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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 19580/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il medesimo atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto tentato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. per mancata concessione di termine a difesa all'udienza del 27 gennaio 2022, è inammissibile perché la relativa eccezione di nullità non è stata tempestivamente sollevata dal difensore presente a quell'udienza ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. («La mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio — in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore —, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione», cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., involge, in parte, profili in fatto e, nel resto, è manifestamente infondatc, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui: «Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e Si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663); mentre la circostanza che, nel caso di specie, un addetto alla vigilanza si fosse accorto della sottrazione, ha inciso, correttamente, sulla qualificazione dell fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen. (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, P:v. 261186); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il medesimo atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto tentato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. per mancata concessione di termine a difesa all'udienza del 27 gennaio 2022, è inammissibile perché la relativa eccezione di nullità non è stata tempestivamente sollevata dal difensore presente a quell'udienza ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen. («La mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio — in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore —, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione», cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., involge, in parte, profili in fatto e, nel resto, è manifestamente infondatc, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui: «Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e Si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663); mentre la circostanza che, nel caso di specie, un addetto alla vigilanza si fosse accorto della sottrazione, ha inciso, correttamente, sulla qualificazione dell fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen. (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, P:v. 261186); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammen
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