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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 1940

Cassazione n. 07797/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE PPELLO di MILANO Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria in data 05 gennaio 2023 del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. letta la memoria e la nota di conclusioni del 5 gennaio 2023 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con condanna degli imputati al pagamento delle spese di giudizio come da notula allegata. lette le memorie degli avv. [OSCURATO:PERSONA] (in data 19 gennaio 2023, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]) e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (in data 20 gennaio 2023 in difesa di [OSCURATO:PERSONA]), i quali, nel replicare alle conclusioni di inammissibilità dei ricorsi avanzate dal Procuratore generale presso questa Suprema Corte, hanno insistito per li.accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori e con due distinti ricorsi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 16/11/2021, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pavia che ha condannato i ricorrenti, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110-648-bis cod. pen., con conferma delle statuizioni civili disposte a favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.).

In particolare, agli imputati si contesta, nelle loro rispettive qualità (il [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Comap s.r.I.; il [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente e amministratore di fatto della stessa società), di avere artatamente confezionato documentazione di trasporto e contabile (fatture ed assegni), al fine di occultare la provenienza delittuosa di merce (granuli plastici) furtivamente sottratta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora in avanti Polimeri), poi rivenduta a terzi.

1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

1.1. «Mancanza di motivazione in ordine agli elementi da cui dedurre la partecipazione del ricorrente alla condotta materiale del delitto di riciclaggio descritta nel capo di imputazione».

Mancava nella sentenza impugnata alcun riferimento, neppure implicito, a quale sarebbe stato il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] alla predisposizione del compendio documentale (fatture e documenti di trasporto) che integrerebbe la condotta di riciclaggio.

Se, infatti, con riguardo al coimputato, la sentenza impugnata aveva richiamato, quale elemento decisivo ai fini dell'affermazione della responsabilità, la circostanza che fosse amministratore della Comap e a conoscenza dei vari trasferimenti della merce e della documentazione artefatta ad essi inerente, con riguardo al ricorrente la Corte territoriale aveva solo affermato che si era occupato in prima persona delle trattative ed anche della restituzione del granulato salvo, poi, contraddittoriamente giungere alla conclusione, in assenza di altri elementi, che avesse prestato al [OSCURATO:PERSONA] una collaborazione in tutta la vicenda.

Né tale lacuna poteva colmarsi richiamandosi la circostanza che alcuni degli assegni esibiti dal [OSCURATO:PERSONA] fossero stati incassati dal ricorrente, in quanto si trattava di titoli consegnati su iniziativa unilaterale del coimputato, che si riferivano ad altre transazioni e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva incassato quale legale rappresentante della Newplast, ovvero di una società che non aveva avuto mai a che fare con la vicenda oggetto del procedimento penale.1.2.

«Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di riciclaggio ed omessa riqualificazione del reato in ricettazione ex art. 648 cod. pen.».

Si evidenzia come le condotte materiali - sopra indicate come riconducibili al ricorrente - non possano integrare il delitto di riciclaggio né dal punto di vista oggettivo, né soggettivo, mancando qualsiasi apporto causale che possa collegare l'imputato al compimento di quelle operazioni di carattere documentale ed aventi carattere artificioso in cui si sostanzierebbe il reato in esame.

Ciò soprattutto se si considera che tutta la documentazione era detenuta dal coimputato, quale legale rappresentante della società, e da questi consegnata agli inquirenti; soltanto al [OSCURATO:PERSONA] erano state chieste, nella suddetta qualità, le informazioni relative alla vicenda; il ricorrente era soltanto un dipendente con il ruolo di commerciale dell'azienda.

Parimenti, si lamenta l'assenza di elementi dimostrativi del dolo.

In ipotesi, il reato di riciclaggio avrebbe dovuto essere derubricato in ricettazione.

1.3. «Violazione di legge in relazione all'art 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere il giudice di appello fondato la propria decisione su mere congetture e non su indizi gravi, precisi e concordanti».

Si lamenta l'assenza di prova in ordine al fatto che il materiale furtivamente sottratto alla Polimeri fosse poi quello successivamente commercializzato dalla Comap.

Nel senso dell'esclusione della provenienza delittuosa della merce deponevano: a) non era stata sequestrata la merce, ma soltanto documentazione contabile ed amministrativa; b) mancava una consulenza tecnica indipendente, essendovi soltanto una verifica, su un campione sequestrato dalla polizia giudiziaria presso la Mepac s.r.I., svolta dalla parte civile Polimeri; c) il teste Menconi, responsabile del laboratorio di analisi chimiche della Polimeri aveva ammesso di non poter escludere che quel tipo di merce potesse provenire anche da altre aziende; d) il teste Magli aveva riferito che il granulato si presentava in sacchi da mille chili, mentre in sentenza il giudice di primo grado aveva affermato che era in pacchi da venticinque chili che non recavano la stampigliatura del logo commerciale e del numero di lotto.

A fronte di tali elementi, la circostanza che la Comap avesse commercializzato il materiale di provenienza furtiva era stata fondata dalla Corte di merito sulla base di mere congetture e sospetti e, dunque, in assenza di indizi dotati della necessaria gravità, precisione e concordanza, in violazione, quindi, del canone probatorio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.2.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla provenienza delittuosa della merce.

In particolare, al fine di affermare la corrispondenza tra il materiale furtivamente sottratto con quello poi commercializzato dalla società dell'imputato, si era fatto riferimento, assegnandogli valenza decisiva, alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società a cui la merce era stata rubata (ing.

Clarizia), il quale aveva sostenuto che il campione sequestrato dalla polizia giudiziaria presso la Mepac corrispondeva a quello oggetto del furto ai danni della Polimeri.

Si trattava, però, di una deposizione che non poteva assurgere a dignità di prova piena in quanto resa da un soggetto portatore di un interesse di parte.

Inoltre, la verifica che il teste riferiva essere stata svolta al fine di accertare la corrispondenza tra quanto sottratto e quanto rivenuto, non era stata corroborata da un accertamento del pubblico ministero o del giudice.

La Corte d'appello aveva valutato erroneamente e depotenziato le testimonianze «oggettivamente» favorevoli per il ricorrente rese dai testi Menconi, Farci e Michelon, giacché laddove fossero state correttamente valutate avrebbero consentito di provare la provenienza lecita della merce oggetto del contestato riciclaggio.

In particolare, il teste Menconi, responsabile del laboratorio di analisi chimiche della stessa società, non aveva escluso che il materiale sequestrato potesse provenire, per caratteristiche intrinseche del prodotto, anche da altre società.

Inoltre, a sostegno della tesi difensiva, volta ad escludere che il materiale commercializzato fosse quello furtivamente sottratto alla Polimeri, deponevano sia la circostanza che i granuli venduti alla Mepac erano contenuti in sacchi da venticinque chilogrammi, anziché da mille come usualmente commercializzati dalla Polimeri e che non riportavano alcuna stampigliatura del logo e del numero di lotto, sia il fatto che il materiale oggetto di riciclaggio non era stato mai rinvenuto, ad eccezione dei novecento chilogrammi depositati presso la Mepac.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, priva di rilievo era, ai fini di dimostrare la provenienza delittuosa del materiale, la ricostruzione dei rapporti commerciali e le relative vendite tra Comap, «Verplast» e Complastic, «Mepac» operata dalla sentenza impugnata, considerato che si trattava di «vendite giustificate da ovvie ragioni di opportunità» e del tutto irrilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità penale del ricorrente.

Né a tal fine poteva farsi ricorso alle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, i quali si limitano a riferire delle mere irregolarità di natura fiscale, irrilevanti ai fini processuali.

Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse esibito agli agenti della Guarda di finanza due ulteriori documenti di trasporto emessi da altre imprese alienanti non assumeva rilevanza probatoria posto che i quantitativi di merce ivi indicati non corrispondevano a quelli oggetto del presunto riciclaggio.

Parimenti, la risultanza per cui le società [OSCURATO:PERSONA] fossero inattive non assumeva alcun valore probatorio posto che è notorio come nella prassi molte società dimenticano di comunicare alle camere di commercio l'inizio di attività o la modifica dell'oggetto della stessa.

Del tutto apodittica era l'affermazione che la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse riconducibile al [OSCURATO:PERSONA].

Ininfluente, ai fini del presente giudizio, che dalla contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA]. risultassero unicamente acquisti e non vendite, giacché da tale elemento potrebbe configurarsi un illecito di omessa registrazione di documenti fiscali ma non il delitto di riciclaggio.

Le vendite del materiale plastico a [OSCURATO:SOCIETA]. e le vicende amministrative ivi correlate non potevano assumere alcuna rilevanza probatoria in danno al ricorrente.

Si chiede, infine, alla Corte di cassazione di rideterminare il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole per il ricorrente, tenuto conto che: - non essendo accertate le modalità con le quali il ricorrente sarebbe entrato in possesso delle cose oggetto del presunto riciclaggio, può trovare applicazione l'attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 648-bis cod. pen., con conseguente estinzione del reato per prescrizione a causa della riduzione di pena; - può pervenirsi ad una declaratoria di prescrizione del reato, previa formulazione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante o previo giudizio di equivalenza che elide gli effetti della recidiva; - ricorrono tutti i presupposti per accogliere il prospetto di calcolo della pena formulato dalla pubblica accusa, la quale aveva chiesto una condanna ad anni tre di reclusione, formulando un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Sebbene il ricorrente abbia articolato un unico motivo di ricorso, le censure si riferiscono sia al capo della sentenza con cui la Corte di appello ha affermato la sussistenza del riciclaggio e la penale responsabilità dell'imputato, sia a quello relativo al trattamento sanzionatorio.

Ciò premesso, va subito evidenziato - per come correttamente rilevato anche nella memoria del patrono di parte civile - che il testo del ricorso costituisce, anche graficamente, la riproduzione dei motivi di appello, con la conseguenza che l'atto finisce per rappresentare una mera e inammissibile riproposizione delle doglianze sottoposte alla Corte di merito avverso la sentenza di primo grado, in assenza del necessario confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01).

A conferma di ciò può richiamarsi anche il petitum articolato in punto di trattamento sanzionatorio ove si invoca un intervento sulla quantificazione della pena proprio del giudice del merito e precluso alla Corte di legittimità.

Tanto basterebbe a dichiarare l'inammissibilità per aspecificità del ricorso, posto che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che i profili di censura articolati con l'atto di appello sono stati vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici.

Peraltro, e tale profilo rileva quale ulteriore causa di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, si deduce «l'omessa o erronea valutazione» delle prove «scaturite dall'esame orale dei testi della difesa dell'imputato- ricorrente ed in particolare del teste Farci e del teste [OSCURATO:PERSONA] e poi del teste Menconi, nonché della documentazione contabile versata in atti e quelle riguardanti la provenienza del Clear flex F1150» (p. 6 del ricorso): tuttavia, in aperto contrasto con il già richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non vengono allegati al ricorso né i citati documenti contabili, né le trascrizioni delle udienze dibattimentali in cui sono stati sentiti i testimoni indicati.

2.2. In ogni caso, l'idoneità della deposizione del rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ing.

Glarizia, ad assurgere a prova del fatto (già oggetto di censura in sede di appello: pp. 5 e ss. del provvedimento impugnato), soprattutto sotto il profilo della corrispondenza del materiale sequestrato presso la Mepac (proveniente dalle alienazioni effettuate dalla società del ricorrente e restituito alla Polimeri proprio dall'amministratore il quale, ricevuta la merce, si era insospettito delle modalità di confezionamento) a quello furtivamente sottratto alla Polimeri, risulta correttamente ritenuta dalla Corte territoriale in conformità al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità in punto di apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile.

Si è, al riguardo, infatti, affermato: - che le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); - che può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016 - 01; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755 - 01).

L'attendibilità e la portata indiziante della testimonianza del legale rappresentante della società costituitasi parte civile risulta essere stata apprezzata sia in ragione della sua intrinseca attendibilità per precisione e coerenza, sia unitamente agli altri elementi acquisiti e puntualmente passati in rassegna dalla sentenza impugnata.

Il convincimento in merito all'identità del granulato discende dalla prova logica desumibile dalla valutazione complessiva delle caratteristiche della merce e delle anomalie sottostanti alle quattro operazioni di apparente vendita della stessa, sino a giungere alla Comap e, quindi, agli imputati, quali fornitori della merce alla Mepac.

La creazione dell'apparenza di tali scambi - in quanto riferibili a società non a caso rivelatesi poi inattive e con assenza di incasso degli assegni/effetti in apparenza versati dalla Comap ovvero, in alternativa, con incasso dei titoli dalla Monplast, gestita di fatto dai medesimi imputati - si salda poi logicamente con l'ulteriore anomalia, successiva al momento in cui la Mepac avanza sospetti sulla regolarità della merce: ovvero la restituzione della stessa ad una sola delle ditte costituenti la "catena" dei fornitori, ovvero la CMP; senza che vi sia documentazione suscettibile di spiegarne plausibilmente la ragione, in via alternativa rispetto alla "mala fede" ritenuta in sentenza, quale esito del convergere di plurimi elementi.

Di conseguenza, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione di chi assume la veste di danneggiato dal reato è precluso a questa Suprema Corte, in ossequio al principio secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. 2, n. 46753 del 23/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

3. Parimenti inammissibili risultano le altre doglianze che il ricorrente muove alle ulteriori fonti di prova valorizzate dalle sentenze di merito ovvero le censure che richiamano l'asserita rilevanza dei compendi difensivi.

Al riguardo, possono richiamarsi le puntuali e condivisibili osservazioni contenute nella requisitoria del Procuratore generale e nella memoria del patrono di parte civile.

