito: sul punto la censura, riproposta in diversi motivi, è priva di specificità, poiché il ricorrente ha denunciato a più riprese l’antecedenza della fattura rispetto alle infiltrazione ma senza specificare se di tale importo si sia tenuto conto nella somma liquidata, specificazione imposta dal fatto che lo stesso giudice di appello ha riconosciuto l’antecedenza denunciata oggi dal ricorrente.

Infine, anche qui in modo eccentrico rispetto alla decisione, il ricorrente continua a denunciare, come già fatto in appello, di non avere cagionato il danno, essendo quest’ultimo riconducibile eziologicamente all’immobile sovrastante, in custodia di [OSCURATO:PERSONA].

La censura inappello è stata disattesa sulla base della statuizione che fonte della responsabilità dell’odierno ricorrente non è la causalità materiale dell’evento di danno, ma l’inadempimento alle obbligazioni per legge ricadenti sul locatore, inadempimento che ha determinato, alla stregua del giudizio del giudice del merito, anche la risoluzione del contratto.

La statuizione non è stata impugnata nel merito della ratio decidendi, e cioè quale denuncia dell’assenza del presupposto della responsabilità del locatore, ma quale estraneità della condotta del medesimo alla causalità materiale, e cioè in relazione al profilo su cui il giudice di appello ha già statuito, negandone per l’appunto la rilevanza alla luce della fonte della responsabilità nella disciplina della locazione.

Quanto alle ragioni di impugnazione di tale responsabilità diverse dalla estraneità alla causalità materiale, esse sono state formulate in modo inammissibile, come sopra si è rilevato, sempre per estraneità alla ratio decidendi.

Circa il resto delle censure, non può non rilevarsene la loro esclusiva inerenza al giudizio di fatto che, in quanto tale, è riservato al giudice del merito e non è sindacabile nella presente sede di legittimità.

Con il quattordicesimo motivo si denuncia violazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare su quattordici motivi di appello, avendo provveduto solo sui primi sei e che vi è evidente errore di percezione in ordine alle prove acquisite in violazione dell’art. 115.

Il motivo è inammissibile.

In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il ricorrente ha omesso di indicare lo specifico contenuto dei motivi di appello per i quali vi sarebbe stata omissione di pronuncia.

Vi è solo alle pagine 7 e 8 del ricorso l’elencazione della rubriche di venti motivi di appello, ma senza la specifica indicazione del contenuto delle censure, per cui non è possibile accertare se la motivazione della decisione impugnata possa costituire pronuncia anche dei motivi non formalmente indicati nella stessa, ma rispetto ai quali la Corte possa avere ritenuto esaustiva la pronuncia limitata ai sei motivi indicati (peraltro dalla rubrica dei motivi di appello enumerati nel ricorso parrebbe che la motivazione possa ricomprendere tutte le censure richiamate dalle dette rubriche).

Quanto alla denuncia della violazione dell’art. 115, è sufficiente rammentare che in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (fra le tante Cass.11892 del 2016 e Cass., Sez.

Un., n. 20867 del 2020).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il ricorso, formulato in conclamata inottemperanza ai requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., non rispetta in modo manifesto le regole di predisposizione del ricorso per cassazione (fra le tante, da ultimo Cass. n. 1533 del 2020 e n. 14035 del 2019): sussiste pertanto il presupposto della condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.250,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ..

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20168/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di titolare ditta individuale “Il galeone del cioccolato”,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via B. Marliano n. 14; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1797/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale “Galeone del Cioccolato”, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Lemos e [OSCURATO:PERSONA], il primo quale locatore dell’immobile da lei condotto in locazione, il secondo quale custode dell’immobile fonte del pregiudizio ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.. Espose l’attrice quanto segue. Nei giorni 12 agosto 2010, 14 settembre 2010 e 27 dicembre 2011 si erano verificate delle infiltrazioni, provenienti dall’immobile soprastante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che avevano cagionato dei danni nell’immobile da lei condotto in locazione, adibito ad esercizio commerciale di vendita di cioccolato e di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di Lemos. Quest’ultimo aveva omesso di eseguire, nonostante i ripetuti solleciti, i lavori di manutenzione straordinaria urgenti nell’immobile di sua proprietà, aggravando con il comportamento omissivo le conseguenze delle infiltrazioni. Chiese quindi la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno, nonché alla ripetizione delle somme sostenute per le riparazioni necessarie, e la pronuncia di risoluzione della locazione per inadempimento del locatore. Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda, disponendo la risoluzione della locazione per inadempimento e condannando [OSCURATO:PERSONA] di Lemos al pagamento della complessiva somma di Euro 14.189,04, di cui Euro 8.905,60 (oltre IVA sull’importo di Euro 5.985,60) a titolo di rimborso delle spese sopportate per le riparazioni urgenti, Euro 7.500,00 a titolo di restituzione dei canoni corrisposti per il periodo di inagibilità dell’immobile ed Euro 1.260,00 a titolo risarcitorio per lo smaltimento dei rifiuti, il deperimento della merce e gli incassi non percepiti durante la chiusura dei locali; condannò inoltre l’altro convenuto al pagamento della somma di Euro 405,36, a titolo risarcitorio per i danni cagionati dall’evento dannoso del giorno 27 dicembre 2011. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] di Lemos. Con sentenza di data 28 ottobre 2019 la Corte d’appello di Palermo rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che la circostanza che l’appellante alla data 3 giugno 2013 fosse creditore per canoni non corrisposti non era decisiva, mentre le circostanze della realizzazione dell’impianto elettrico da parte della conduttrice a spese del locatore e non a regola d’arte, ragione per la quale si erano verificati i danni, e dell’obbligo contrattuale della medesima conduttrice di mantenere l’immobile in stato di conservazione avrebbero dovuto essere dedotte in primo grado. Osservò inoltre che la circostanza dell’estraneità della documentazione prodotta a giustificazione delle spese sopportate avrebbe dovuto essere opposta in un’apposita difesa successiva al deposito della CTU. Aggiunse che la risoluzione del contratto era stata disposta per la violazione dell’art. 1577 cod. civ., cioè per non avere il locatore provveduto a eseguire le riparazioni che, a mente dell’art.1576 cod. civ., erano a carico del locatore in quanto non di piccola manutenzione e urgenti, radicando così il diritto della conduttrice al rimborso delle spese sopportate, e che l’appellante non rispondeva per avere causato i danni, a titolo di responsabilità da cosa in custodia, ma per non avere ottemperato agli obblighi sanciti dalle norme richiamate, e dunque per avere omesso un facere a lui imposto dalla legge, intervenendo tempestivamente a risanare i guasti provocati dalle infiltrazioni. Osservò ancora che il contratto prevedeva solo la manleva del locatore per i fatti compiuti dai terzi, mentre nel caso di specie era stata accertata la responsabilità dell’appellante per un inadempimento proprio, e cioè per non avere eseguito le riparazioni necessarie non di piccola manutenzione, e che le circostanze che la conduttrice era da reputare responsabile dei danni per essersi resa irreperibile per circa quaranta giorni e che vi era un patto con cui la conduttrice era stata delegata alla ricostruzione degli impianti, con l’obbligo quindi della stessa di esecuzione a sue spese delle riparazioni di cui all’art. 1576, avrebbero dovuto essere dedotte in primo grado. Premesso che il diritto alla restituzione delle tre mensilità di canone era stato dal Tribunale fondato sulla conclusione della CTU secondo cui i lavori di riparazione, sanificazione e riorganizzazione dell’attività erano congrui rispetto ai tre mesi di inattività dell’esercizio, aggiunse inoltre che l’appello sul punto era generico e non conforme all’art. 342 cod. proc. civ., come anche lo era il motivo avente ad oggetto la documentazione delle spese e la retrodatazione delle fatture. Precisò al riguardo che l’appellata aveva chiarito che effettivamente tutte le fatture avevano un data successiva ai primi due eventi infiltrativi, tranne una fattura del febbraio 2010, che riguardava lavori fatti in precedenza dalla conduttrice per altre ragioni. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di Lemos sulla base di quattordici motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta individuale “Galeone del Cioccolato”. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1576, 2051 e 2052 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che responsabile dei danni sono sia [OSCURATO:PERSONA], che la conduttrice, resasi irreperibile per circa quaranta giorni ed obbligata contrattualmente a fare eseguire a sue spese le riparazioni di cui all’art. 1576. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che fino al 3 giugno 2013, data del rilascio dell’immobile, vi era un debito della conduttrice pari ad Euro 18.828,98 da porre in compensazione e che se la conduttrice avesse realizzato a norma gli impianti elettrici, eseguiti peraltro a spese del locatore, non si sarebbe prodotto il danno da infiltrazioni, per cui le carenze d’impermeabilità non potevano essere poste a carico del locatore. Osserva ancora che non vi è prova circa quali parti dell’impianto siano state interessate dall’intervento. Aggiunge che una fattura è stata emessa nel febbraio 2010, prima dell’evento infiltrativo e che la fattura di Euro 10.000 risulta emessa oltre due anni dai fatti, mentre in assenza di fattura per i lavori eseguiti nel 2010 non può essere disposta la condanna a pagare Euro 5.985,60 oltre IVA. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1576 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che al locatore non puòessere addebitata alcuna responsabilità, avendo fatto ciò che era in suo potere, e cioè diffidare il [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare le cause delle perdite dall’impianto idrico di sua proprietà, e che nessuna carenza strutturale era ascrivibile all’immobile locato. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la responsabilità esclusiva dei danni ricade sul [OSCURATO:PERSONA], benché vi sia un concorso di colpa della conduttrice per essersi attivata in ritardo, e che la tutela del conduttore non opera quando, come nella specie, la turbativa all’uso dell’immobile locato non dipenda da fatto del locatore, ma dall’attività di terzi. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1372 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la conduttrice si era obbligata ad esonerare e manlevare il locatore da ogni responsabilità per i danni derivati dal fatto di terzi, salvo la prova di una colpa grave del locatore. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1587 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che anche la conduttrice è responsabile di parte dei danni, per essersi resa irreperibile per circa quaranta giorni, e tenuto conto che si era obbligata a far eseguire a sue spese anche le riparazioni di cui all’art. 1576. Con il settimo motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1587 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che se i fatti erano così gravi da comportare la risoluzione anticipata del rapporto, ciò sarebbe dovuto avvenire nell’immediatezza delle infiltrazioni e non dopo tre anni dai fatti, durante i quali l’attività della conduttrice è proseguita, e che in base alle valutazioni della CTU è da escludere l’esecuzione di lavori dopo il 27 dicembre 2011. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che nessuna prova vi è circa la presunta durata della chiusura ed interruzione dell’attività commerciale. Con il nono motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1584 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è da escludere il risarcimento per lavori i cui tempi sono inferiori a venti giorni e che dovevano essere escluse dal computo le opere eseguite nel mese di febbraio 2010. Aggiunge che fino al 3 giugno 2013 la conduttrice ha continuato a detenere l’immobile. Con il decimo motivo si denuncia violazione e falsa dell’art. 1577 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non vi è prova del collegamento ai primi due eventi infiltrativi della presenza di macchie, sviluppo di muffe, rigonfiamento di intonaci, ecc. e che quanto all’evento del dicembre 2011 si tratta di interventi che erano a carico della conduttrice. Aggiunge che non è condivisibile la quantificazione in Euro 5.985,60 oltre IVA per interventi già eseguiti, mentre viene omesso che gli interventi fruivano di IVA agevolata. Con l’undicesimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1575, 1576, 1577 e 1578 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’obbligo del locatore di procedere a riparazioni viene meno se trattasi di danni causati da terzi identificati e che non può parlarsi di inadempimento del locatore per riparazioni ai sensi dell’art. 1576 per le quali vi era un obbligo contrattuale della conduttrice. Aggiunge che è errato considerare legittima l’iniziativa della conduttrice di procedere autonomamente alla rimozione degli effetti delle infiltrazioni, convertendo la già contestata obbligazione di facere del locatore in obbligazione pecuniaria, in assenza di urgenza. Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il locatore è estraneo al rapporto fra il custode danneggiante e la conduttrice e che quest’ultima è legittimata ad agire nei confronti del terzo che ha arrecato il danno. Con il tredicesimo motivo si denuncia violazione e falsa dell’art.2051 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che unico responsabile è il custode ai sensi dell’art. 2051, mentre sulla conduttrice incombe la responsabilità per la realizzazione di un impianto elettrico non impermeabile. Aggiunge che la locazione è cessata per unilaterale scelta –e senza preavviso - della conduttrice, la quale deve restituire le pigioni residue trattenute annualmente fino al giugno 2013. I motivi dal primo al tredicesimo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Va premesso che, contrariamente a quanto affermato nel controricorso, la notifica del ricorso è tempestiva, essendo il giorno 1° luglio 2020, in cui è stato notificato il ricorso, il termine di scadenza dell’impugnazione. Le censure sono formulate assai di frequente in modo ripetitivo nei diversi motivi, sicché il nucleo delle critiche svolte nei confronti della sentenza si riduce ad un numero inferiore rispetto a quello dei motivi. Esse si articolano mediante il rinvio a circostanze di fatto rispetto alle quali non risulta in primo luogo assolto l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.. Tali circostanze, enunciate quale critica alla decisione, non si relazionano in realtà a quest’ultima e ripropongono in larga misura il contenuto dei motivi di appello, i quali sono stati specificatamente vagliati dalla sentenza con una serie di rationes decidendi, che, proprio perché i motivi di ricorso per lo più ripropongono meramente quanto dedotto in appello, non risultano impugnate nella presente sede. L’eccentricità dei motivi di ricorso alle rationes decidendidetermina il difetto di decisività degli stessi. Non è impugnata la valutazione di non decisività della circostanza allegata del credito per canoni alla data del 3 giugno 2013 ed è solo richiamata la mera circostanza, in termini pertanto ininfluenti al cospetto della valutazione di non decisività, la quale non è sottoposta a critica. Il giudice di appello ha poi rilevato la tardività delle seguenti circostanze, per non essere state dedotte in primo grado: la realizzazione dell’impianto elettrico da parte della conduttrice non a regola d’arte; l’obbligazione che la conduttrice avrebbe assunto di esecuzione delle riparazioni di cui all’art. 1576 cod. civ.; il fatto colposo della conduttrice che si sarebbe resa irreperibile per circa quaranta giorni. Come si è detto, la corte territoriale ha valutato inammissibile la deduzione in appello di tali circostanze di fatto, ma il ricorrente non ha impugnato tale giudizio, essendosi limitato a riproporre nella presente sede di legittimità le dette circostanze, sulla base dunque di una censura che, per non aggredire la ratio decidendi, resta priva di decisività. Ulteriore ratio decidendi non impugnata, con il conseguenziale effetto di non decisività della relativa censura, è quella della mancata eccezionedopo il deposito della relazione di CTU della estraneità della documentazione prodotta dall’attrice ai fatti per cui è causa. Circa la documentazione delle spese e la retrodatazione delle fatture vi è un’ulteriore ratio decidendi, e cioè l’inammissibilità del motivo di appello per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.: anche tale ratio non è stata specificatamente impugnata, da cui la non decisività delle censure riproposte in questa sede. Quanto alla fattura del febbraio 2010, relativa a lavori eseguiti prima degli eventi dannosi, il giudice di appello ha affermato che l’appellata ha evidenziato che effettivamente la detta fattura riguardava lavori fatti eseguire in precedenza dalla conduttrice per altre ragioni. Alla stregua di tale valutazione deve ritenersi che il relativo importo non sia stato incluso in quello liquidato dal giudice del merito: sul punto la censura, riproposta in diversi motivi, è priva di specificità, poiché il ricorrente ha denunciato a più riprese l’antecedenza della fattura rispetto alle infiltrazione ma senza specificare se di tale importo si sia tenuto conto nella somma liquidata, specificazione imposta dal fatto che lo stesso giudice di appello ha riconosciuto l’antecedenza denunciata oggi dal ricorrente. Infine, anche qui in modo eccentrico rispetto alla decisione, il ricorrente continua a denunciare, come già fatto in appello, di non avere cagionato il danno, essendo quest’ultimo riconducibile eziologicamente all’immobile sovrastante, in custodia di [OSCURATO:PERSONA]. La censura inappello è stata disattesa sulla base della statuizione che fonte della responsabilità dell’odierno ricorrente non è la causalità materiale dell’evento di danno, ma l’inadempimento alle obbligazioni per legge ricadenti sul locatore, inadempimento che ha determinato, alla stregua del giudizio del giudice del merito, anche la risoluzione del contratto. La statuizione non è stata impugnata nel merito della ratio decidendi, e cioè quale denuncia dell’assenza del presupposto della responsabilità del locatore, ma quale estraneità della condotta del medesimo alla causalità materiale, e cioè in relazione al profilo su cui il giudice di appello ha già statuito, negandone per l’appunto la rilevanza alla luce della fonte della responsabilità nella disciplina della locazione. Quanto alle ragioni di impugnazione di tale responsabilità diverse dalla estraneità alla causalità materiale, esse sono state formulate in modo inammissibile, come sopra si è rilevato, sempre per estraneità alla ratio decidendi. Circa il resto delle censure, non può non rilevarsene la loro esclusiva inerenza al giudizio di fatto che, in quanto tale, è riservato al giudice del merito e non è sindacabile nella presente sede di legittimità. Con il quattordicesimo motivo si denuncia violazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale ha omesso di pronunciare su quattordici motivi di appello, avendo provveduto solo sui primi sei e che vi è evidente errore di percezione in ordine alle prove acquisite in violazione dell’art. 115. Il motivo è inammissibile. In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il ricorrente ha omesso di indicare lo specifico contenuto dei motivi di appello per i quali vi sarebbe stata omissione di pronuncia. Vi è solo alle pagine 7 e 8 del ricorso l’elencazione della rubriche di venti motivi di appello, ma senza la specifica indicazione del contenuto delle censure, per cui non è possibile accertare se la motivazione della decisione impugnata possa costituire pronuncia anche dei motivi non formalmente indicati nella stessa, ma rispetto ai quali la Corte possa avere ritenuto esaustiva la pronuncia limitata ai sei motivi indicati (peraltro dalla rubrica dei motivi di appello enumerati nel ricorso parrebbe che la motivazione possa ricomprendere tutte le censure richiamate dalle dette rubriche). Quanto alla denuncia della violazione dell’art. 115, è sufficiente rammentare che in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (fra le tante Cass.11892 del 2016 e Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Il ricorso, formulato in conclamata inottemperanza ai requisiti di cui all’art. 366 cod. proc. civ., non rispetta in modo manifesto le regole di predisposizione del ricorso per cassazione (fra le tante, da ultimo Cass. n. 1533 del 2020 e n. 14035 del 2019): sussiste pertanto il presupposto della condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonché al pagamento della somma di Euro 1.250,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 de
Sentenza Cassazione n. 20458/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris