CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 21537/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Relatore Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ud.05/06/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17576/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende Numero registro generale 17576/2023 Numero sezionale 2883/2025 Numero di raccolta generale 21537/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 210/2023 depositata il 10/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Trenitalia impugnava la sentenza in epigrafe ed i lavoratori resistevano con controricorso. Veniva quindi notificata alle parti proposta di definizione accelerata della controversia con il rigetto dello stesso. Trenitalia dapprima faceva opposizione instando per la decisione; successivamente rinunciava agli atti del giudizio, prendendo atto della conformità della proposta all’orientamento che si era consolidato in sede di legittimità. I lavoratori prendevano atto della rinuncia ed insistevano per la condanna alle spese di lite, con distrazione. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Deve dichiararsi estinto il giudizio all’esito della rinuncia agli ati del ricorrente. Sussiste la responsabilità per le spese della rinunciante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, e le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere distratte. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.300 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Numero registro generale 17576/2023 Numero sezionale 2883/2025 Numero di raccolta generale 21537/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17576/2023 Numero sezionale 2883/2025 Numero di raccolta generale 21537/2025 Data pubblicazione 26/07/2025