In particolare:

3.1. inammissibile per il mancato adeguato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, risulta la doglianza sull'omessa valutazione delle dichiarazioni del teste Menconi (tecnico aziendale della Polimeri che ebbe a svolgere l'accertamento sulla corrispondenza di quanto rinvenuto presso la Mapack e il materiale furtivamente sottratto): il quale, a dire del ricorrente (p. 8 del ricorso), «avrebbe chiarito che non sussisteva corrispondenza tra il campione esaminato e il clearflex 150 sequestrato».

In realtà, al di là della mancata allegazione delle dichiarazioni del teste, dalla lettura della sentenza di primo grado (p. 8) non si ricava che il Menconi abbia escluso tale corrispondenza, riconducendosi al dichiarato del teste un giudizio espresso in termini di certezza in merito alla corrispondenza qualitativa tra prodotto sottratto a Polimeri ed il campione reimmesso in commercio, restituito alla società danneggiata dall'amministratore di Mepac.

Peraltro, la stessa sentenza impugnata ha fondato la corrispondenza tra quanto rinvenuto e sottratto sulla plurima convergenza, anche di carattere logico, ravvisabile negli elementi in precedenza indicati, ritenendo non decisivi gli accertamenti tecnici svolti dal laboratorio del Menconi, così superandosi anche le obiezioni difensive in ordine al mancato espletamento di un accertamento tecnico ad opera del pubblico ministero ovvero peritale da ' LI parte del giudice, indagine istruttoria che la difesa non ha neppure allegato essere stata sollecitata;

3.2. inammissibili per genericità sono le doglianze sul travisamento dei dati del peso dei sacchi o del mancato rinvenimento della merce sottratta, con esclusione dei novecento chilogrammi sequestrati alla Mepac, sulla quale non vi sarebbe certezza alcuna.

Tali deduzioni appaiono meramente ripropositive delle doglianze svolte in secondo grado e non appaiono confrontarsi adeguatamente con l'analitica confutazione delle stesse effettuata dalla Corte territoriale (cfr., ad es., p. 9 per il riferimento al dato decisivo del quantitativo complessivo ovvero, p. 11, alle considerazioni sull'anomala restituzione della merce dalla ditta Comap alla sola ditta CMP, risultata inattiva), oltre a parcellizzare indebitamente le fonti di prova;

3.3. inammissibili, sulla scorta dei medesimi rilievi, risultano anche le censure rivolte al ragionamento indiziario sulla ricostruzione dei rapporti commerciali tra le apparenti ditte fornitrici, di volta in volta, della merce in occasione delle successive vendite di cui sopra, volte - secondo la sentenza impugnata, alla luce delle argomentazioni sopra analizzate - ad ostacolare l'identificazione della merce di provenienza furtiva.

Né sembra in tale contesto cogliere nel segno l'asserito omesso apprezzamento della deposizione della teste della difesa Farci, di cui appare implicitamente negata la rilevanza (cfr. p. 10); laddove il ricorrente pare limitarsi a ritenere apodittica l'affermazione della natura artificiosa delle citate operazioni nel loro complesso, senza addurre specifici e obbiettivi elementi in fatto in senso contrario;

3.4. quanto alla dedotta «ininfluenza delle circostanze che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. risultassero formalmente inattive o che nel loro oggetto sociale non fossero comprese la vendita e l'acquisto di materie plastiche, posto che è notorio nella prassi che molte ditte dimenticano di comunicare alla Camera di Commercio l'inizio dell'attività o la modifica dell'oggetto della stessa», si tratta di assunto generico e privo di sostanza, posto che è proprio il sistema di "cartiere", ovvero di sette società inattive, ad aver consentito ai ricorrenti il riciclaggio del polietilene sottratto a Polimeri;

3.5. quanto al dedotto travisamento delle prove costituite dalle testimonianze di Farci, Pavan e Ferrari, si tratta di censura inammissibile, sia per mancata allegazione, sia perché si tratta di deposizioni esaminate dal primo giudice e non invece richiamate in via esclusiva dalla Corte di appello, la quale ha fondato il proprio convincimento su altri pregnanti e decisivi elementi, in ossequio al principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze IO processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 4, n. 26600 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900 - 01).

Peraltro, dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, (vedi pp. 10 e ss.) risulta che le dichiarazioni di tali testimoni sono state compiutamente apprezzate, evidenziandosi, anche, come gli apporti conoscitivi da questi siano ben lungi dall'assumere carattere distonico rispetto alla tesi accusatoria;

3.6. generica e frutto di un'inammissibile rivalutazione dei fatti, è la tesi del ricorrente secondo cui il trasferimento finale del materiale al magazzino di [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe alcuna rilevanza: sul punto, i giudici del merito hanno infatti concordemente e logicamente evidenziato che si trattava invece di momento rilevante del delitto, poiché tale frangente ha segnato la definitiva sparizione del prodotto.

4. Inammissibili per genericità sono le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma 3, cod. pen., ove si abbia riguardo alla congruità e alla correttezza in diritto della motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto (p. 11).

Peraltro, per come osservato in premessa, si tratta della reiterazione delle richieste in punto di pena avanzate alla Corte d'appello.

In ogni caso, risultano manifestamente infondate: - il ricalcolo della pena spetterebbe eventualmente al giudice del rinvio e non alla Corte di cassazione; - l'eventuale applicazione della circostanza attenuante di cui al terzo comma dell'art. 648-bis, invocata dal ricorrente, non inciderebbe sul tempo necessario a prescrivere il reato di riciclaggio, giusto il disposto dell'art. 157, comma 2, cod. pen. (peraltro, l'attenuante in parola non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto il delitto presupposto del riciclaggio - furto pluriaggravato - è punito con pena superiore ai 5 anni di reclusione); - la corretta applicazione, da parte del giudice del merito, della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., nei confronti di entrambi i ricorrenti, incide sul tempo necessario a prescrivere il reato a prescindere dall'esito del giudizio di bilanciamento con la richiesta attenuante, a differenza di quanto erroneamente evidenziato dal ricorrente, il quale peraltro, al pari del difensore del coimputato, non aveva proposto specifico motivo di appello in ordine all'applicazione della recidiva.

5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

5.1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta l'omessa motivazione in punto di concorso del ricorrente nelle condotte di riciclaggio descritte in imputazione - è generico e/o manifestamente infondato.

La Corte d'appello, infatti, anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado (ricorrendo l'ipotesi della c.d. doppia conforme, la sentenza impugnata si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella del primo giudice costituendo un unico complesso argomentativo; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01), ha compiutamente dato conto degli elementi in forza dei quali si è ricavata l'esistenza di una reale partecipazione del ricorrente all'operazione di riciclaggio, precisando sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività realizzate dall'altro concorrente.

La sentenza impugnata ha, anzitutto, descritto nelle motivazioni la centralità del ruolo ricoperto nella vicenda dal ricorrente, il quale «si è occupato in prima persona delle trattative, ed anche della restituzione del granulato alla CMP (società inattiva), collaborando nell'intera vicenda con [OSCURATO:PERSONA]» (p. 10).

