CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29114/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cosenza, decidendo ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio di un coltello, operato in relazione al reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, contestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce violazione di legge, anche sotto il profilo della totale inconsistenza, e mera apparenza, della motivazione, con riguardo: - al rilievo dell'esistente adeguata enunciazione, nel decreto di sequestro, della finalità probatoria perseguita, in rapporto all'accertamento dei fatti, con l'apposizione del vincolo; - alla identificabilità del coltello quale corpo del reato, o cosa al reato pertinente; - al fumus di commissione del reato stesso; 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, alla stregua delle considerazioni che seguono. 2. Non vi è dubbio che il sequestro probatorio - finanche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, e il coltello fatto oggetto di porto ingiustificato lo è per definizione, rispetto al reato di cui all'art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 - debba essere ab origine sorretto, a pena di nullità, da una autonoma motivazione, ancorché sinteticamente enunciata, sulla finalità perseguita, in rapporto all'accertamento dei fatti, con l'apposizione del vincolo (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). Nella specie, il Tribunale del riesame ha positivamente riscontrato l'esistenza e l'adeguatezza della motivazione in discorso, contenuta nel decreto di convalida, e, nel fare ciò, non è incorso in alcun errore di diritto, né si è trincerato dietro argomentazioni solo apparenti (i soli profili in relazione ai quali può esercitarsi, in materia, il sindacato di questa Corte: tra le molte, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Il decreto di convalida, in effetti, richiama la necessità di procedere ad accertamenti tecnici sull'arma bianca, al fine di valutarne le caratteristiche e, in particolare, la potenzialità lesiva. Tale enunciazione è congruamente rappresentativa dell'esigenza di assicurazione al processo della fonte di prova per la durata dei predetti accertamenti. Il decreto di convalida richiama altresì, ineccepibilmente, l'assoggettabilità dell'arma bianca a confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152; circostanza che, di per sé, si configura come ostativa alla restituzione (art. 324, comma 7, cod. proc. pen., e Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690-01). 3. Quanto al fumus di commissione del reato, il Tribunale del riesame spende argomentazioni assolutamente plausibili, perfettamente idonee a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice stesso, facendo rilevare che il coltello appariva potenzialmente atto all'offesa alla persona e che il suo porto non venne, al momento del controllo, in alcun modo giustificato. Ogni approfondimento ulteriore è riservato all'eventuale futuro giudizio, in base al principio per cui, in sede di riesame di misura reale, non è necessaria una verifica approfondita della penale responsabilità, bastando l'astratta configurabilità del crimine ipotizzato, con riferimento, rispetto al sequestro probatorio, alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto (tra le altre, Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542-01). 4. Il ricorso è conclusivamente respinto. Le spese debbono porsi a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame