CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05464/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata dall'odierno ricorrente, di rideterminazione della pena inflittagli con sentenza pronunciata dalla medesima Corte territoriale il giorno 15 giugno 2016, poiché l'aumento della pena per la recidiva era stato fissato senza tenere conto del limite previsto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen.; Considerato che il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha osservato che la medesima questione era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione, con sentenza n.14307 del 14 marzo 2017 essendo stata proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione in violazione del disposto dell'art. 603 cod. proc. pen. e che, comunque, non si verteva in tema di pena illegale; Rilevato che il condannato non si confronta con tale compiuta e logica argomentazione, essendosi limitato a riproporre sostanzialmente — con il presente ricorso - le medesime argomentazioni contenute nella sua originaria istanza senza tenere conto del fatto che, nel caso di specie, non si verte in materia di pena illegale, ma al più illegittima; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio