Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 24611/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 04/11/2019, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 30/11/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratori unico di [OSCURATO:SOCIETA] sr.!., dichiarata fallita il 21/12/2012, dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione nonché alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione.

La Corte di appello non ha esaminato le censure proposte con il gravame, richiamando acriticamente la sentenza di primo grado.

In particolare, l'atto di appello aveva dedotto, con riferimento all'imputazione di bancarotta per distrazione, che dirimente era il racconto di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di esser stato più volte in viaggio con l'imputato in Medioriente per procacciare lavori nell'interesse della società di Albani, come dimostrato dalle copie dei passaporti, laddove la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che tali dichiarazioni erano generiche e inidonee a fornire la prova di un credito dell'imputato verso la fallita.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione.

Con l'atto di appello era stata censurata la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., ma anche sul punto la sentenza è affetta da mancanza di motivazione.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, ma deve essere rilevata d'ufficio l'illegalità della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.

2. Il primo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ricostruisce analiticamente gli elementi di prova relativi a ciascuna delle due distrazioni contestate, evidenziando, quanto alla prima, le vicende collegate alla cessione dell'auto dell'imputato alla fallita e al credito vantato dalla società verso lo stesso Albani, e, quanto alla seconda, i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]".

A proposito della testimonianza di Focosi, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), aveva rilevato che essa - puntualmente e diffusamente analizzata - risultava molto vaga, in quanto la documentazione esibita non era concludente e, comunque, non risultava la finalità della prospettata attività di procacciamento di affari e, in particolare, se fosse svolta nell'interesse della fallita o della ditta individuale dell'imputato.

Il ricorso, così come l'atto di appello, non articolano specifiche censure rispetto al giudizio di genericità formulato dalle concordi sentenze di merito, risultando, pertanto, a loro volta, aspecifici e carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la sentenza impugnata ha esaminato puntualmente i due punti evidenziati dal ricorrente.

Quanto al giudizio di bilanciamento, il giudice di appello ha rilevato, per un verso, l'assenza di elementi idonei a mutarne l'esito nella direzione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e, per altro verso, l'esistenza di un dato di segno contrario, rappresentato dal precedente per un reato tributario; nei termini indicati, la sentenza impugnata è del tutto in linea con il principio di diritto in forza del quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il diniego della sua applicazione è stato giustificato dal giudice di appello richiamando il valore complessivo, non certo modesto, delle somme distratte; motivazione, questa, in linea con il principio di diritto che ritiene sussistente la fattispecie attenuante in presenza di pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), il che rende ragione della manifesta infondatezza, oltre che della aspecificità, del ricorso.

4. Non dipendendo l'inammissibilità del ricorso dalla sua tardività (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106), rileva d'ufficio la Corte l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c.,

I. fall. irrogate al ricorrente.

Invero, la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

Si verte in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez.

U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857).

Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.

U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci).

Pertanto, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216

I. fall. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello di Perugia, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi dettati dall'art. 133 cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 04/11/2019, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 30/11/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratori unico di [OSCURATO:SOCIETA] sr.!., dichiarata fallita il 21/12/2012, dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione nonché alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione. La Corte di appello non ha esaminato le censure proposte con il gravame, richiamando acriticamente la sentenza di primo grado. In particolare, l'atto di appello aveva dedotto, con riferimento all'imputazione di bancarotta per distrazione, che dirimente era il racconto di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di esser stato più volte in viaggio con l'imputato in Medioriente per procacciare lavori nell'interesse della società di Albani, come dimostrato dalle copie dei passaporti, laddove la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che tali dichiarazioni erano generiche e inidonee a fornire la prova di un credito dell'imputato verso la fallita. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione. Con l'atto di appello era stata censurata la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., ma anche sul punto la sentenza è affetta da mancanza di motivazione. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ma deve essere rilevata d'ufficio l'illegalità della determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Il primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ricostruisce analiticamente gli elementi di prova relativi a ciascuna delle due distrazioni contestate, evidenziando, quanto alla prima, le vicende collegate alla cessione dell'auto dell'imputato alla fallita e al credito vantato dalla società verso lo stesso Albani, e, quanto alla seconda, i rapporti intercorsi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]". A proposito della testimonianza di Focosi, la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), aveva rilevato che essa - puntualmente e diffusamente analizzata - risultava molto vaga, in quanto la documentazione esibita non era concludente e, comunque, non risultava la finalità della prospettata attività di procacciamento di affari e, in particolare, se fosse svolta nell'interesse della fallita o della ditta individuale dell'imputato. Il ricorso, così come l'atto di appello, non articolano specifiche censure rispetto al giudizio di genericità formulato dalle concordi sentenze di merito, risultando, pertanto, a loro volta, aspecifici e carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, la sentenza impugnata ha esaminato puntualmente i due punti evidenziati dal ricorrente. Quanto al giudizio di bilanciamento, il giudice di appello ha rilevato, per un verso, l'assenza di elementi idonei a mutarne l'esito nella direzione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e, per altro verso, l'esistenza di un dato di segno contrario, rappresentato dal precedente per un reato tributario; nei termini indicati, la sentenza impugnata è del tutto in linea con il principio di diritto in forza del quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., il diniego della sua applicazione è stato giustificato dal giudice di appello richiamando il valore complessivo, non certo modesto, delle somme distratte; motivazione, questa, in linea con il principio di diritto che ritiene sussistente la fattispecie attenuante in presenza di pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), il che rende ragione della manifesta infondatezza, oltre che della aspecificità, del ricorso. 4. Non dipendendo l'inammissibilità del ricorso dalla sua tardività (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106), rileva d'ufficio la Corte l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. irrogate al ricorrente. Invero, la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si verte in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857). Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci). Pertanto, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello di Perugia, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi dettati dall'art. 133 cod. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto alla Cor
Decreto Cassazione n. 24611/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris