CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 13884/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7861/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]'ABBONDIO 30/B [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 280/2023 depositata il 28/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] da un lato ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, ricorrono, rispettivamente, in via principale con due motivi e in via incidentale con due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Salerno n.269 del 2023. Per quanto interessa ai fini della trattazione dei ricorsi, detta pronuncia ha affermato, nell’ambito di una controversia involgente anche le altre persone indicate in epigrafe ed avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1951, marito della Fusco e fratello di [OSCURATO:PERSONA], che la domanda di indennizzo proposta dalla Fusco contro [OSCURATO:PERSONA],per avere questi utilizzato uno dei locali caduti in successione e già oggetto di un accordo di divisione del patrimonio immobiliare del de cuius, concluso nel 1986 tra tutti gli eredi, era fondata e doveva essere accolta con conseguente condanna sia di [OSCURATO:PERSONA] sia di Maria di Lieto a pagare alla Fusco, in relazione alla sua quota di tale locale- pari a 30/72 dell’intero-la somma di 20.741,00 euro. La Corte di Appello ha accordato alla Fusco il risarcimento del danno da illegittima occupazione sulla base di queste affermazioni: la Fusco aveva “volontariamente concesso a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di utilizzare il locale ed il corrispettivo era stato concordato e regolarmente pagato per ventiquattro mesi”; il convenuto non aveva negato di aver eseguito i pagamenti né il successivo inadempimento; l’attrice non si era sottratta al suo dovere di dimostrare il fatto che la disponibilità dell’immobile si sarebbe tradotta nel beneficio del godimento diretto e della sua locazione; “la situazione di fatto precedente l’inizio dell’illecito (ossia il reddito che si ricavava dal bene, pari a lire 500.000 al mese) non contestato, allegata e dimostrata dalla attrice” rivela il pregiudizio; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale e memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta “violazione o falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223 e 832 c.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.” per avere la Corte d’Appello determinato in 30/72 la misura dell’indennizzo spettante alla ricorrente per il mancato rilascio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del locale de quo, malgrado che dai documenti di causa risultasse che la ricorrente era proprietaria esclusiva del bene. La ricorrente dà atto di non aver mai avanzato domanda di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 2 con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta “violazione o falsa applicazione de-gli artt. 112 e 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.” per avere la Corte d’Appello determinato in 30/72 la misura dell’indennizzo spettante alla ricorrente malgrado che mai [OSCURATO:PERSONA] avesse contestato che la ricorrente era divenuta titolare dell’intero e non solo di una quota del locale; 3. con il primo motivo di ricorso incidentale si lamenta violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello accordato alla Fusco il risarcimento dando rilievo alla raccomandata del 16.01.2006 e ritenendo che la domanda di risarcimento del danno per l’occupazione dell’immobile non fosse stata contestata dagli odierni ricorrenti incidentali. Si deduce che, fino dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano da un lato contestato qualsiasi valenza della lettera inviata dalla Fusco che conteneva solo una diffida a pagare e dall’altro contestato il fondamento di ogni avversa pretesa , deducendo che il Ruocco aveva “sì provveduto a versare all’attrice l’importo in questione sino all’anno 1998” ma che “ ciò era (“ è ”) stato fatto esclusivamente in esecuzione di doveri morali e sociali ai sensi dell’art. 2034 c.c. in ragione dei rapporti di parentela esistenti”; 4. con il secondo motivo di ricorso incidentale si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nonché “erronea valutazione della domanda di risarcimento del danno formulata dalla difesa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”, per avere la Corte di Appello ritenuto che la domanda di risarcimento per l’occupazione dell’immobile non andasse provata in ogni sua componente, specie con riferimento al danno subito, poiché il danno, in questi casi, deve considerarsi esistente in re ipsa. Il motivo è riferito alla affermazione della Corte di Appello per cui: “Non si può dubitare che il danno subito dalla illegittima occupazione di immobili di natura normalmente fruttifera, come il garage nel caso di specie, discende dalla perdita della disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile, e pertanto la relativa domanda deve essere accolta” (così sentenza impugnata, pagina 5. il primo motivo di ricorso incidentale deve essere esaminato con priorità rispetto agli altri, in quanto involge il fondamento del riconoscimento alla Fusco del diritto ad essere risarcita del danno da illegittima occupazione. La Corte di Appellolo ha riconosciuto alla Fusco sulla base delle argomentazioni già riportate al punto 1. della premessa. La Corte di Appello ha ritenuto incontestata la sussistenza di un obbligo contrattuale a carico del Ruocco di pagare una somma per il godimento del bene ed ha riconosciuto alla Fusco il risarcimento per illegittima occupazione del bene malgrado che, come dedotto dal Ruocco, questi avesse contestato ogni avversa pretesa, precisando di aver versato importi in denaro sino all’anno 1998, ma solo per ragioni morali e sociali , ai sensi dell’art. 2034 c.c.,in ragione dei rapporti di parentela esistenti . Da tale sola ammissione la Corte distrettuale ha tratto, in maniera apodittica, l’esistenza di un vincolo contrattuale; il che, però, eccede i limiti del fatto ammesso, così come ricostruito dalla stessa sentenza impugnata, determinando la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. Infatti, dalla sola ammissione di aver versato somme di denaro in virtù d’un obbligo morale non è possibile desumere– se non a prezzo di un’inammissibile scissione del contenuto dichiarativo della difesa svolta – l’esistenza di un’obbligazione civile avente fonte contrattuale e contenuto corrispondente nell’ane nel quantum. Oltre a ciò, la sentenza impugnata neppure chiarisce come dalla ritenuta situazione contrattuale “ precedente l’inizio dell’illecito” si sia passati all’“illecito”. È questo u n argomentare in bilico tra proposizioni incompatibili, che affermano un obbligo ora contrattuale , ora di natura indennitaria (d erivante dalle norme sulla comunione ), a seconda che ad esso abbia fatto seguito o non il pagamento. 6. il primo motivo di ricorso incidentale deve quindi essere accolto e, restando ogni altro motivo assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione; 7. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo; la Corte accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale e i due motivi del ricorso pr