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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00214/2026

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iggia avrebbe dovuto essere assunta in data 3.10.2011, due mesi e venti giorni prima rispetto all’assunzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ha liquidato il relativo danno. 4.In riforma di tale sentenza la Corte di Appello di Milano, decidendo sugli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’Università degli Studi dell’Insubria, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’assunzione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha condannato l’Università degli Studi dell’Insubria al risarcimento del danno, nella misura di € 6240,00oltre interessi dal dovuto al saldo.

5. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l’INPS ed ha osservato che la graduatoria del concorso approvata con D.D. n. 12562 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data dell’assunzione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era scaduta.

6. Ha rilevato che essendo scaduta in data 1.1.2011 la graduatoria di cui al D.D. n. 12562 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Università aveva poi correttamente attinto dalla graduatoria di merito in cui era inserita la [OSCURATO:PERSONA] (aveva assunto [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la stessa [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

7. Ha tuttavia ritenuto che l’Università, nell’effettuare detto scorrimento , aveva erroneamente applicato la riserva di posti al 50%, ancorché la riserva operi nell’ambito del singolo bando di concorso e limitatamente ai posti messi a concorso; hapoi rilevato che l’errato scorrimento aveva comportato l’assunzione della [OSCURATO:PERSONA] con un ritardo di tre mesi e 22 giorni rispetto al dovuto.

8. Avverso tale sentenza l’Università degli Studi dell’Insubria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustratida memoria.

9. [OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere concontroricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 52, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 24 d.lgs. n. 150/2009, dell’art. 5, commi 1, 3, nonché dell’art. 15, comma 7, D.P.R. n. 487/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in quanto non ha esposto le ragioni in forza delle quali in sede di scorrimento della graduatoria non sarebbe applicabile il criterio della riserva.

Sostiene che lo scorrimento della graduatoria segue le regole generali previste per la procedura concorsuale e contenute nell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, nell’art. 24 d.lgs. n. 150/2009, nonché negli artt. 5 e 15 del D.P.R. n. 487/1994.

Evidenzia che lo scorrimento avrebbe dovuto essere effettuato nel rispetto delle caratteristiche dei posti per i quali il concorso era stato bandito, e dunque nel rispetto del profilo bandito, dei requisiti e della riserva indicata e predeterminata nel bando.

2. La censura è infondatanella parte in cui lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha dato contezza delle ragioni in forza delle quali ha escluso che la riserva sia applicabilein sede di scorrimento della graduatoria.

Hainfatti ritenuto che dalla lettura congiunta degli artt. 24 d.lgs. n. 150/2009 e 52, comma 1bis, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 62 d.lgs. n. 150/2009 emerga chiaramente come la riserva operi nell’ambito del singolo bando di concorso e limitatamente ai posti messi a concorso; ha inoltre rilevato che le norme riguardanti lo scorrimento della graduatoria non prevedono nulla di specifico nell’ipotesi di una quota di riserva prevista nel bando di concorso, né una riserva a favore di tutti gli idonei presenti nella graduatoria.

Nella restante parte la censura è invece fondata.

Questa Corte ha da tempo affermato che la natura stessa dello scorrimento porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo; ne consegue che, una volta che l’Amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché con l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (Cass.

S.U. n. 16728/2012).

Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l’intera sequenza concorsuale, ma occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall’Amministrazione (v.

Cass. n. 14732/2024).

Riguardo alla quota di riserva per i disabili, questa Corte ha in particolare chiarito che la scelta dell’Amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché anche per tale scorrimento si pone l’obbligo di rispettare la quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999, ferma restando la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall’Amministrazione (Cass. n. 19849/2025).

Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, secondo cui la riserva opera solo nell’ambito del singolo bando e non deve essere invece applicata in caso di scorrimento.

3. Deve pertanto ritenersi assorbitoil secondo motivo del ricorso principale , proposto in via subordinata, con cui il ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato che dal 23.12.2010 i punti organico erano terminati.

4. Con l’unico motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma. 4 cod. proc. civ., dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 24 d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 91, comma quarto, d.lgs. n. 267/2000, per avere la Corte territoriale erroneamente quantificato il ristoro facendolo decorrere dal 1.9.2011 anziché dal 23.12.2010.

Lamenta, al riguardo, l’omessa motivazione sul terzo motivo di appello, avente ad oggetto il mancato accoglimento della domanda risarcitoria con decorrenza dal 23.12.2010, data dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assunta al posto di [OSCURATO:PERSONA].

Addebita alla Corte territoriale di non avere compreso la ragione della censura; evidenzia che la sentenza impugnata non ha chiarito la modalità con cui si era reso vacante il posto coperto dalla Pozzi.

Sostiene che la graduatoria precedente non erautilizzabile per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del relativo concorso. 5.La censura è inammissibile.

Dalla sentenza impugnata non risulta che con il terzo motivo di appello la [OSCURATO:PERSONA] avesse lamentato che il posto per il quale è stata utilizzata la graduatoria approvata in data 12.2.2008 era stato istituito o trasformato successivamente, e la censura, nel prospettare l’omessa motivazione, non assolve compiutamente agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.,in quanto non trascrive gli atti dei gradi di merito in cui sarebbe stata dedotta tale questione, né lilocalizza.

Peraltro la Corte territoriale ha spiegato chiaramente la ragione del mancato accoglimento del motivo di ricorsoin questione, per come inteso, consistente nel fatto che la graduatoria dalla quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta aveva data anteriorerispetto a quella della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed era ancora vigente alla data del 23 dicembre 2010, circostanza peraltro confermata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA].

6. Va dunque accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e va dichiarato inammissibile l’appello incidentale.

La sentenza impugnata vadunque cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda originariamente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] va rigettata.

7. Il diverso esito dei gradi di meritoe il successivo intervento della pronuncia di questa Corte sopra richiamata (Cass. n. 19849/2025), rispetto all’instaurazione del giudizio, giustifica no la compensazione delle spese dell’intero processo.

8. Sussistonole condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione, assorbito il secondo motivodel ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese dell’intero processo; dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iggia avrebbe dovuto essere assunta in data 3.10.2011, due mesi e venti giorni prima rispetto all’assunzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ha liquidato il relativo danno. 4.In riforma di tale sentenza la Corte di Appello di Milano, decidendo sugli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dall’Università degli Studi dell’Insubria, ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’assunzione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ha condannato l’Università degli Studi dell’Insubria al risarcimento del danno, nella misura di € 6240,00oltre interessi dal dovuto al saldo. 5. La Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l’INPS ed ha osservato che la graduatoria del concorso approvata con D.D. n. 12562 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data dell’assunzione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non era scaduta. 6. Ha rilevato che essendo scaduta in data 1.1.2011 la graduatoria di cui al D.D. n. 12562 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Università aveva poi correttamente attinto dalla graduatoria di merito in cui era inserita la [OSCURATO:PERSONA] (aveva assunto [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la stessa [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 7. Ha tuttavia ritenuto che l’Università, nell’effettuare detto scorrimento , aveva erroneamente applicato la riserva di posti al 50%, ancorché la riserva operi nell’ambito del singolo bando di concorso e limitatamente ai posti messi a concorso; hapoi rilevato che l’errato scorrimento aveva comportato l’assunzione della [OSCURATO:PERSONA] con un ritardo di tre mesi e 22 giorni rispetto al dovuto. 8. Avverso tale sentenza l’Università degli Studi dell’Insubria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustratida memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere concontroricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 52, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 24 d.lgs. n. 150/2009, dell’art. 5, commi 1, 3, nonché dell’art. 15, comma 7, D.P.R. n. 487/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, in quanto non ha esposto le ragioni in forza delle quali in sede di scorrimento della graduatoria non sarebbe applicabile il criterio della riserva. Sostiene che lo scorrimento della graduatoria segue le regole generali previste per la procedura concorsuale e contenute nell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, nell’art. 24 d.lgs. n. 150/2009, nonché negli artt. 5 e 15 del D.P.R. n. 487/1994. Evidenzia che lo scorrimento avrebbe dovuto essere effettuato nel rispetto delle caratteristiche dei posti per i quali il concorso era stato bandito, e dunque nel rispetto del profilo bandito, dei requisiti e della riserva indicata e predeterminata nel bando. 2. La censura è infondatanella parte in cui lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha dato contezza delle ragioni in forza delle quali ha escluso che la riserva sia applicabilein sede di scorrimento della graduatoria. Hainfatti ritenuto che dalla lettura congiunta degli artt. 24 d.lgs. n. 150/2009 e 52, comma 1bis, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 62 d.lgs. n. 150/2009 emerga chiaramente come la riserva operi nell’ambito del singolo bando di concorso e limitatamente ai posti messi a concorso; ha inoltre rilevato che le norme riguardanti lo scorrimento della graduatoria non prevedono nulla di specifico nell’ipotesi di una quota di riserva prevista nel bando di concorso, né una riserva a favore di tutti gli idonei presenti nella graduatoria. Nella restante parte la censura è invece fondata. Questa Corte ha da tempo affermato che la natura stessa dello scorrimento porta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui si pretende di realizzare lo scorrimento medesimo; ne consegue che, una volta che l’Amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendo allo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nella sostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con identificazione degli ulteriori vincitori, ancorché con l’utilizzazione dell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la c.d. lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione della graduatoria, che individua i soggetti da assumere (Cass. S.U. n. 16728/2012). Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento si riattiva l’intera sequenza concorsuale, ma occorre considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall’Amministrazione (v. Cass. n. 14732/2024). Riguardo alla quota di riserva per i disabili, questa Corte ha in particolare chiarito che la scelta dell’Amministrazione di avvalersi dello scorrimento della graduatoria degli idonei di un precedente concorso per la copertura di posti vacanti equivale, a tutti gli effetti, alla determinazione di procedere a nuove assunzioni, sicché anche per tale scorrimento si pone l’obbligo di rispettare la quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999, ferma restando la necessità di considerare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazione assunta dall’Amministrazione (Cass. n. 19849/2025). Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, secondo cui la riserva opera solo nell’ambito del singolo bando e non deve essere invece applicata in caso di scorrimento. 3. Deve pertanto ritenersi assorbitoil secondo motivo del ricorso principale , proposto in via subordinata, con cui il ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale considerato che dal 23.12.2010 i punti organico erano terminati. 4. Con l’unico motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma. 4 cod. proc. civ., dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 24 d.lgs. n. 150/2009 e dell’art. 91, comma quarto, d.lgs. n. 267/2000, per avere la Corte territoriale erroneamente quantificato il ristoro facendolo decorrere dal 1.9.2011 anziché dal 23.12.2010. Lamenta, al riguardo, l’omessa motivazione sul terzo motivo di appello, avente ad oggetto il mancato accoglimento della domanda risarcitoria con decorrenza dal 23.12.2010, data dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere assunta al posto di [OSCURATO:PERSONA]. Addebita alla Corte territoriale di non avere compreso la ragione della censura; evidenzia che la sentenza impugnata non ha chiarito la modalità con cui si era reso vacante il posto coperto dalla Pozzi. Sostiene che la graduatoria precedente non erautilizzabile per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del relativo concorso. 5.La censura è inammissibile. Dalla sentenza impugnata non risulta che con il terzo motivo di appello la [OSCURATO:PERSONA] avesse lamentato che il posto per il quale è stata utilizzata la graduatoria approvata in data 12.2.2008 era stato istituito o trasformato successivamente, e la censura, nel prospettare l’omessa motivazione, non assolve compiutamente agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.,in quanto non trascrive gli atti dei gradi di merito in cui sarebbe stata dedotta tale questione, né lilocalizza. Peraltro la Corte territoriale ha spiegato chiaramente la ragione del mancato accoglimento del motivo di ricorsoin questione, per come inteso, consistente nel fatto che la graduatoria dalla quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era stata assunta aveva data anteriorerispetto a quella della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ed era ancora vigente alla data del 23 dicembre 2010, circostanza peraltro confermata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. 6. Va dunque accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e va dichiarato inammissibile l’appello incidentale. La sentenza impugnata vadunque cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda originariamente proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] va rigettata. 7. Il diverso esito dei gradi di meritoe il successivo intervento della pronuncia di questa Corte sopra richiamata (Cass. n. 19849/2025), rispetto all’instaurazione del giudizio, giustifica no la compensazione delle spese dell’intero processo. 8. Sussistonole condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la parte ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale per quanto di ragione, assorbito il secondo motivodel ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese dell’intero processo; dà atto della sussistenza dell’obbligo per la parte ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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