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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08784/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letternerrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto del Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, col quale era stata disposta, per quanto di interesse in questa sede, la confisca, ai sensi dell'art. 24 d.

Igs. 6 settembre 2011, n.159, di beni immobili - di cui due unità immobiliari site nel comune di Lodi e intestate per metà a Calvio e per metà a [OSCURATO:PERSONA], e tre unità intestate a [OSCURATO:PERSONA] (con usufrutto su due a favore di Calvio) - , conti correnti, depositi postali e cassetta di sicurezza, quali beni di proprietà (e/o comproprietà) del suddetto o, comunque, ritenuti riconducibili al medesimo e alla sua dedizione a delitti produttivi di profitti illeciti, in ragione della sproporzione tra il valore di tali beni nella disponibilità del medesimo, anche tramite terzi, e i proventi delle attività lecite svolte.

Rigettava, quindi, sempre per quanto di interesse, gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (già Xhunga).

2. Avverso il decreto della suddetta Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione.

Si duole la difesa che i Giudici della prevenzione abbiano trascurato le disponibilità economiche della donna, moglie di Calviof ma già sposata con un cittadino italiano abbiente prima di intraprendere nel 2014 la relazione col proposto, proprietaria di un bene immobile nella sua patria natìa (Russia) in relazione al quale risulta avere percepito canoni locatizi e, infine, vincitrice di somme di denaro pari a 70.000 euro tramite scommesse lecite; e, quindi, la totale riconducibilità alla stessa di quanto confiscato in suo danno.

Insiste, pertanto, per l'annullamento del decreto oggetto di impugnazione.

3. Ha proposto, altresì, ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Col primo motivo deduce violazione dell'art. 24 del summenzionato decreto legislativo per mancanza del requisito della disponibilità del bene in capo al proposto.

Lamenta la difesa che i Giudici della prevenzione nel caso della Cobanj non esplicitano le ragioni della ritenuta interposizione fittizia e/o disponibilità in capo al proposto.

E ciò a fronte di una pronuncia passata in giudicato, prodotta dalla ricorrente, del Tribunale civile di Lodi, che, chiamato a pronunciarsi sullo scioglimento della comunione legale degli unici 13:13 beni intestati per la metà a Cobanj e per la metà a Calvio, risulta averli assegnati alla prima, giustificando la sua decisione sul presupposto, incontestato, che Calvio «non ha mai vissuto stabilmente nell'immobile oggetto di divisione avendo mantenuto il proprio domicilio a Riccione in via Galli n. 19, luogo in cui avrebbe scontato gli arresti domiciliari a partire dal 2009» e che «pertanto la signora Xhunga è l'unica ad avere goduto dell'immobile e ad essersi occupata dalla gestione dello stesso».

Rileva la difesa che l'azione civile risale al 2013 e quindi a molto tempo prima dell'avvio della misura di prevenzione (che risale al 2019) e che tale pronuncia attesta con efficacia di giudicato la disponibilità delle unità immobiliari, costituite da un appartamento e un box, in capo alla ricorrente, in relazione alla quale non opera altresì alcuna presunzione legale, non essendo familiare diretto o convivente del proposto.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione viene denunciata violazione dell'art. 52 del summenzionato decreto legislativo con specifico riferimento al requisito della buona fede del terzo.

Si rileva che nel caso in esame sicuramente la titolarità del bene ha data certa anteriore all'insorgere della misura (l'acquisto è del 2007 mentre la proposta di misura preventiva è del 2019) e che la motivazione della Corte di appello( secondo cui la donna, ricevendo in prestito la somma per l'acquisto della sua parte delle unità immobiliari da Calvi() ; non sarebbe in buona fede, non potendo ignorare che il proposto fosse dedito alla commissione di delitti produttivi di illeciti profitti, non approfondisce il rapporto tra i due, limitandosi a definirlo, in modo estremamente vago e generico, "non superficiale", e a parlare di non meglio precisati controlli a cui la donna sarebbe stata sottoposta unitamente a Calvio, nel 2007, nel 2009 e nel 2010, quando invero l'acquisto si sarebbe concretizzato nel 2007.3.3.

Col terzo motivo di ricorso si rileva violazione dell'art. 42 Cost. con specifico riguardo all'ablazione dell'intero bene.

La Corte di appello, secondo la difesa, erra nel confermare la confisca dell'intero compendio patrimoniale cointestato tra il proposto e la ricorrente anziché della sola quota di pertinenza formale del primo, che non ha mai messo in discussione di avere ricevuto da Cobanj la metà dell'importo utilizzato per il pagamento dell'immobile di Lodi (profilo per il quale si è formato il giudicato civile).

Rileva, invero, il difensqre che la • confisca di un bene non può pregiudicare il diritto del terzo estraneo alle 4>r"" vicende relative alla pericolosità del cointestatario e che, pertanto, la titolarità formale del 50 °h in capo alla ricorrente andava salvaguardata attraverso l'apprensione della sola quota formalmente intestata a Calvi°.

Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento del decreto impugnato.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014.

Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4, comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10, comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011).

Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez.

I, 26.2.2009, Rv. 242887).)

2. Nel caso in esame può parlarsi di apparenza motivazionale, nel senso appena specificato, solo con riguardo alla confisca in danno di [OSCURATO:PERSONA] (già Xhunga).

Il decreto impugnato, invero, in relazione a tale posizione sottolinea come: - faccia difetto alcuna evidenza tracciabile circa l'esistenza di flussi di reddito apprezzabili e leciti; - costituisca circostanza non controversa il fatto che la donna abbia accettato l'aiuto economico di Calvio per fare luogo all'acquisto immobiliare sopra indicato; - la donna abbia avuto un rapporto di frequentazione protratto nel tempo e quantomeno non superficiale, per essere stata sottoposta a controlli di P.g. col medesimo nel 2007, 2009 e 2010 e per essere stata dall'i dicembre 2008 al 29 settembre 2011 contitolare con Calvio di un conto corrente presso le Poste di Lodi; - la circostanza che il proposto abbia richiesto la restituzione del denaro mutuato alla donna per l'acquisto della di lei quota di immobile riscontri la provenienza del denaro; - la frequentazione tra i due nel periodo in cui Calvio era sistematicamente dedito allo spaccio di stupefacenti e certamente privo di qualsivoglia lecita e continuativa fonte di reddito osti a ritenere la di lei buona fede circa la provenienza del denaro, non avendo la suddetta neppure negato che il denaro provenisse da Calvio, contro il quale pendeva un contenzioso civile presso il Tribunale di Lodi.

Tali argomentazioni,argomentazioni, invero, incorrono nell'assenza motivazionale.

Laddove fanno leva su un rapporto definito "non superficiale", senza alcuna ulteriore specificazione, a far tempo dal 2007 in poi e trascurano che l'acquisto delle due unità immobiliari cointestate con Calvio avvenne il 30 gennaio 2007, prima della protratta frequentazione quale documentata dai summenzionati controlli e ben prima della proposta dell'applicazione della misura preventiva (per cui neppure operano le presunzioni relative di interposizione fittizia di cui all'art. 26, comma 2, del summenzionato decreto).

Ovvero laddove nondimeno escludono la buona fede della Cobanj nel ricevere la somma in prestito per l'acquisto della sua quota dal proposto.

Ovvero laddove, inoltre, non spiegano per quale motivo non limitano la confisca alla sola quota del proposto e danno per pendente un contenzioso civile dinanzi al Tribunale di Lodi.

A fronte, invece, di una sentenza esecutiva, quale quella allegata dal difensore al ricorso (nel rispetto del principio di autosufficienza), che decidendo a seguito di azione esperita da Calvio, sullo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto le suddette unità immobiliari, le assegna in proprietà esclusiva alla ricorrente, sulla base della loro esclusiva disponibilità da parte della stessa sin dall'acquisto, imponéndole di pagare a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di conguaglio una somma pari a 44.000 euro (e non invece all'intero importo).

Il decreto impugnato va, conseguentemente, annullato in relazione a tale confisca con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio, da svolgersi in diversa composizione.

3. E', invece, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il decreto, invero, osservai quanto all'allegazione da parte della ricorrente del conseguimento di lecita provvista sotto la specie a) di corrispettivo per le attività di accompagnamento di turisti Russi in Italia, b) di retribuzione percepita quale impiegata presso [OSCURATO:PERSONA] in Marciano di Romagna, c) di gestione del negozio di abbigliamento [OSCURATO:PERSONA] in Riccione, come tali voci siano meramente allegate, rimanendo assolutamente indimostrate nel loro ammontare, che peraltro non equivarrebbe al rilevante valore del compendio colpito.

Aggiunge, invece, con riguardo all'allegazione sotto la specie di vincite al gioco e scommesse, come la produzione documentale riscontri vincite al gioco e alle scommesse senza indicazione alcuna dell'identità del soggetto vincitore e come costituisca nozione di comune esperienza che l'alea insita nel gioco e nelle scommesse comporti una perdita di denaro per un importo superiore alla vincita, di talché tale allegazione appare irragionevole.

Conclude nel senso che tali flussi di denaro evidenziano una chiara insufficienza patrimoniale, sotto la specie dei mezzi propri, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], la quale beneficiava di erogazioni di denaro da parte del marito Calvio; e che neppure viene giustificata la provenienza dei gioielli custoditi nella cassetta di sicurezza.

Orbene, in tema di misure di prevenzione patrimoniali l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, Sentenza n. 31751 del 09/06/2015, PG in proc.

Catalano, Rv. 264461).

Per i terzi intestatari operano, inoltre, presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, -e, per quanto attiene al terzo estraneo all'ambito familiare, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, PG in proc.

Macrì, Rv. 274988).

Nel caso in esame, in cui la terza intestataria è la moglie del proposto, corrette giuridicamente, anzi conformi a detta giurisprudenza di legittimità, risultano le argomentazioni della Corte di appello, che non evidenziano alcuna apparenza/assenza motivazionale.

Di contro il difensore, si limita a contestare l'iter argomentativo del decreto impugnato, del tutto conforme ai parametri fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte nella materia in esame, e ad insistere sulle proprie allegazioni, relative anche ad un appartamento di proprietà in Russia, incorrendo in relazione a quest'ultimo profilo nella genericità e non autosufficienza/M- butot^110.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna della suddetta al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M. Annulla il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( RUSSIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letternerrtite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, nel procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto del Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, col quale era stata disposta, per quanto di interesse in questa sede, la confisca, ai sensi dell'art. 24 d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, di beni immobili - di cui due unità immobiliari site nel comune di Lodi e intestate per metà a Calvio e per metà a [OSCURATO:PERSONA], e tre unità intestate a [OSCURATO:PERSONA] (con usufrutto su due a favore di Calvio) - , conti correnti, depositi postali e cassetta di sicurezza, quali beni di proprietà (e/o comproprietà) del suddetto o, comunque, ritenuti riconducibili al medesimo e alla sua dedizione a delitti produttivi di profitti illeciti, in ragione della sproporzione tra il valore di tali beni nella disponibilità del medesimo, anche tramite terzi, e i proventi delle attività lecite svolte. Rigettava, quindi, sempre per quanto di interesse, gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (già Xhunga). 2. Avverso il decreto della suddetta Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. Si duole la difesa che i Giudici della prevenzione abbiano trascurato le disponibilità economiche della donna, moglie di Calviof ma già sposata con un cittadino italiano abbiente prima di intraprendere nel 2014 la relazione col proposto, proprietaria di un bene immobile nella sua patria natìa (Russia) in relazione al quale risulta avere percepito canoni locatizi e, infine, vincitrice di somme di denaro pari a 70.000 euro tramite scommesse lecite; e, quindi, la totale riconducibilità alla stessa di quanto confiscato in suo danno. Insiste, pertanto, per l'annullamento del decreto oggetto di impugnazione. 3. Ha proposto, altresì, ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA].3.1. Col primo motivo deduce violazione dell'art. 24 del summenzionato decreto legislativo per mancanza del requisito della disponibilità del bene in capo al proposto. Lamenta la difesa che i Giudici della prevenzione nel caso della Cobanj non esplicitano le ragioni della ritenuta interposizione fittizia e/o disponibilità in capo al proposto. E ciò a fronte di una pronuncia passata in giudicato, prodotta dalla ricorrente, del Tribunale civile di Lodi, che, chiamato a pronunciarsi sullo scioglimento della comunione legale degli unici 13:13 beni intestati per la metà a Cobanj e per la metà a Calvio, risulta averli assegnati alla prima, giustificando la sua decisione sul presupposto, incontestato, che Calvio «non ha mai vissuto stabilmente nell'immobile oggetto di divisione avendo mantenuto il proprio domicilio a Riccione in via Galli n. 19, luogo in cui avrebbe scontato gli arresti domiciliari a partire dal 2009» e che «pertanto la signora Xhunga è l'unica ad avere goduto dell'immobile e ad essersi occupata dalla gestione dello stesso». Rileva la difesa che l'azione civile risale al 2013 e quindi a molto tempo prima dell'avvio della misura di prevenzione (che risale al 2019) e che tale pronuncia attesta con efficacia di giudicato la disponibilità delle unità immobiliari, costituite da un appartamento e un box, in capo alla ricorrente, in relazione alla quale non opera altresì alcuna presunzione legale, non essendo familiare diretto o convivente del proposto. 3.2. Con il secondo motivo di impugnazione viene denunciata violazione dell'art. 52 del summenzionato decreto legislativo con specifico riferimento al requisito della buona fede del terzo. Si rileva che nel caso in esame sicuramente la titolarità del bene ha data certa anteriore all'insorgere della misura (l'acquisto è del 2007 mentre la proposta di misura preventiva è del 2019) e che la motivazione della Corte di appello( secondo cui la donna, ricevendo in prestito la somma per l'acquisto della sua parte delle unità immobiliari da Calvi() ; non sarebbe in buona fede, non potendo ignorare che il proposto fosse dedito alla commissione di delitti produttivi di illeciti profitti, non approfondisce il rapporto tra i due, limitandosi a definirlo, in modo estremamente vago e generico, "non superficiale", e a parlare di non meglio precisati controlli a cui la donna sarebbe stata sottoposta unitamente a Calvio, nel 2007, nel 2009 e nel 2010, quando invero l'acquisto si sarebbe concretizzato nel 2007.3.3. Col terzo motivo di ricorso si rileva violazione dell'art. 42 Cost. con specifico riguardo all'ablazione dell'intero bene. La Corte di appello, secondo la difesa, erra nel confermare la confisca dell'intero compendio patrimoniale cointestato tra il proposto e la ricorrente anziché della sola quota di pertinenza formale del primo, che non ha mai messo in discussione di avere ricevuto da Cobanj la metà dell'importo utilizzato per il pagamento dell'immobile di Lodi (profilo per il quale si è formato il giudicato civile). Rileva, invero, il difensqre che la • confisca di un bene non può pregiudicare il diritto del terzo estraneo alle 4>r"" vicende relative alla pericolosità del cointestatario e che, pertanto, la titolarità formale del 50 °h in capo alla ricorrente andava salvaguardata attraverso l'apprensione della sola quota formalmente intestata a Calvi°. Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento del decreto impugnato. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4, comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10, comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887).) 2. Nel caso in esame può parlarsi di apparenza motivazionale, nel senso appena specificato, solo con riguardo alla confisca in danno di [OSCURATO:PERSONA] (già Xhunga). Il decreto impugnato, invero, in relazione a tale posizione sottolinea come: - faccia difetto alcuna evidenza tracciabile circa l'esistenza di flussi di reddito apprezzabili e leciti; - costituisca circostanza non controversa il fatto che la donna abbia accettato l'aiuto economico di Calvio per fare luogo all'acquisto immobiliare sopra indicato; - la donna abbia avuto un rapporto di frequentazione protratto nel tempo e quantomeno non superficiale, per essere stata sottoposta a controlli di P.g. col medesimo nel 2007, 2009 e 2010 e per essere stata dall'i dicembre 2008 al 29 settembre 2011 contitolare con Calvio di un conto corrente presso le Poste di Lodi; - la circostanza che il proposto abbia richiesto la restituzione del denaro mutuato alla donna per l'acquisto della di lei quota di immobile riscontri la provenienza del denaro; - la frequentazione tra i due nel periodo in cui Calvio era sistematicamente dedito allo spaccio di stupefacenti e certamente privo di qualsivoglia lecita e continuativa fonte di reddito osti a ritenere la di lei buona fede circa la provenienza del denaro, non avendo la suddetta neppure negato che il denaro provenisse da Calvio, contro il quale pendeva un contenzioso civile presso il Tribunale di Lodi. Tali argomentazioni,argomentazioni, invero, incorrono nell'assenza motivazionale. Laddove fanno leva su un rapporto definito "non superficiale", senza alcuna ulteriore specificazione, a far tempo dal 2007 in poi e trascurano che l'acquisto delle due unità immobiliari cointestate con Calvio avvenne il 30 gennaio 2007, prima della protratta frequentazione quale documentata dai summenzionati controlli e ben prima della proposta dell'applicazione della misura preventiva (per cui neppure operano le presunzioni relative di interposizione fittizia di cui all'art. 26, comma 2, del summenzionato decreto). Ovvero laddove nondimeno escludono la buona fede della Cobanj nel ricevere la somma in prestito per l'acquisto della sua quota dal proposto. Ovvero laddove, inoltre, non spiegano per quale motivo non limitano la confisca alla sola quota del proposto e danno per pendente un contenzioso civile dinanzi al Tribunale di Lodi. A fronte, invece, di una sentenza esecutiva, quale quella allegata dal difensore al ricorso (nel rispetto del principio di autosufficienza), che decidendo a seguito di azione esperita da Calvio, sullo scioglimento della comunione ordinaria avente ad oggetto le suddette unità immobiliari, le assegna in proprietà esclusiva alla ricorrente, sulla base della loro esclusiva disponibilità da parte della stessa sin dall'acquisto, imponéndole di pagare a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di conguaglio una somma pari a 44.000 euro (e non invece all'intero importo). Il decreto impugnato va, conseguentemente, annullato in relazione a tale confisca con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio, da svolgersi in diversa composizione. 3. E', invece, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto, invero, osservai quanto all'allegazione da parte della ricorrente del conseguimento di lecita provvista sotto la specie a) di corrispettivo per le attività di accompagnamento di turisti Russi in Italia, b) di retribuzione percepita quale impiegata presso [OSCURATO:PERSONA] in Marciano di Romagna, c) di gestione del negozio di abbigliamento [OSCURATO:PERSONA] in Riccione, come tali voci siano meramente allegate, rimanendo assolutamente indimostrate nel loro ammontare, che peraltro non equivarrebbe al rilevante valore del compendio colpito. Aggiunge, invece, con riguardo all'allegazione sotto la specie di vincite al gioco e scommesse, come la produzione documentale riscontri vincite al gioco e alle scommesse senza indicazione alcuna dell'identità del soggetto vincitore e come costituisca nozione di comune esperienza che l'alea insita nel gioco e nelle scommesse comporti una perdita di denaro per un importo superiore alla vincita, di talché tale allegazione appare irragionevole. Conclude nel senso che tali flussi di denaro evidenziano una chiara insufficienza patrimoniale, sotto la specie dei mezzi propri, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], la quale beneficiava di erogazioni di denaro da parte del marito Calvio; e che neppure viene giustificata la provenienza dei gioielli custoditi nella cassetta di sicurezza. Orbene, in tema di misure di prevenzione patrimoniali l'onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo, invece, essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del proposto (Sez. 6, Sentenza n. 31751 del 09/06/2015, PG in proc. Catalano, Rv. 264461). Per i terzi intestatari operano, inoltre, presunzioni di interposizione fondate, per quanto attiene ai familiari ed al coniuge, sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa, -e, per quanto attiene al terzo estraneo all'ambito familiare, sull'accertamento di cui all'art. 26, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1, n. 12629 del 16/01/2019, PG in proc. Macrì, Rv. 274988). Nel caso in esame, in cui la terza intestataria è la moglie del proposto, corrette giuridicamente, anzi conformi a detta giurisprudenza di legittimità, risultano le argomentazioni della Corte di appello, che non evidenziano alcuna apparenza/assenza motivazionale. Di contro il difensore, si limita a contestare l'iter argomentativo del decreto impugnato, del tutto conforme ai parametri fissati dalla costante giurisprudenza di questa Corte nella materia in esame, e ad insistere sulle proprie allegazioni, relative anche ad un appartamento di proprietà in Russia, incorrendo in relazione a quest'ultimo profilo nella genericità e non autosufficienza/M- butot^110. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna della suddetta al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. P. Q. M. Annulla il decreto impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]
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