CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
composizione: OggettoDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] SOPRAVVENUTAEDIFICABILITÀOBBLIGO DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] DICHIARAZIONEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 27420/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 27420/2021 R.G., propostoSarchiola Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Morrone e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio inRoma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec percomunicazioni e notifiche del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario, constudio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifichedel presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]),elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma delmedesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 19marzo 2021, n. 2463/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del terzo motivo e l’assorbimento dei restantimotivi di ricorso;dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e ilcontroricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 19marzo 2021, n. 2463/04/2021, la quale, in controversia suimpugnazione dell’avviso di accertamento n. 0000203R116 del2 ottobre 2017 – in rettifica ed integrazione dell’avviso diaccertamento n. 0000203A0161 del 19 settembre 2016 - peromessa dichiarazione dell’ICI relativa all’anno 2011, nellamisura di € 7.123,00, in relazione ad un terreno ubicato inAvellino alla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello propostoin via principale dal medesimo e l’appello proposto in viaincidentale dal Comune di Avellino avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellinoil 13 settembre 2018, n. 898/01/2018, con compensazionedelle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sulrilievo: a) che l’ente impositore non era incorso in decadenza,trattandosi di atto meramente ricognitivo di precedente; b) cheNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’area doveva considerarsi edificabile in base alla destinazionedesumibile dallo strumento urbanistico generale del Comune diAvellino, indipendentemente dall’adozione degli strumentiurbanistici attuativi; c) che l’omessa comunicazione alcontribuente della sopravvenuta edificabilità dell’area (inconseguenza dell’adozione del P.U.C. nell’anno 2008) noninficiava la validità dell’atto impositivo; d) che quest’ultimo eracongruamente motivato; e) che non vi era stata doppiaimposizione, in quanto l’atto successivo aveva integrato emodificato il precedente, riducendo il quantum debeatur.3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso.4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causaa nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - inconsiderazione della rilevanza decisoria e della valenzanomofilattica - della questione controversa sulla«indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13,comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per laspecifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricoloin area edificabile a seguito di mutamento della destinazioneurbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nellapreparazione e nell’adozione del P.U.C.».5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienzaRAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sette motivi.2. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026erroneamente ritenuto, con motivazione meramenteapparente, dal giudice di secondo grado che l’ente impositorenon fosse incorso in decadenza nell’emanazione ex novodell’atto impositivo in sede di autotutela sostitutiva,configurandosi la fattispecie di «riduzione, in autotutela,dell’importo recato dal primo avviso», giacché «la riduzione delquantum presente nella originaria pretesa impositiva, difatti, èstata determinata confermando i presupposti impositivipresenti nel primo avviso di accertamento, che non è statotravolto dal successivo atto di rettifica in quanto esso permanenei suoi ulteriori effetti non caducati; come riconosciuto dalprimo giudice, l’atto di rettifica non integra una “nuova”pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa “minore”, che nonnecessita neppure di una forma o di una motivazioneparticolare».2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Al di là dell’erronea enunciazione di un’inammissibile“interruzione” del termine decadenziale (forse impropriamenteriferibile all’esercizio tempestivo del potere impositivo), lasentenza impugnata – attraverso il richiamo ragionato di unpasso condiviso della decisione di prime cure - hacorrettamente ritenuto che il termine quinquennale didecadenza non fosse decorso in relazione all’atto sostitutivo inautotutela.2.3 Difatti, in tema di accertamento delle imposte, lamodificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprimeuna nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quellaoriginaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revocaparziale di quello precedente, che non deve rispettare iltermine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass.,Sez. 6^-5, 8 giugno 2016, n. 11699; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprileNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/20262021, n. 9215; Cass., Sez. Trib., 4 maggio 2023, n. 11696).Ad ogni modo, l’autotutela sostitutiva comporta che la pretesaimpositiva si concentra e si trasfonde nell’atto impositivosuccessivo, rispetto al quale soltanto il contribuente può farvalere le proprie doglianze. Per cui, l’eventuale impugnazionedel contribuente dovrà riguardare il nuovo atto e non più,evidentemente, quello originario ormai ritirato, essendoirrilevante che il nuovo atto sia adottato per una maggiorepretesa impositiva (c.d. autotutela in malam partem) (daultima: Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051).3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato rigettatol’appello del contribuente con motivazione assolutamentecarente o meramente apparente in relazione alla presunta“tempestività” dell’azione impositiva.