CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12653 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 7 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l.; - intimata - Oggetto: compensazione e rimborsi –limite massimo -sanzione - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Bari, n. 2740/24/2016, depositata in data16 novembre 2016; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 23 giugno 2 02 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. un atto di contestazione delle sanzioni per avere, negli anni 2009, 2010 e 2011, effettuato compensazioni e ottenuto rimborsi in misura superiore al limite massimo previsto per legge; avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi; in particolare, il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per l’anno 2010 e ridotto le sanzioni al 10% per gli anni 2009 e 2011; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Bari, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che nessuna previsione normativa sanzionasse l o sforamento del limite massimo di crediti compensabili o da richiedere a rimborso; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato adue motivi di censura; la società è rimasta intimata; considerato chesussistono i presupposti per la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, comma quinto, cod. proc. civ.; P.Q.M. La Corte:dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.