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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13573/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., del tutto generico e sostanzialmente finalizzato a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, e, quanto al secondo, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, perché, non specificamente dedotto in appello e, comunque, perché manifestamente infondato, essendo l'imputato gravato da una precedente condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e euro 50.000 di multa (cfr., certificato penale in atti); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., del tutto generico e sostanzialmente finalizzato a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale, e, quanto al secondo, relativo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, perché, non specificamente dedotto in appello e, comunque, perché manifestamente infondato, essendo l'imputato gravato da una precedente condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e euro 50.000 di multa (cfr., certificato penale in atti); rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 13573/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris