CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto che ne ha affermato la responsabilità in ordine al diverso reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione ed C 6.000,00 di multa. Il ricorrente deduce vizi di legge e cumulativi di motivazione in ordine alla lamentata assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a sostegno della condanna. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, che non si coniugano con l'enunciazione di specifiche richieste né indicano ragioni di diritto o dati di fatto atte a sostenerle. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 nov mbre 2021 Il consiglier estensore Il