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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 17772/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, M. Francesca LOY, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale capitolino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 497 bis cod. 2 cod. pen., a ciascuno rispettivamente ascritto.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore.

Entrambi denunciano violazione dell'art. dell'art. 497 bis, comma 2 cod. pen., per avere i giudici ritenuto sussistenti i presupposti del reato contestato, invece che quelli di cui al primo comma ovvero, nelle deduzioni svolte nell'interesse di Pellegrino, quello previsto dagli artt. 477-482 c.p., anche denunciandosi il correlato vizio della motivazione.

3. Con successiva comunicazione del 05 gennaio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto.

3.1. Come emerge dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Roma ed acquisito dalla cancelleria, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 23 giugno 2021.

Per l'effetto, il reato contestato al medesimo è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod.proc.pen , con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le relative statuizioni, deve essere annullata senza rinvio.

Al riguardo, pur registrandosi nella giurisprudenza di legittimità, diverse formule di dispositivo i caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso ( Sez.

U. n. 30 del 25/10/2000, Rv. 217245; Sez. 3 n. 8989 del 09/02/2011, Rv. 249612), declaratoria di inammissibilità del ricorso (Sez. 6 n. 27309 del 03/06/2010, Rv. 247782), appare preferibile la formula dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620 lett. a) cod.proc.pen. ( Sez. 1 n. 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790; Sez. 4 n. 36524 del 26/06/2008, Rv. 242114).

Pertanto, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale (Sez.

U. n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245).

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], invece, deve essere dichiarato inammissibile.

Premesso che è stata condannata per avere detenuto due carte di identità valide per l'espatrio apparentemente rilasciate a [OSCURATO:PERSONA], ma riportanti l'effige fotografica della ricorrente, il ricorso è del tutto generico e meramente contestativo, ignorando il consolidato principio di diritto secondo cui "integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento." Invero, pur potendosi ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia, è innegabile la considerevole efficacia indiziaria del concorso nella contraffazione proveniente dalla presenza della fotografia del possessore (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; conf.

Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427;Sez. 5-, n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548 ).5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa al versamento di un'equa somma in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] Gregorio ' ut. [OSCURATO:PERSONA] CANWILERIA - 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, M. Francesca LOY, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale capitolino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 497 bis cod. 2 cod. pen., a ciascuno rispettivamente ascritto. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore. Entrambi denunciano violazione dell'art. dell'art. 497 bis, comma 2 cod. pen., per avere i giudici ritenuto sussistenti i presupposti del reato contestato, invece che quelli di cui al primo comma ovvero, nelle deduzioni svolte nell'interesse di Pellegrino, quello previsto dagli artt. 477-482 c.p., anche denunciandosi il correlato vizio della motivazione. 3. Con successiva comunicazione del 05 gennaio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto. 3.1. Come emerge dal certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Roma ed acquisito dalla cancelleria, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data 23 giugno 2021. Per l'effetto, il reato contestato al medesimo è estinto, ai sensi dell'art. 150 cod.proc.pen , con la conseguenza che la sentenza impugnata, per quanto riguarda le relative statuizioni, deve essere annullata senza rinvio. Al riguardo, pur registrandosi nella giurisprudenza di legittimità, diverse formule di dispositivo i caso di morte dell'imputato - dichiarazione di improcedibilità del ricorso ( Sez. U. n. 30 del 25/10/2000, Rv. 217245; Sez. 3 n. 8989 del 09/02/2011, Rv. 249612), declaratoria di inammissibilità del ricorso (Sez. 6 n. 27309 del 03/06/2010, Rv. 247782), appare preferibile la formula dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, secondo il disposto di cui all'art. 620 lett. a) cod.proc.pen. ( Sez. 1 n. 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790; Sez. 4 n. 36524 del 26/06/2008, Rv. 242114). Pertanto, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale (Sez. U. n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], invece, deve essere dichiarato inammissibile. Premesso che è stata condannata per avere detenuto due carte di identità valide per l'espatrio apparentemente rilasciate a [OSCURATO:PERSONA], ma riportanti l'effige fotografica della ricorrente, il ricorso è del tutto generico e meramente contestativo, ignorando il consolidato principio di diritto secondo cui "integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento." Invero, pur potendosi ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia, è innegabile la considerevole efficacia indiziaria del concorso nella contraffazione proveniente dalla presenza della fotografia del possessore (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; conf. Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427;Sez. 5-, n. 47613 del 28/10/2019, Rv. 277548 ).5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa al versamento di un'equa somma in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] Gregorio ' ut. [OSCURATO:PERSONA] CANWILERIA - 4