CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 35335/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22369-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ripetizione indebito R.G.N. 22369/2020 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC Aula B [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7019/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/01/2020 R.G.N. 3405/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta la restituzione all’Inps di somme dallo stesso ente precedentemente corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di disoccupazione agricola. In particolare, la Corte riteneva che il diritto di ripetizione, soggetto a prescrizione decennale, fosse estinto per intervenuta prescrizione decorrente dalla data dei pagamenti. Nemmeno poteva applicarsi la sospensione di cui all’art.2941 n.8 c.c., in quanto sussisteva non una vera e propria impossibilità dell’Inps di esercitare il diritto alla ripetizione, ma una mera difficoltà,superabile con gli accertamenti svolti in sede ispettiva. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. All’adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c. Sostiene che il contegno di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva falsamente dichiarato la presenza di rapporti di lavoro agricolo, doveva giustificare l’applicazione della sospensione della prescrizione, avendo reso impossibile all’istituto l’azione di ripetizione. Solo a seguito dell’attività ispettiva l’Inps poté averecontezza della situazione e fu messo in grado di agire per il recupero. Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la causa di sospensione della prescrizione di cui all’art.2941 n.8 c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cass.5413/20, Cass.21567/14). Nel caso di specie, la falsa dichiarazione della sussistenza di rapporti di lavoro in agricoltura poteva essere scoperta dall’Inps – come fu – a seguito di controlli ispettivi, i quali rientrano nelle istituzionali attribuzioni dell’ente, sì che non può parlarsi di impossibilità nell’esercizio del diritto. Questa Corte ha più volte affermato che sussiste mera difficoltà e non impossibilità, quando l’Inps possa venire a conoscenza del proprio diritto facendo ricorso ai suoi poteri ispettivi o mediante richiesta di informazioni all’Agenzia delle Entrate (v. Cass.25593/19, Cass.16038/