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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 15381/2026

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ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;rilevato che il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, in funzione di giudicedell’esecuzione - con il provvedimento indicato in epigrafe - ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza exart. 444 cod. proc. pen., del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del21/06/2018, divenuta irrevocabile il 06/10/2018, con la quale gli era stata applicata la pena dianni due di reclusione ed euro seicento di multa, per i reati di cui agli artt. 648-bis e 489 cod.pen., commessi in Stornarella il 15/12/2015, per aver egli posto in essere - entro ilquinquennio successivo alla concessione del suddetto beneficio – un nuovo episodiodelittuoso ex art. 334 cod. pen. (fatto commesso in Torrevecchia, il 31/08/2019), per il qualeha riportato condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trenta di multa, inflittaglicon sentenza del Tribunale di Chieti in composizione monocratica del 23/01/2023, passata ingiudicato il 04/05/2025;rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha propostoricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizio ex art. 606, comma1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 674 cod. proc. pen. e168 cod. pen.;rilevato che la difesa ha presentato memoria, in vista dell’odierna udienza;ritenuto che la difesa prospetta enunciati ermeneutici in evidente conflitto con il datonormativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, venendo in rilievo una revoca didiritto del beneficio della sospensione condizionale, per esser stato commesso un nuovodelitto - entro il periodo di operatività della sospensione, decorrente dal passaggio ingiudicato della prima sentenza di condanna sospesa - a pena che, cumulata a quellaprecedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti dettati dall’art. 163 cod. proc. pen.;ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;rilevato che il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, in funzione di giudicedell’esecuzione - con il provvedimento indicato in epigrafe - ha revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza exart. 444 cod. proc. pen., del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del21/06/2018, divenuta irrevocabile il 06/10/2018, con la quale gli era stata applicata la pena dianni due di reclusione ed euro seicento di multa, per i reati di cui agli artt. 648-bis e 489 cod.pen., commessi in Stornarella il 15/12/2015, per aver egli posto in essere - entro ilquinquennio successivo alla concessione del suddetto beneficio – un nuovo episodiodelittuoso ex art. 334 cod. pen. (fatto commesso in Torrevecchia, il 31/08/2019), per il qualeha riportato condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed euro trenta di multa, inflittaglicon sentenza del Tribunale di Chieti in composizione monocratica del 23/01/2023, passata ingiudicato il 04/05/2025;rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha propostoricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizio ex art. 606, comma1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione agli artt. 674 cod. proc. pen. e168 cod. pen.;rilevato che la difesa ha presentato memoria, in vista dell’odierna udienza;ritenuto che la difesa prospetta enunciati ermeneutici in evidente conflitto con il datonormativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, venendo in rilievo una revoca didiritto del beneficio della sospensione condizionale, per esser stato commesso un nuovodelitto - entro il periodo di operatività della sospensione, decorrente dal passaggio ingiudicato della prima sentenza di condanna sospesa - a pena che, cumulata a quellaprecedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti dettati dall’art. 163 cod. proc. pen.;ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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