CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2024
Cassazione n. 17734/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente f-o ro o "' "' Q) E llJ SENTENZA ;:s z llJ o ~ o 0::: Sul ricorso proposto da: ~ o m BOGHIAN [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] .9 "' E avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]: 1'- visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; "' Q) "' t--Q) udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1'-t- Q) Q) oo.c ~ 1' lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore <D "' CD "O CD Cll " Q) CD"" ~"' [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio "'"(!) .. "O ·;::..;;t Cii "' dell'ordinanza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] N cn "' T""":it per l'ulteriore corso; t3 :gi Q) ocn w~ g;<( -'O [OSCURATO:PERSONA] :3@ O O~ o::-' o_<( cnO f-::J l. Con ordinanza del 17/11/2024, la Corte d'Appello di Roma ha dichiarato ::JO o:: o:: f--0.. inammissibile l'appello proposto nell'interesse di BOGHIAN [OSCURATO:PERSONA] m o::J t/i o 0:: avverso la sentenza emessa in data 20/05/2024 con il Tribunale di Roma lo aveva ~ f- w ~ o Cci condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, <( Sl r:::J ~ <( E d.P.R. n. 309 del 1990. l!Jl!J oZ 0:: 2. Ricorre per cassazione il BOGHIAN, a mezzo del proprio difensore, z:;!; <(O:: z:::;; w <t: deducendo che, diversamente da quanto osservato dalla Corte territoriale o <( f-z (secondo cui l'appello sarebbe stato proposto in data 17/11/2024), l'impugnazione ~ Cl :3 --' [OSCURATO:PERSONA] ~ ~ u:::u::: E E era stata ritualmente trasmessa all'indirizzo PEC istituzionale indicato per il deposito degli atti indirizzati alla ottava Sezione del Tribunale di Roma. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per l'ulteriore corso, condividendo i rilievi difensivi imperniati sulla presentazione dell'appello a mezzo PEC. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dall'esame del fascicolo processuale, emerge che da un lato che il BOGHIAN era stato condannato dal Tribunale di Roma in data 20/05/2024, con sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, priva di indicazione di termini per il deposito della motivazione diversi da quello ordinario di quindici giorni: termine rispettato dal Giudice dibattimentale (essendo il deposito avvenuto in data 28/05/2024), con conseguente scadenza del termine di trenta giorni per proporre impugnazione, ai sensi degli artt. 544, comma 2 e 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., alla data del 04/07/2024. Altrettanto pacifico, d'altro lato, è il fatto che l'impugnazione è stata presentata a mezzo PEC, dal difensore del BOGHIAN, in data 14/07/2024 (e non in data 14/11/2024, come erroneamente indicato nell'ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte territoriale). Al di là di tale refuso, deve ritenersi quindi corretta l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, proposto in data successiva allo scadere del termine per la presentazione. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cosi deci