CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, pronunciata il 17 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel delitto di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio della motivazione in ordine alla prova della compartecipazione del prevenuto a titolo di concorso nel delitto di truffa contestato nonché in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è costituito da mere censure in punto di fatto non consentite in sede di legittimità e, peraltro, inerenti profili già adeguatamente vagliati e disattesi, con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi, dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato come la cessione della Sim utilizzata per la realizzazione della frode costituisse elemento idoneo a fondare il coinvolgimento del prevenuto nell'operazione, dovendosi questo necessariamente rappresentare l'illecito a titolo di dolo eventuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 I Consigliere Estensore Il Presidente