Tale affermazione si salda con le approfondite motivazioni della sentenza del Tribunale, le quali hanno diffusamente illustrato gli elementi probatori da cui si evinceva il concorso volontario del [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte di riciclaggio del polietilene di proprietà della società Polimeri.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono richiamarsi alcuni passaggi di spiccato rilievo di tale decisione, per come evidenziati nella memoria redatta dal patrono di parte civile: - la negoziazione tra Comap di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Veplast, primo anello della catena di rivendita del polietilene, «era avvenuta, come di consueto, con [OSCURATO:PERSONA], un esponente della stessa Comap s.r.I.» (sent. primo grado, p. 10); - [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di simulare, di concerto con [OSCURATO:PERSONA], di aver acquistato lecitamente il polietilene attraverso un'operazione commerciale in realtà fittizia, e in particolare per il tramite dell'incasso di assegni da parte «del socio del [OSCURATO:PERSONA] - oltre che suo alter ego se non vero e proprio dominus della [OSCURATO:SOCIETA]. - l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], questa volta nella qualità di legale rappresentante della Newplast s.r.I., una società che però non era mai stata attiva» (sent. primo grado, p. 11); 1 - allo stesso modo [OSCURATO:PERSONA] ha creato un'apparenza di regolarità dell'acquisto del prodotto, simulando che lo stesso fosse stato venduto a Comap dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], società il cui amministratore - tale [OSCURATO:PERSONA] - ha ammesso in dibattimento «di essere stato avvicinato dal [OSCURATO:PERSONA], prima, e dal suo socio Luca ([OSCURATO:PERSONA] ndr) poi per l'intestazione di questa ditta che avrebbe dovuto occuparsi del commercio di materie plastiche: in pratica, ha chiarito però il teste, la sua attività si risolse nel mettere 'a comando' delle firme su atti di cui egli sconosceva del tutto il contenuto. [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe ripagato per il favore con delle elargizioni una tantum di 50, 100 euro» (sent. primo grado, pp. 12-13); - inoltre, che la gestione di Comap fosse nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] oltreché di [OSCURATO:PERSONA] è emerso da molteplici deposizioni testimoniali illustrate nelle motivazioni della sentenza di primo grado: si tenga presente quanto riferito dai testi [OSCURATO:PERSONA] (sent. primo grado, p. 13) e [OSCURATO:PERSONA] (p. 14), il quale peraltro «ha confermato di aver eseguito per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. il trasporto di 27.933 kg di polietilene verso la CMP di Ospitaletto, precisando anzi che nell'occasione egli era stato accompagnato da [OSCURATO:PERSONA]» (p. 14).

Si è, dunque, fatto riferimento ad un complesso di elementi di carattere convergente e coincidente che rendono ascrivibile anche al ricorrente l'ideazione, la programmazione e l'esecuzione delle operazioni di riciclaggio, non assumendo rilievo, nel caso in esame, la circostanza che il catalogo degli atti menzionati nel capo di imputazione sia riferibile al correo, posto che la Corte di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, ha affermato che il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236, del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755 - 01).

E tale dovere motivazionale risulta essere stato, per come sopra osservato, pienamente assolto dal giudice del merito.

5.2. Il secondo motivo - che lamenta la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di riciclaggio e, in ipotesi, la mancata riqualificazione in ricettazione - è manifestamente infondato.

5.2.1. L'elemento oggettivo del reato risulta integrato dal compimento di chiare operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della merce di provenienza furtiva, attraverso l'artificiosa creazione di documentazione attestante la regolare ricezione della merce e la successiva rivendita a terzi.

Si tratta di condotte volte a far perdere le tracce della titolarità, della origine e della destinazione della merce di provenienza delittuosa, al fine di reimmetterla "pulita" nel mercato mediante la cessione a terzi.

Al riguardo, questa Corte, ha affermato che il reato in esame, a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, è integrato dal compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del compendio proveniente da delitto (Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, Atzori, Rv. 254050 - 01; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.G. in proc.

Venuti, Rv. 271530 - 01).

5.2.2. Con riguardo alla sussistenza di diretti elementi di coinvolgimento materiale del ricorrente nelle operazioni illecite contestate si rimanda a quanto osservato al precedente motivo (sub 5.1).

5.2.3. Quanto all'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza, può riproporsi la memoria del patrono di parte civile che ha richiamato le risultanze istruttorie evocate a proposito dell'imputato dalle sentenze di merito, chiaramente indicative del contributo consapevole e volontario offerto dal ricorrente alle condotte di riciclaggio.

In particolare, si è evidenziato: - che il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto di Comap, società che ha gestito la rivendita del polietilene; - che il ricorrente si occupò personalmente della negoziazione della merce con Veplast s.r.I., primo anello della catena di reimmissione in commercio del prodotto trafugato a Polimeri; - [OSCURATO:PERSONA] era inoltre rappresentante legale e gestore di fatto delle società - cartiere amministrate da soggetti che, sentiti in dibattimento, hanno confermato il proprio ruolo di prestanome conferitogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - che avevano simulatamente venduto il prodotto a Comap al fine di occultare la provenienza delittuosa del medesimo: pertanto il [OSCURATO:PERSONA] contribuì in modo decisivo alla creazione del sistema di società fittizie teso a dissimulare l'origine delittuosa del polietilene; - era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnare l'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA] verso la CMP di Ospitaletto; dalla sede di tale società il materiale veniva infine dirottato, sempre da Tessaro accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], presso un magazzino poco distante ed a seguito di questi spostamenti scompariva definitivamente.

5.2.4. L'invocata riqualificazione del fatto in ricettazione - al di là del rilievo che trattasi di doglianza non dedotta con i motivi di appello che involge accertamenti di fatto - risulta, pertanto, manifestamente infondata, essendo emerso come il ricorrente, lungi dall'essersi limitato ad entrare nella disponibilità di un compendio furtivo che poi ha offerto in vendita, abbia concorso, previa intesa con il coimputato, nella creazione di un meccanismo volto a far perdere le tracce di quella provenienza, al fine di reimmettere sul mercato un bene apparentemente lecito che poteva, per tale ragione, formare oggetto di regolari contrattazione di vendita.

5.3. Il terzo motivo - che lamenta la violazione di legge in relazione all'art 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della provenienza delittuosa della merce, è manifestamente infondato, potendosi al riguardo richiamare quanto evidenziato a proposito del motivo comune dedotto dal coimputato, con la precisazione, però, che, contrariamente a quanto dal ricorrente affermato «secondo cui non è stato effettuato alcun sequestro del granulato ma soltanto documentazione contabile e amministrativa [...]», una porzione del polietilene venduto dai due imputati, tramite la Comap, era stato riconsegnato alla Polimeri dall'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva nutrito sospetti sulla genuinità del prodotto, venendo poi sequestrato dalla Guardia di finanza (p. 8 della sentenza di primo grado).

6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro quattromila in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

7. Vanno, altresì, condannati i ricorrenti alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendosi conto dell'attività defensionale svolta, del contributo fornito con la memoria presentata, della nota spese allegata e della tariffa legale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE PPELLO di MILANO Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria in data 05 gennaio 2023 del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. letta la memoria e la nota di conclusioni del 5 gennaio 2023 dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con condanna degli imputati al pagamento delle spese di giudizio come da notula allegata. lette le memorie degli avv. [OSCURATO:PERSONA] (in data 19 gennaio 2023, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]) e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (in data 20 gennaio 2023 in difesa di [OSCURATO:PERSONA]), i quali, nel replicare alle conclusioni di inammissibilità dei ricorsi avanzate dal Procuratore generale presso questa Suprema Corte, hanno insistito per li.accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori e con due distinti ricorsi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 16/11/2021, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pavia che ha condannato i ricorrenti, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110-648-bis cod. pen., con conferma delle statuizioni civili disposte a favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). In particolare, agli imputati si contesta, nelle loro rispettive qualità (il [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Comap s.r.I.; il [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente e amministratore di fatto della stessa società), di avere artatamente confezionato documentazione di trasporto e contabile (fatture ed assegni), al fine di occultare la provenienza delittuosa di merce (granuli plastici) furtivamente sottratta alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora in avanti Polimeri), poi rivenduta a terzi. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1.1. «Mancanza di motivazione in ordine agli elementi da cui dedurre la partecipazione del ricorrente alla condotta materiale del delitto di riciclaggio descritta nel capo di imputazione». Mancava nella sentenza impugnata alcun riferimento, neppure implicito, a quale sarebbe stato il contributo causale del [OSCURATO:PERSONA] alla predisposizione del compendio documentale (fatture e documenti di trasporto) che integrerebbe la condotta di riciclaggio. Se, infatti, con riguardo al coimputato, la sentenza impugnata aveva richiamato, quale elemento decisivo ai fini dell'affermazione della responsabilità, la circostanza che fosse amministratore della Comap e a conoscenza dei vari trasferimenti della merce e della documentazione artefatta ad essi inerente, con riguardo al ricorrente la Corte territoriale aveva solo affermato che si era occupato in prima persona delle trattative ed anche della restituzione del granulato salvo, poi, contraddittoriamente giungere alla conclusione, in assenza di altri elementi, che avesse prestato al [OSCURATO:PERSONA] una collaborazione in tutta la vicenda. Né tale lacuna poteva colmarsi richiamandosi la circostanza che alcuni degli assegni esibiti dal [OSCURATO:PERSONA] fossero stati incassati dal ricorrente, in quanto si trattava di titoli consegnati su iniziativa unilaterale del coimputato, che si riferivano ad altre transazioni e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva incassato quale legale rappresentante della Newplast, ovvero di una società che non aveva avuto mai a che fare con la vicenda oggetto del procedimento penale.1.2. «Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di riciclaggio ed omessa riqualificazione del reato in ricettazione ex art. 648 cod. pen.». Si evidenzia come le condotte materiali - sopra indicate come riconducibili al ricorrente - non possano integrare il delitto di riciclaggio né dal punto di vista oggettivo, né soggettivo, mancando qualsiasi apporto causale che possa collegare l'imputato al compimento di quelle operazioni di carattere documentale ed aventi carattere artificioso in cui si sostanzierebbe il reato in esame. Ciò soprattutto se si considera che tutta la documentazione era detenuta dal coimputato, quale legale rappresentante della società, e da questi consegnata agli inquirenti; soltanto al [OSCURATO:PERSONA] erano state chieste, nella suddetta qualità, le informazioni relative alla vicenda; il ricorrente era soltanto un dipendente con il ruolo di commerciale dell'azienda. Parimenti, si lamenta l'assenza di elementi dimostrativi del dolo. In ipotesi, il reato di riciclaggio avrebbe dovuto essere derubricato in ricettazione. 1.3. «Violazione di legge in relazione all'art 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere il giudice di appello fondato la propria decisione su mere congetture e non su indizi gravi, precisi e concordanti». Si lamenta l'assenza di prova in ordine al fatto che il materiale furtivamente sottratto alla Polimeri fosse poi quello successivamente commercializzato dalla Comap. Nel senso dell'esclusione della provenienza delittuosa della merce deponevano: a) non era stata sequestrata la merce, ma soltanto documentazione contabile ed amministrativa; b) mancava una consulenza tecnica indipendente, essendovi soltanto una verifica, su un campione sequestrato dalla polizia giudiziaria presso la Mepac s.r.I., svolta dalla parte civile Polimeri; c) il teste Menconi, responsabile del laboratorio di analisi chimiche della Polimeri aveva ammesso di non poter escludere che quel tipo di merce potesse provenire anche da altre aziende; d) il teste Magli aveva riferito che il granulato si presentava in sacchi da mille chili, mentre in sentenza il giudice di primo grado aveva affermato che era in pacchi da venticinque chili che non recavano la stampigliatura del logo commerciale e del numero di lotto. A fronte di tali elementi, la circostanza che la Comap avesse commercializzato il materiale di provenienza furtiva era stata fondata dalla Corte di merito sulla base di mere congetture e sospetti e, dunque, in assenza di indizi dotati della necessaria gravità, precisione e concordanza, in violazione, quindi, del canone probatorio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla provenienza delittuosa della merce. In particolare, al fine di affermare la corrispondenza tra il materiale furtivamente sottratto con quello poi commercializzato dalla società dell'imputato, si era fatto riferimento, assegnandogli valenza decisiva, alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società a cui la merce era stata rubata (ing. Clarizia), il quale aveva sostenuto che il campione sequestrato dalla polizia giudiziaria presso la Mepac corrispondeva a quello oggetto del furto ai danni della Polimeri. Si trattava, però, di una deposizione che non poteva assurgere a dignità di prova piena in quanto resa da un soggetto portatore di un interesse di parte. Inoltre, la verifica che il teste riferiva essere stata svolta al fine di accertare la corrispondenza tra quanto sottratto e quanto rivenuto, non era stata corroborata da un accertamento del pubblico ministero o del giudice. La Corte d'appello aveva valutato erroneamente e depotenziato le testimonianze «oggettivamente» favorevoli per il ricorrente rese dai testi Menconi, Farci e Michelon, giacché laddove fossero state correttamente valutate avrebbero consentito di provare la provenienza lecita della merce oggetto del contestato riciclaggio. In particolare, il teste Menconi, responsabile del laboratorio di analisi chimiche della stessa società, non aveva escluso che il materiale sequestrato potesse provenire, per caratteristiche intrinseche del prodotto, anche da altre società. Inoltre, a sostegno della tesi difensiva, volta ad escludere che il materiale commercializzato fosse quello furtivamente sottratto alla Polimeri, deponevano sia la circostanza che i granuli venduti alla Mepac erano contenuti in sacchi da venticinque chilogrammi, anziché da mille come usualmente commercializzati dalla Polimeri e che non riportavano alcuna stampigliatura del logo e del numero di lotto, sia il fatto che il materiale oggetto di riciclaggio non era stato mai rinvenuto, ad eccezione dei novecento chilogrammi depositati presso la Mepac. Alla luce degli elementi sopra evidenziati, priva di rilievo era, ai fini di dimostrare la provenienza delittuosa del materiale, la ricostruzione dei rapporti commerciali e le relative vendite tra Comap, «Verplast» e Complastic, «Mepac» operata dalla sentenza impugnata, considerato che si trattava di «vendite giustificate da ovvie ragioni di opportunità» e del tutto irrilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità penale del ricorrente. Né a tal fine poteva farsi ricorso alle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, i quali si limitano a riferire delle mere irregolarità di natura fiscale, irrilevanti ai fini processuali. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse esibito agli agenti della Guarda di finanza due ulteriori documenti di trasporto emessi da altre imprese alienanti non assumeva rilevanza probatoria posto che i quantitativi di merce ivi indicati non corrispondevano a quelli oggetto del presunto riciclaggio. Parimenti, la risultanza per cui le società [OSCURATO:PERSONA] fossero inattive non assumeva alcun valore probatorio posto che è notorio come nella prassi molte società dimenticano di comunicare alle camere di commercio l'inizio di attività o la modifica dell'oggetto della stessa. Del tutto apodittica era l'affermazione che la società [OSCURATO:SOCIETA]. fosse riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]. Ininfluente, ai fini del presente giudizio, che dalla contabilità della società [OSCURATO:SOCIETA]. risultassero unicamente acquisti e non vendite, giacché da tale elemento potrebbe configurarsi un illecito di omessa registrazione di documenti fiscali ma non il delitto di riciclaggio. Le vendite del materiale plastico a [OSCURATO:SOCIETA]. e le vicende amministrative ivi correlate non potevano assumere alcuna rilevanza probatoria in danno al ricorrente. Si chiede, infine, alla Corte di cassazione di rideterminare il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole per il ricorrente, tenuto conto che: - non essendo accertate le modalità con le quali il ricorrente sarebbe entrato in possesso delle cose oggetto del presunto riciclaggio, può trovare applicazione l'attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 648-bis cod. pen., con conseguente estinzione del reato per prescrizione a causa della riduzione di pena; - può pervenirsi ad una declaratoria di prescrizione del reato, previa formulazione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante o previo giudizio di equivalenza che elide gli effetti della recidiva; - ricorrono tutti i presupposti per accogliere il prospetto di calcolo della pena formulato dalla pubblica accusa, la quale aveva chiesto una condanna ad anni tre di reclusione, formulando un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Sebbene il ricorrente abbia articolato un unico motivo di ricorso, le censure si riferiscono sia al capo della sentenza con cui la Corte di appello ha affermato la sussistenza del riciclaggio e la penale responsabilità dell'imputato, sia a quello relativo al trattamento sanzionatorio. Ciò premesso, va subito evidenziato - per come correttamente rilevato anche nella memoria del patrono di parte civile - che il testo del ricorso costituisce, anche graficamente, la riproduzione dei motivi di appello, con la conseguenza che l'atto finisce per rappresentare una mera e inammissibile riproposizione delle doglianze sottoposte alla Corte di merito avverso la sentenza di primo grado, in assenza del necessario confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01). A conferma di ciò può richiamarsi anche il petitum articolato in punto di trattamento sanzionatorio ove si invoca un intervento sulla quantificazione della pena proprio del giudice del merito e precluso alla Corte di legittimità. Tanto basterebbe a dichiarare l'inammissibilità per aspecificità del ricorso, posto che dalla lettura della sentenza impugnata risulta che i profili di censura articolati con l'atto di appello sono stati vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici. Peraltro, e tale profilo rileva quale ulteriore causa di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, si deduce «l'omessa o erronea valutazione» delle prove «scaturite dall'esame orale dei testi della difesa dell'imputato- ricorrente ed in particolare del teste Farci e del teste [OSCURATO:PERSONA] e poi del teste Menconi, nonché della documentazione contabile versata in atti e quelle riguardanti la provenienza del Clear flex F1150» (p. 6 del ricorso): tuttavia, in aperto contrasto con il già richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non vengono allegati al ricorso né i citati documenti contabili, né le trascrizioni delle udienze dibattimentali in cui sono stati sentiti i testimoni indicati. 2.2. In ogni caso, l'idoneità della deposizione del rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ing. Glarizia, ad assurgere a prova del fatto (già oggetto di censura in sede di appello: pp. 5 e ss. del provvedimento impugnato), soprattutto sotto il profilo della corrispondenza del materiale sequestrato presso la Mepac (proveniente dalle alienazioni effettuate dalla società del ricorrente e restituito alla Polimeri proprio dall'amministratore il quale, ricevuta la merce, si era insospettito delle modalità di confezionamento) a quello furtivamente sottratto alla Polimeri, risulta correttamente ritenuta dalla Corte territoriale in conformità al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità in punto di apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile. Si è, al riguardo, infatti, affermato: - che le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); - che può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01; Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016 - 01; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755 - 01). L'attendibilità e la portata indiziante della testimonianza del legale rappresentante della società costituitasi parte civile risulta essere stata apprezzata sia in ragione della sua intrinseca attendibilità per precisione e coerenza, sia unitamente agli altri elementi acquisiti e puntualmente passati in rassegna dalla sentenza impugnata. Il convincimento in merito all'identità del granulato discende dalla prova logica desumibile dalla valutazione complessiva delle caratteristiche della merce e delle anomalie sottostanti alle quattro operazioni di apparente vendita della stessa, sino a giungere alla Comap e, quindi, agli imputati, quali fornitori della merce alla Mepac. La creazione dell'apparenza di tali scambi - in quanto riferibili a società non a caso rivelatesi poi inattive e con assenza di incasso degli assegni/effetti in apparenza versati dalla Comap ovvero, in alternativa, con incasso dei titoli dalla Monplast, gestita di fatto dai medesimi imputati - si salda poi logicamente con l'ulteriore anomalia, successiva al momento in cui la Mepac avanza sospetti sulla regolarità della merce: ovvero la restituzione della stessa ad una sola delle ditte costituenti la "catena" dei fornitori, ovvero la CMP; senza che vi sia documentazione suscettibile di spiegarne plausibilmente la ragione, in via alternativa rispetto alla "mala fede" ritenuta in sentenza, quale esito del convergere di plurimi elementi. Di conseguenza, ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione di chi assume la veste di danneggiato dal reato è precluso a questa Suprema Corte, in ossequio al principio secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sez. 2, n. 46753 del 23/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 3. Parimenti inammissibili risultano le altre doglianze che il ricorrente muove alle ulteriori fonti di prova valorizzate dalle sentenze di merito ovvero le censure che richiamano l'asserita rilevanza dei compendi difensivi. Al riguardo, possono richiamarsi le puntuali e condivisibili osservazioni contenute nella requisitoria del Procuratore generale e nella memoria del patrono di parte civile. In particolare: 3.1. inammissibile per il mancato adeguato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, risulta la doglianza sull'omessa valutazione delle dichiarazioni del teste Menconi (tecnico aziendale della Polimeri che ebbe a svolgere l'accertamento sulla corrispondenza di quanto rinvenuto presso la Mapack e il materiale furtivamente sottratto): il quale, a dire del ricorrente (p. 8 del ricorso), «avrebbe chiarito che non sussisteva corrispondenza tra il campione esaminato e il clearflex 150 sequestrato». In realtà, al di là della mancata allegazione delle dichiarazioni del teste, dalla lettura della sentenza di primo grado (p. 8) non si ricava che il Menconi abbia escluso tale corrispondenza, riconducendosi al dichiarato del teste un giudizio espresso in termini di certezza in merito alla corrispondenza qualitativa tra prodotto sottratto a Polimeri ed il campione reimmesso in commercio, restituito alla società danneggiata dall'amministratore di Mepac. Peraltro, la stessa sentenza impugnata ha fondato la corrispondenza tra quanto rinvenuto e sottratto sulla plurima convergenza, anche di carattere logico, ravvisabile negli elementi in precedenza indicati, ritenendo non decisivi gli accertamenti tecnici svolti dal laboratorio del Menconi, così superandosi anche le obiezioni difensive in ordine al mancato espletamento di un accertamento tecnico ad opera del pubblico ministero ovvero peritale da ' LI parte del giudice, indagine istruttoria che la difesa non ha neppure allegato essere stata sollecitata; 3.2. inammissibili per genericità sono le doglianze sul travisamento dei dati del peso dei sacchi o del mancato rinvenimento della merce sottratta, con esclusione dei novecento chilogrammi sequestrati alla Mepac, sulla quale non vi sarebbe certezza alcuna. Tali deduzioni appaiono meramente ripropositive delle doglianze svolte in secondo grado e non appaiono confrontarsi adeguatamente con l'analitica confutazione delle stesse effettuata dalla Corte territoriale (cfr., ad es., p. 9 per il riferimento al dato decisivo del quantitativo complessivo ovvero, p. 11, alle considerazioni sull'anomala restituzione della merce dalla ditta Comap alla sola ditta CMP, risultata inattiva), oltre a parcellizzare indebitamente le fonti di prova; 3.3. inammissibili, sulla scorta dei medesimi rilievi, risultano anche le censure rivolte al ragionamento indiziario sulla ricostruzione dei rapporti commerciali tra le apparenti ditte fornitrici, di volta in volta, della merce in occasione delle successive vendite di cui sopra, volte - secondo la sentenza impugnata, alla luce delle argomentazioni sopra analizzate - ad ostacolare l'identificazione della merce di provenienza furtiva. Né sembra in tale contesto cogliere nel segno l'asserito omesso apprezzamento della deposizione della teste della difesa Farci, di cui appare implicitamente negata la rilevanza (cfr. p. 10); laddove il ricorrente pare limitarsi a ritenere apodittica l'affermazione della natura artificiosa delle citate operazioni nel loro complesso, senza addurre specifici e obbiettivi elementi in fatto in senso contrario; 3.4. quanto alla dedotta «ininfluenza delle circostanze che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. risultassero formalmente inattive o che nel loro oggetto sociale non fossero comprese la vendita e l'acquisto di materie plastiche, posto che è notorio nella prassi che molte ditte dimenticano di comunicare alla Camera di Commercio l'inizio dell'attività o la modifica dell'oggetto della stessa», si tratta di assunto generico e privo di sostanza, posto che è proprio il sistema di "cartiere", ovvero di sette società inattive, ad aver consentito ai ricorrenti il riciclaggio del polietilene sottratto a Polimeri; 3.5. quanto al dedotto travisamento delle prove costituite dalle testimonianze di Farci, Pavan e Ferrari, si tratta di censura inammissibile, sia per mancata allegazione, sia perché si tratta di deposizioni esaminate dal primo giudice e non invece richiamate in via esclusiva dalla Corte di appello, la quale ha fondato il proprio convincimento su altri pregnanti e decisivi elementi, in ossequio al principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze IO processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 4, n. 26600 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900 - 01). Peraltro, dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado, (vedi pp. 10 e ss.) risulta che le dichiarazioni di tali testimoni sono state compiutamente apprezzate, evidenziandosi, anche, come gli apporti conoscitivi da questi siano ben lungi dall'assumere carattere distonico rispetto alla tesi accusatoria; 3.6. generica e frutto di un'inammissibile rivalutazione dei fatti, è la tesi del ricorrente secondo cui il trasferimento finale del materiale al magazzino di [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe alcuna rilevanza: sul punto, i giudici del merito hanno infatti concordemente e logicamente evidenziato che si trattava invece di momento rilevante del delitto, poiché tale frangente ha segnato la definitiva sparizione del prodotto. 4. Inammissibili per genericità sono le doglianze in tema di trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma 3, cod. pen., ove si abbia riguardo alla congruità e alla correttezza in diritto della motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto (p. 11). Peraltro, per come osservato in premessa, si tratta della reiterazione delle richieste in punto di pena avanzate alla Corte d'appello. In ogni caso, risultano manifestamente infondate: - il ricalcolo della pena spetterebbe eventualmente al giudice del rinvio e non alla Corte di cassazione; - l'eventuale applicazione della circostanza attenuante di cui al terzo comma dell'art. 648-bis, invocata dal ricorrente, non inciderebbe sul tempo necessario a prescrivere il reato di riciclaggio, giusto il disposto dell'art. 157, comma 2, cod. pen. (peraltro, l'attenuante in parola non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto il delitto presupposto del riciclaggio - furto pluriaggravato - è punito con pena superiore ai 5 anni di reclusione); - la corretta applicazione, da parte del giudice del merito, della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., nei confronti di entrambi i ricorrenti, incide sul tempo necessario a prescrivere il reato a prescindere dall'esito del giudizio di bilanciamento con la richiesta attenuante, a differenza di quanto erroneamente evidenziato dal ricorrente, il quale peraltro, al pari del difensore del coimputato, non aveva proposto specifico motivo di appello in ordine all'applicazione della recidiva. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta l'omessa motivazione in punto di concorso del ricorrente nelle condotte di riciclaggio descritte in imputazione - è generico e/o manifestamente infondato. La Corte d'appello, infatti, anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado (ricorrendo l'ipotesi della c.d. doppia conforme, la sentenza impugnata si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella del primo giudice costituendo un unico complesso argomentativo; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 - 01), ha compiutamente dato conto degli elementi in forza dei quali si è ricavata l'esistenza di una reale partecipazione del ricorrente all'operazione di riciclaggio, precisando sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività realizzate dall'altro concorrente. La sentenza impugnata ha, anzitutto, descritto nelle motivazioni la centralità del ruolo ricoperto nella vicenda dal ricorrente, il quale «si è occupato in prima persona delle trattative, ed anche della restituzione del granulato alla CMP (società inattiva), collaborando nell'intera vicenda con [OSCURATO:PERSONA]» (p. 10). Tale affermazione si salda con le approfondite motivazioni della sentenza del Tribunale, le quali hanno diffusamente illustrato gli elementi probatori da cui si evinceva il concorso volontario del [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte di riciclaggio del polietilene di proprietà della società Polimeri. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono richiamarsi alcuni passaggi di spiccato rilievo di tale decisione, per come evidenziati nella memoria redatta dal patrono di parte civile: - la negoziazione tra Comap di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Veplast, primo anello della catena di rivendita del polietilene, «era avvenuta, come di consueto, con [OSCURATO:PERSONA], un esponente della stessa Comap s.r.I.» (sent. primo grado, p. 10); - [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di simulare, di concerto con [OSCURATO:PERSONA], di aver acquistato lecitamente il polietilene attraverso un'operazione commerciale in realtà fittizia, e in particolare per il tramite dell'incasso di assegni da parte «del socio del [OSCURATO:PERSONA] - oltre che suo alter ego se non vero e proprio dominus della [OSCURATO:SOCIETA]. - l'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA], questa volta nella qualità di legale rappresentante della Newplast s.r.I., una società che però non era mai stata attiva» (sent. primo grado, p. 11); 1 - allo stesso modo [OSCURATO:PERSONA] ha creato un'apparenza di regolarità dell'acquisto del prodotto, simulando che lo stesso fosse stato venduto a Comap dalla ditta [OSCURATO:PERSONA], società il cui amministratore - tale [OSCURATO:PERSONA] - ha ammesso in dibattimento «di essere stato avvicinato dal [OSCURATO:PERSONA], prima, e dal suo socio Luca ([OSCURATO:PERSONA] ndr) poi per l'intestazione di questa ditta che avrebbe dovuto occuparsi del commercio di materie plastiche: in pratica, ha chiarito però il teste, la sua attività si risolse nel mettere 'a comando' delle firme su atti di cui egli sconosceva del tutto il contenuto. [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe ripagato per il favore con delle elargizioni una tantum di 50, 100 euro» (sent. primo grado, pp. 12-13); - inoltre, che la gestione di Comap fosse nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] oltreché di [OSCURATO:PERSONA] è emerso da molteplici deposizioni testimoniali illustrate nelle motivazioni della sentenza di primo grado: si tenga presente quanto riferito dai testi [OSCURATO:PERSONA] (sent. primo grado, p. 13) e [OSCURATO:PERSONA] (p. 14), il quale peraltro «ha confermato di aver eseguito per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. il trasporto di 27.933 kg di polietilene verso la CMP di Ospitaletto, precisando anzi che nell'occasione egli era stato accompagnato da [OSCURATO:PERSONA]» (p. 14). Si è, dunque, fatto riferimento ad un complesso di elementi di carattere convergente e coincidente che rendono ascrivibile anche al ricorrente l'ideazione, la programmazione e l'esecuzione delle operazioni di riciclaggio, non assumendo rilievo, nel caso in esame, la circostanza che il catalogo degli atti menzionati nel capo di imputazione sia riferibile al correo, posto che la Corte di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, ha affermato che il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale, fermo restando l'obbligo del giudice di merito di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (Sez. 4, n. 1236, del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755 - 01). E tale dovere motivazionale risulta essere stato, per come sopra osservato, pienamente assolto dal giudice del merito. 5.2. Il secondo motivo - che lamenta la violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di riciclaggio e, in ipotesi, la mancata riqualificazione in ricettazione - è manifestamente infondato. 5.2.1. L'elemento oggettivo del reato risulta integrato dal compimento di chiare operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della merce di provenienza furtiva, attraverso l'artificiosa creazione di documentazione attestante la regolare ricezione della merce e la successiva rivendita a terzi. Si tratta di condotte volte a far perdere le tracce della titolarità, della origine e della destinazione della merce di provenienza delittuosa, al fine di reimmetterla "pulita" nel mercato mediante la cessione a terzi. Al riguardo, questa Corte, ha affermato che il reato in esame, a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, è integrato dal compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del compendio proveniente da delitto (Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, Atzori, Rv. 254050 - 01; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, P.G. in proc. Venuti, Rv. 271530 - 01). 5.2.2. Con riguardo alla sussistenza di diretti elementi di coinvolgimento materiale del ricorrente nelle operazioni illecite contestate si rimanda a quanto osservato al precedente motivo (sub 5.1). 5.2.3. Quanto all'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza, può riproporsi la memoria del patrono di parte civile che ha richiamato le risultanze istruttorie evocate a proposito dell'imputato dalle sentenze di merito, chiaramente indicative del contributo consapevole e volontario offerto dal ricorrente alle condotte di riciclaggio. In particolare, si è evidenziato: - che il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto di Comap, società che ha gestito la rivendita del polietilene; - che il ricorrente si occupò personalmente della negoziazione della merce con Veplast s.r.I., primo anello della catena di reimmissione in commercio del prodotto trafugato a Polimeri; - [OSCURATO:PERSONA] era inoltre rappresentante legale e gestore di fatto delle società - cartiere amministrate da soggetti che, sentiti in dibattimento, hanno confermato il proprio ruolo di prestanome conferitogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - che avevano simulatamente venduto il prodotto a Comap al fine di occultare la provenienza delittuosa del medesimo: pertanto il [OSCURATO:PERSONA] contribuì in modo decisivo alla creazione del sistema di società fittizie teso a dissimulare l'origine delittuosa del polietilene; - era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnare l'autotrasportatore [OSCURATO:PERSONA] verso la CMP di Ospitaletto; dalla sede di tale società il materiale veniva infine dirottato, sempre da Tessaro accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], presso un magazzino poco distante ed a seguito di questi spostamenti scompariva definitivamente. 5.2.4. L'invocata riqualificazione del fatto in ricettazione - al di là del rilievo che trattasi di doglianza non dedotta con i motivi di appello che involge accertamenti di fatto - risulta, pertanto, manifestamente infondata, essendo emerso come il ricorrente, lungi dall'essersi limitato ad entrare nella disponibilità di un compendio furtivo che poi ha offerto in vendita, abbia concorso, previa intesa con il coimputato, nella creazione di un meccanismo volto a far perdere le tracce di quella provenienza, al fine di reimmettere sul mercato un bene apparentemente lecito che poteva, per tale ragione, formare oggetto di regolari contrattazione di vendita. 5.3. Il terzo motivo - che lamenta la violazione di legge in relazione all'art 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della provenienza delittuosa della merce, è manifestamente infondato, potendosi al riguardo richiamare quanto evidenziato a proposito del motivo comune dedotto dal coimputato, con la precisazione, però, che, contrariamente a quanto dal ricorrente affermato «secondo cui non è stato effettuato alcun sequestro del granulato ma soltanto documentazione contabile e amministrativa [...]», una porzione del polietilene venduto dai due imputati, tramite la Comap, era stato riconsegnato alla Polimeri dall'amministratore della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva nutrito sospetti sulla genuinità del prodotto, venendo poi sequestrato dalla Guardia di finanza (p. 8 della sentenza di primo grado). 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro quattromila in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). 7. Vanno, altresì, condannati i ricorrenti alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendosi conto dell'attività defensionale svolta, del contributo fornito con la memoria presentata, della nota spese allegata e della tariffa legale. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell
Sentenza Cassazione n. 07797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris