CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24222/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03WTYQM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05JEASZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 del TRIBUNALE di VERONA[51—a-to a v-N7go flé-T.Sart% udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Verona in relazione a tentativo di furto aggravato. Gli deducono vizio di violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione degli elementi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Va dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare i vizi lamentati non rientrano tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione. 3. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] i