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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11466/2025

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in qualità di erede legittimodella defunta [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dal l ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma , ove elettivamente domiciliato ( indirizz o p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: gi [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]); [OSCURATO:PERSONA] RAGIONI“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per laSicilia il 29 maggio 202 1 , n. 5 27 1/ 02 /2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2 02 5 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittimo della defunta [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 29 maggio 2021, n. 5271/02/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di estratti di ruolo del l’8 giugno 2012, c on riguardo a cartelle di pagamento nn. 29520090007085733, 29520020049568563, 29520060012396488, 29520050008669738 e 29520090014253912 emesse dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, in qualità di concessionaria per la riscossione, su richiesta dell’Agenzia delle Entrat e, rispettivamente,per l’IRPEF relativa all’anno 2005 e per l’ IVA relativa all’anno 2005, per l’IVA relativa agli anni 1998, 2003, 2004 e2008, e per le tasse automobilistiche relative all’anno 2006, pronunciandosi sull’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”in relazione alla compensazione delle spese giudiziali, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, trattandosi di crediti di importo inferiore ad € 1.000,00, con compensazione delle spese giudiziali.

2. L a Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario ed aveva disposto lacompensazione delle spese giudiziali – nel senso di dichiarare l’estinzione ex legedel procedimento per la rottamazione tere compensare le spese giudiziali.

3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” è rimastaintimata.

4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. I l ricorso è affidato a d un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo,violazione degli artt. 15 e 46, comma 3,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , violazione del d . m . 10 marzo 2014, n. 55, violazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2233 cod. civ., violazione dell’art.132 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con carente, insufficiente o illogica motivazione in ordine alle spese giudiziali.

2. Preliminarmente, si rileva che la controversia involge la questione dell’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spesegiudiziali.

A tale riguardo, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod.proc. c iv . o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez.

Un., 6 settembre 2022, n. 26283).

3. Sulla scia di tale principio, si è originato un conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità, essendosi ritenuto, da una parte, che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la Corte di Cassazione - chiamata a decidere , su ricorso del contribuente, sulla legittimità della sentenza di appello con esclusivo riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilitàdell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il tema delle spese giudiziali (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione (in termini: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952); da un’altra parte, che, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (in termini: Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812; Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639).

4. In proposito, il collegio rileva che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite (e sono prossime alla decisione) della questione controversa – la quale comprende anche quella rilevante nel presente procedimento -circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925).

5. Peraltro, proprio con riguardo alla medesima questione, questa Sezione ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo sul rilievo cheè stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio (Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, nn. 6270 e 6275; Cass., Sez. Trib., 15 aprile 2025, nn. 9881, 9883, 9884 e 9885).

6. Ne consegue l’imprescindibilità, per l’inevitabile incidenza sullo scrutinio delricorso, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in qualità di erede legittimodella defunta [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dal l ’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma , ove elettivamente domiciliato ( indirizz o p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: gi [OSCURATO:EMAIL] ) , giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]); [OSCURATO:PERSONA] RAGIONI“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per laSicilia il 29 maggio 202 1 , n. 5 27 1/ 02 /2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2 02 5 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittimo della defunta [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 29 maggio 2021, n. 5271/02/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di estratti di ruolo del l’8 giugno 2012, c on riguardo a cartelle di pagamento nn. 29520090007085733, 29520020049568563, 29520060012396488, 29520050008669738 e 29520090014253912 emesse dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, in qualità di concessionaria per la riscossione, su richiesta dell’Agenzia delle Entrat e, rispettivamente,per l’IRPEF relativa all’anno 2005 e per l’ IVA relativa all’anno 2005, per l’IVA relativa agli anni 1998, 2003, 2004 e2008, e per le tasse automobilistiche relative all’anno 2006, pronunciandosi sull’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”in relazione alla compensazione delle spese giudiziali, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, trattandosi di crediti di importo inferiore ad € 1.000,00, con compensazione delle spese giudiziali. 2. L a Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario ed aveva disposto lacompensazione delle spese giudiziali – nel senso di dichiarare l’estinzione ex legedel procedimento per la rottamazione tere compensare le spese giudiziali. 3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” è rimastaintimata. 4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. I l ricorso è affidato a d un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo,violazione degli artt. 15 e 46, comma 3,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , violazione del d . m . 10 marzo 2014, n. 55, violazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2233 cod. civ., violazione dell’art.132 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con carente, insufficiente o illogica motivazione in ordine alle spese giudiziali. 2. Preliminarmente, si rileva che la controversia involge la questione dell’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spesegiudiziali. A tale riguardo, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specificointeresse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod.proc. c iv . o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283). 3. Sulla scia di tale principio, si è originato un conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità, essendosi ritenuto, da una parte, che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la Corte di Cassazione - chiamata a decidere , su ricorso del contribuente, sulla legittimità della sentenza di appello con esclusivo riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilitàdell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il tema delle spese giudiziali (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione (in termini: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952); da un’altra parte, che, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (in termini: Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812; Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639). 4. In proposito, il collegio rileva che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite (e sono prossime alla decisione) della questione controversa – la quale comprende anche quella rilevante nel presente procedimento -circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925). 5. Peraltro, proprio con riguardo alla medesima questione, questa Sezione ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo sul rilievo cheè stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio (Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, nn. 6270 e 6275; Cass., Sez. Trib., 15 aprile 2025, nn. 9881, 9883, 9884 e 9885). 6. Ne consegue l’imprescindibilità, per l’inevitabile incidenza sullo scrutinio delricorso, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile 2025
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