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Riqualificato il vizio denunciato secondo il paradigmatipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. (inrelazione al tenore della censura), si rammenta che l’art. 36,comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sullafalsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.(nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) devecontenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fattoe di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentoNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).3.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenzaimpugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logicagiuridica, contenendo una sufficiente illustrazione delle ragionisottese al rigetto del motivo di appello circa la presuntadecadenza dall’esercizio del potere impositivo (ancheesposte dal giudice di prime cure).Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/20264. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazionee/o falsa applicazione degli artt. 112, 161, primo comma, e132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., nonché omessoesame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto, con motivazionemeramente apparente, dal giudice di secondo grado,omettendo, comunque, di pronunciarsi sui relativi motivi diappello, che l’atto impositivo fosse stato tempestivamenteemanato e adeguatamente motivato in relazione al valorevenale del terreno (all’esito della riduzione in autotutelasostitutiva).4.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.4.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile sotto dupliceprofilo.Anzitutto, vi è la preclusione sancita dall’art. 348-ter, quintocomma, cod. proc. civ. in dipendenza della c.d. “doppiaconforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondogrado).Inoltre, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui lasentenza impugnata non avrebbe tenuto conto ai fini delladecisione, essendo stato precisato che «Il vizio viene fattoautonomamente valere sulla base delle sopra esposteargomentazioni (...) sia come violazione di legge, sia inrelazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, sotto il profilodell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto dicontraddittorio» (pagina 26 del ricorso).Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/20264.3 In relazione ai vizi rubricati con l’art. 360, primo comma,n. 3) e 4), cod. proc. civ., il mezzo deve essere disatteso.Invero, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata conriguardo alle varie censure proposte in sede di appello edelencate nell’esposizione degli antefatti processuali, per cuineppure si delinea un’omessa pronuncia sulla domanda diannullamento dell’avviso di accertamento per l’ICI relativaall’anno 2011.4.4 In particolare, secondo il ricorrente, la sentenzaimpugnata, con motivazione meramente apparente, avrebberavvisato la sussistenza dell’omessa presentazione delladenuncia, senza offrirne ragioni a fondamento e traendoneconclusioni erronee in diritto quanto al termine di decadenzada applicarsi al caso di specie.A suo dire, l’ente impositore sarebbe incorso in decadenza,giacché, vertendosi in ipotesi di denuncia erronea (e non diomessa denuncia), il termine per la notifica dell’atto impositivosarebbe di tre anni e sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre2014.4.5 La questione è stata affrontata e decisa – in dissonanzacon un precedente orientamento (Cass., Sez. Trib., 25novembre 2022, n. 34879), secondo cui, non ricorrevano ipresupposti della soppressione dell’obbligo dichiarativo inquestione, la fattispecie data esponendo, come anticipato, unavariazione nella base imponibile del tributo, - correlata,dunque, al valore venale dell’area edificabile (art. 5, comma 5,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - che non potevaricondursi né ad una variazione catastale dell’unità immobiliarené ad una registrazione telematica di atti notarili (art. 3-bis deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), all’una ed all’altra condizionecorrelandosi la prevista soppressione dell’obbligo dichiarativoNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026(art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) - da unrecentissimo arresto di questa Corte, a cui il collegio ritiene didare continuità in questa sede, enunciandosi il condivisibileprincipio che l’onere dichiarativo della variazione degli elementidi imposizione previsto, per l’ICI, dall’art. 10, comma 4, deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per l’IMU, dall’art. 13,comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (esuccessivamente imposto dall’art. 1, comma 769, della legge27 dicembre 2019, n. 160) (nonché, per la TASI, dal richiamodell’art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147),non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nellasopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in areaedificabile in forza dello strumento urbanistico generaleadottato dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. Trib., 7ottobre 2025, n. 26921).4.6 Tale revirement è evidentemente destinato ad averericadute sull’individuazione del dies a quo del termine didecadenza.Invero, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quantoprecedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degli avvisidi accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva deltributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n.21485), in coerenza con la precedente esegesi sullasussistenza dell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si eraritenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI),il termine di decadenza per il recupero della differenza diNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026imposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché visia omessa presentazione della denuncia di variazione, èquello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e nonquello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazioneinfedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comuneabbia acquisito una precedente conoscenza di fatto dellamodificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10,comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non ammetteequipollenti alla denuncia di variazione. Il principio èestensibile anche all’IMU e alla TASI.Permaneva il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione(ora) all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, conformava il dies a quo del termine (quinquennale) didecadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimentoal «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» ladichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata(art. 2, in relazione all’art. 10, comma 4, del citato d.lgs. 30novembre 1992, n. 504) (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n.25937; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez.Trib., 25 novembre 2022, n. 34879).Ora, alla luce dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo a caricodel contribuente (con decorrenza dall’anno 2009), il termineper l’esercizio del potere impositivo deve essere diversamentecomputato, riconducendosi la fattispecie ad un omessoversamento del tributo. Con la conseguenza chela decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, invirtù dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cuiil tributo avrebbe dovuto essere versato (Cass., Sez. Trib., 25gennaio 2023, n. 2321).Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026Per cui, considerando la data di notifica del primo avviso diaccertamento (28 novembre 2016), il termine decadenziale perl’esercizio del potere impositivo non era ancora decorso perl’anno 2011, essendo venuto a scadenza il 31 dicembre 2016.4.7 Sul punto, quindi, la sentenza impugnata si è conformataa tale principio, rilevando che il giudice di prime cure avevacorrettamente rilevato che il precedente avviso diaccertamento – rispetto al quale deve essere verificata latempestività dell’azione impositiva – era stato notificato entroil termine decadenziale del 31 dicembre 2016.5. Con il quarto motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per esserestato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sumolti dei motivi di gravame.5.1 Il predetto motivo è inammissibile.5.2 La formulazione della censura è estremamente vaga egenerica, non consentendo di cogliere l’esatta portatadell’aggressione alla ratio decidendi.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe «omessodi esaminare molti dei motivi in diritto posti a fondamentodell’appello proposto» e, così, «finito anche per violare il dirittodi difesa del ricorrente, il principio del contraddittorio e quellodi corrispondenza tra chiesto e pronunziato che impongono algiudice di pronunciarsi su tutta la domanda», senza specificare(pur avendoli elencati da pagina 7 a pagina 11 del ricorso) qualimotivi non sarebbero stati scrutinati. Peraltro, la sentenzaimpugnata, come si è detto, ha argomentato sulle singoleragioni di gravame.Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/20266. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3della legge 7 agosto 1990, n. 241, 2, 5 e 6 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudicedi secondo grado che gli atti presupposti di modifica e/orettifica dei valori presi in considerazione ai finidell’accertamento non sarebbero stati comunicati alcontribuente, né sarebbero stati allegati all’atto impositivo; inparticolare, che l’ente impositore non avrebbe adempiutoall’obbligo di comunicare al contribuente la sopravvenutaedificabilità del terreno in conseguenza delle variazioni dellapianificazione urbanistica (adozione del P.U.C. nell’anno 2008).6.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.6.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza sul contenutomotivazionale dell’atto impositivo, che, neppure per la partecensurata, è stato riportato né riprodotto in ricorso.Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso percassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributariaregionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso inordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il qualenon è atto processuale, bensì amministrativo, la cuimotivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delleragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibilerequisito di legittimità dell’atto stesso - è necessario, a pena diinammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi dellamotivazione di detto atto che si assumono erroneamenteinterpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine diconsentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizioNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorsomedesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312;Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n.16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass.,Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^,14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022,n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33442;Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105; Cass., Sez. Trib.,28 aprile 2025, n. 11100). Ciò in quanto non è altrimentipossibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenzadi contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze delcontribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica(Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6novembre 2019, n. 28570).6.3 Inoltre, vi è palese carenza di specificità in ordineall’indicazione dei documenti che avrebbero dovuto essereallegati all’atto impositivo, essendosi limitato il ricorrente aevocarli in modo vago e generico (si parla soltanto di un«fantomatico “allegato B”» che non sarebbe stato allegatoall’avviso di accertamento, ancorché richiamato nel testodell’atto impositivo).6.4 Per il resto, la delibera comunale ex art. 59, comma 1, lett.g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, non deve essereallegata all’atto impositivo.Difatti, in tema di ICI (ma con estensione all’IMU, ex artt. 8,comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13, comma 3, deld.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla TASI, ex art. 1,comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'obbligodi allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si facciariferimento nella motivazione riguarda necessariamente, comeprecisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli attinon conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, manon gli atti generali come le delibere del consiglio comunale(nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreniedificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, sipresumono conoscibili (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n.5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez.6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393;Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass.,Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez.5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023,n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass.,Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13febbraio 2025, n. 3730).6.5 Secondo la sentenza impugnata, inoltre, «l’atto oppostoriporta in modo adeguato e esaustivo la classificazione deiterreni, la loro estensione, il valore attribuito e l’aliquotaapplicata, così consentendo al contribuente la inequivocapercezione della giustificazione dell’atto impositivo», in lineacon la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'obbligomotivazionale dell'avviso di accertamento in materiadi ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche perl’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarel'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremiNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi diessa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazionedell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fattistessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431;Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5,3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n.16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez.Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n.2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez.Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico eriassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficierilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile edell’imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenutonel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezzamotivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio aiparametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (intermini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez.Trib., 9 marzo 2025, n. 6259).7. Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, omessoesame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato pretermesso dal giudice di secondo grado che gliconsiderazione ai fini dell’accertamento non sarebbero staticomunicati al contribuente e che, inoltre, l’adozione del P.U.C.nell’anno 2008 non avrebbe comportato l’edificabilità dell’areain difetto di un successivo P.O.C. (mai adottato, né approvato).7.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.7.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile.Difatti, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui la sentenzaimpugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione,riferendosi sempre ad atti (imprecisati) integranti perrelationem la motivazione dell’atto impositivo.7.3 Per il resto, il mezzo deve essere disatteso.A tal fine, si richiamano le argomentazioni illustrate nell’esamedel quinto motivo, aggiungendosi che, in tema di ICI, a seguitodell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), deld.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, aifini dell'applicabilità del criterio di determinazione della baseimponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dallaqualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottatodal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stessoda parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanisticideterminazione della base imponibile, la maggiore o minorevincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando inconcreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cuiNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidonosulla valutazione del relativo valore venale (da ultima: Cass.,Sez. Trib., 14 maggio 2024, n. 13305).8. Con il settimo motivo, si denunciano, al contempo,violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies della legge7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,159 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degliartt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005,n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondogrado che l’atto impositivo non fosse adeguatamente motivatoa causa dell’inconoscibilità della delibera comunale per ladeterminazione dei valori delle aree edificabili per zoneomogenee del territorio comunale8.1 Il predetto motivo è infondato.8.2 Secondo l’esegesi di questa Corte, la delibera previstadall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997,n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli attigenerali del Comune - dai contribuenti in considerazione delregime di pubblicità legale (per tutte: Cass., Sez. 5^, 16 marzo2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601;Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^,25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019,n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537;Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib.,1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaioNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/20262023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449;Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez.Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730), per cui se ne deveconfermare la valenza integrativa dell’avviso di accertamentoper la determinazione del valore venale delle aree edificabili.9. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026REBUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAriunita in camera di consiglio nella seguente composizione: OggettoDott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] SOPRAVVENUTAEDIFICABILITÀOBBLIGO DELLADott. [OSCURATO:PERSONA] DICHIARAZIONEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 27420/2021Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PUha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 27420/2021 R.G., propostoSarchiola Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Morrone e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio inRoma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec percomunicazioni e notifiche del presente procedimento:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario, constudio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifichedel presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]),elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma delmedesimo difensore, giusta procura in calce al controricorso dicostituzione nel presente procedimento;CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 19marzo 2021, n. 2463/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona dellaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’accoglimento del terzo motivo e l’assorbimento dei restantimotivi di ricorso;dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e ilcontroricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 19marzo 2021, n. 2463/04/2021, la quale, in controversia suimpugnazione dell’avviso di accertamento n. 0000203R116 del2 ottobre 2017 – in rettifica ed integrazione dell’avviso diaccertamento n. 0000203A0161 del 19 settembre 2016 - peromessa dichiarazione dell’ICI relativa all’anno 2011, nellamisura di € 7.123,00, in relazione ad un terreno ubicato inAvellino alla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello propostoin via principale dal medesimo e l’appello proposto in viaincidentale dal Comune di Avellino avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellinoil 13 settembre 2018, n. 898/01/2018, con compensazionedelle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sulrilievo: a) che l’ente impositore non era incorso in decadenza,trattandosi di atto meramente ricognitivo di precedente; b) cheNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026l’area doveva considerarsi edificabile in base alla destinazionedesumibile dallo strumento urbanistico generale del Comune diAvellino, indipendentemente dall’adozione degli strumentiurbanistici attuativi; c) che l’omessa comunicazione alcontribuente della sopravvenuta edificabilità dell’area (inconseguenza dell’adozione del P.U.C. nell’anno 2008) noninficiava la validità dell’atto impositivo; d) che quest’ultimo eracongruamente motivato; e) che non vi era stata doppiaimposizione, in quanto l’atto successivo aveva integrato emodificato il precedente, riducendo il quantum debeatur.3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso.4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causaa nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - inconsiderazione della rilevanza decisoria e della valenzanomofilattica - della questione controversa sulla«indispensabilità della dichiarazione prevista dall’art. 13,comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per laspecifica fattispecie della trasformazione di un terreno agricoloin area edificabile a seguito di mutamento della destinazioneurbanistica, la cui conoscenza è insita in re ipsa nellapreparazione e nell’adozione del P.U.C.».5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono stateconfermate in pubblica udienzaRAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sette motivi.2. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione degli artt. 10 ss. del d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026erroneamente ritenuto, con motivazione meramenteapparente, dal giudice di secondo grado che l’ente impositorenon fosse incorso in decadenza nell’emanazione ex novodell’atto impositivo in sede di autotutela sostitutiva,configurandosi la fattispecie di «riduzione, in autotutela,dell’importo recato dal primo avviso», giacché «la riduzione delquantum presente nella originaria pretesa impositiva, difatti, èstata determinata confermando i presupposti impositivipresenti nel primo avviso di accertamento, che non è statotravolto dal successivo atto di rettifica in quanto esso permanenei suoi ulteriori effetti non caducati; come riconosciuto dalprimo giudice, l’atto di rettifica non integra una “nuova”pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa “minore”, che nonnecessita neppure di una forma o di una motivazioneparticolare».2.1 Il predetto motivo è infondato.2.2 Al di là dell’erronea enunciazione di un’inammissibile“interruzione” del termine decadenziale (forse impropriamenteriferibile all’esercizio tempestivo del potere impositivo), lasentenza impugnata – attraverso il richiamo ragionato di unpasso condiviso della decisione di prime cure - hacorrettamente ritenuto che il termine quinquennale didecadenza non fosse decorso in relazione all’atto sostitutivo inautotutela.2.3 Difatti, in tema di accertamento delle imposte, lamodificazione in diminuzione dell'originario avviso non esprimeuna nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quellaoriginaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revocaparziale di quello precedente, che non deve rispettare iltermine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass.,Sez. 6^-5, 8 giugno 2016, n. 11699; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprileNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/20262021, n. 9215; Cass., Sez. Trib., 4 maggio 2023, n. 11696).Ad ogni modo, l’autotutela sostitutiva comporta che la pretesaimpositiva si concentra e si trasfonde nell’atto impositivosuccessivo, rispetto al quale soltanto il contribuente può farvalere le proprie doglianze. Per cui, l’eventuale impugnazionedel contribuente dovrà riguardare il nuovo atto e non più,evidentemente, quello originario ormai ritirato, essendoirrilevante che il nuovo atto sia adottato per una maggiorepretesa impositiva (c.d. autotutela in malam partem) (daultima: Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051).3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato rigettatol’appello del contribuente con motivazione assolutamentecarente o meramente apparente in relazione alla presunta“tempestività” dell’azione impositiva.3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Riqualificato il vizio denunciato secondo il paradigmatipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. (inrelazione al tenore della censura), si rammenta che l’art. 36,comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sullafalsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.(nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) devecontenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fattoe di diritto della decisione; (...)».Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza dimotivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata,va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quantonelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tuttoinidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamentoNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n.8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez.Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337;Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19gennaio 2026, n. 1090).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamentesovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita inmodo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezzae sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354;Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib.,5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n.1090).3.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenzaimpugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logicagiuridica, contenendo una sufficiente illustrazione delle ragionisottese al rigetto del motivo di appello circa la presuntadecadenza dall’esercizio del potere impositivo (ancheesposte dal giudice di prime cure).Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/20264. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, violazionee/o falsa applicazione degli artt. 112, 161, primo comma, e132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., nonché omessoesame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., per essere stato erroneamente ritenuto, con motivazionemeramente apparente, dal giudice di secondo grado,omettendo, comunque, di pronunciarsi sui relativi motivi diappello, che l’atto impositivo fosse stato tempestivamenteemanato e adeguatamente motivato in relazione al valorevenale del terreno (all’esito della riduzione in autotutelasostitutiva).4.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.4.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile sotto dupliceprofilo.Anzitutto, vi è la preclusione sancita dall’art. 348-ter, quintocomma, cod. proc. civ. in dipendenza della c.d. “doppiaconforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondogrado).Inoltre, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui lasentenza impugnata non avrebbe tenuto conto ai fini delladecisione, essendo stato precisato che «Il vizio viene fattoautonomamente valere sulla base delle sopra esposteargomentazioni (...) sia come violazione di legge, sia inrelazione al n. 5 dell’art. 360, primo comma, sotto il profilodell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto dicontraddittorio» (pagina 26 del ricorso).Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/20264.3 In relazione ai vizi rubricati con l’art. 360, primo comma,n. 3) e 4), cod. proc. civ., il mezzo deve essere disatteso.Invero, la sentenza impugnata è adeguatamente motivata conriguardo alle varie censure proposte in sede di appello edelencate nell’esposizione degli antefatti processuali, per cuineppure si delinea un’omessa pronuncia sulla domanda diannullamento dell’avviso di accertamento per l’ICI relativaall’anno 2011.4.4 In particolare, secondo il ricorrente, la sentenzaimpugnata, con motivazione meramente apparente, avrebberavvisato la sussistenza dell’omessa presentazione delladenuncia, senza offrirne ragioni a fondamento e traendoneconclusioni erronee in diritto quanto al termine di decadenzada applicarsi al caso di specie.A suo dire, l’ente impositore sarebbe incorso in decadenza,giacché, vertendosi in ipotesi di denuncia erronea (e non diomessa denuncia), il termine per la notifica dell’atto impositivosarebbe di tre anni e sarebbe venuto a scadenza il 31 dicembre2014.4.5 La questione è stata affrontata e decisa – in dissonanzacon un precedente orientamento (Cass., Sez. Trib., 25novembre 2022, n. 34879), secondo cui, non ricorrevano ipresupposti della soppressione dell’obbligo dichiarativo inquestione, la fattispecie data esponendo, come anticipato, unavariazione nella base imponibile del tributo, - correlata,dunque, al valore venale dell’area edificabile (art. 5, comma 5,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), - che non potevaricondursi né ad una variazione catastale dell’unità immobiliarené ad una registrazione telematica di atti notarili (art. 3-bis deld.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463), all’una ed all’altra condizionecorrelandosi la prevista soppressione dell’obbligo dichiarativoNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026(art. 37, comma 53, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) - da unrecentissimo arresto di questa Corte, a cui il collegio ritiene didare continuità in questa sede, enunciandosi il condivisibileprincipio che l’onere dichiarativo della variazione degli elementidi imposizione previsto, per l’ICI, dall’art. 10, comma 4, deld.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e, per l’IMU, dall’art. 13,comma 12-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (esuccessivamente imposto dall’art. 1, comma 769, della legge27 dicembre 2019, n. 160) (nonché, per la TASI, dal richiamodell’art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2013, n. 147),non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nellasopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in areaedificabile in forza dello strumento urbanistico generaleadottato dall’ente impositore (in termini: Cass., Sez. Trib., 7ottobre 2025, n. 26921).4.6 Tale revirement è evidentemente destinato ad averericadute sull’individuazione del dies a quo del termine didecadenza.Invero, posto che l'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, ha previsto, in sostituzione di quantoprecedentemente disposto dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, nuovi termini per la notifica degli avvisidi accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva deltributo (Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2017, n. 13066; Cass., Sez.5^, 14 marzo 2019, n. 7238; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2022, n.21485), in coerenza con la precedente esegesi sullasussistenza dell’obbligo dichiarativo per il contribuente, si eraritenuto che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI),il termine di decadenza per il recupero della differenza diNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026imposta, in caso di modifica di destinazione di area, allorché visia omessa presentazione della denuncia di variazione, èquello quinquennale, previsto per l'omessa denuncia, e nonquello triennale, stabilito per la dichiarazione di variazioneinfedele o incompleta o inesatta, anche quando il Comuneabbia acquisito una precedente conoscenza di fatto dellamodificazione, in quanto la disposizione di cui all'art. 10,comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non ammetteequipollenti alla denuncia di variazione. Il principio èestensibile anche all’IMU e alla TASI.Permaneva il non assolto obbligo dichiarativo che, in relazione(ora) all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, conformava il dies a quo del termine (quinquennale) didecadenza per l’esercizio del potere impositivo con riferimentoal «31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui» ladichiarazione di variazione avrebbe dovuto essere presentata(art. 2, in relazione all’art. 10, comma 4, del citato d.lgs. 30novembre 1992, n. 504) (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2017, n.25937; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30966; Cass., Sez.Trib., 25 novembre 2022, n. 34879).Ora, alla luce dell’esclusione dell’obbligo dichiarativo a caricodel contribuente (con decorrenza dall’anno 2009), il termineper l’esercizio del potere impositivo deve essere diversamentecomputato, riconducendosi la fattispecie ad un omessoversamento del tributo. Con la conseguenza chela decadenza dalla pretesa impositiva deve essere riferita, invirtù dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cuiil tributo avrebbe dovuto essere versato (Cass., Sez. Trib., 25gennaio 2023, n. 2321).Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026Per cui, considerando la data di notifica del primo avviso diaccertamento (28 novembre 2016), il termine decadenziale perl’esercizio del potere impositivo non era ancora decorso perl’anno 2011, essendo venuto a scadenza il 31 dicembre 2016.4.7 Sul punto, quindi, la sentenza impugnata si è conformataa tale principio, rilevando che il giudice di prime cure avevacorrettamente rilevato che il precedente avviso diaccertamento – rispetto al quale deve essere verificata latempestività dell’azione impositiva – era stato notificato entroil termine decadenziale del 31 dicembre 2016.5. Con il quarto motivo, si denunciano, al contempo, violazionee falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per esserestato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sumolti dei motivi di gravame.5.1 Il predetto motivo è inammissibile.5.2 La formulazione della censura è estremamente vaga egenerica, non consentendo di cogliere l’esatta portatadell’aggressione alla ratio decidendi.Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe «omessodi esaminare molti dei motivi in diritto posti a fondamentodell’appello proposto» e, così, «finito anche per violare il dirittodi difesa del ricorrente, il principio del contraddittorio e quellodi corrispondenza tra chiesto e pronunziato che impongono algiudice di pronunciarsi su tutta la domanda», senza specificare(pur avendoli elencati da pagina 7 a pagina 11 del ricorso) qualimotivi non sarebbero stati scrutinati. Peraltro, la sentenzaimpugnata, come si è detto, ha argomentato sulle singoleragioni di gravame.Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/20266. Con il quinto motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 3della legge 7 agosto 1990, n. 241, 2, 5 e 6 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3),cod. proc. civ., per non essere stato tenuto conto dal giudicedi secondo grado che gli atti presupposti di modifica e/orettifica dei valori presi in considerazione ai finidell’accertamento non sarebbero stati comunicati alcontribuente, né sarebbero stati allegati all’atto impositivo; inparticolare, che l’ente impositore non avrebbe adempiutoall’obbligo di comunicare al contribuente la sopravvenutaedificabilità del terreno in conseguenza delle variazioni dellapianificazione urbanistica (adozione del P.U.C. nell’anno 2008).6.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.6.2 Anzitutto, vi è carenza di autosufficienza sul contenutomotivazionale dell’atto impositivo, che, neppure per la partecensurata, è stato riportato né riprodotto in ricorso.Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso percassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora ilricorrente censuri la sentenza di una commissione tributariaregionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso inordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il qualenon è atto processuale, bensì amministrativo, la cuimotivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delleragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibilerequisito di legittimità dell’atto stesso - è necessario, a pena diinammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi dellamotivazione di detto atto che si assumono erroneamenteinterpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine diconsentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizioNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorsomedesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312;Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n.16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass.,Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^,14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022,n. 14905; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33442;Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105; Cass., Sez. Trib.,28 aprile 2025, n. 11100). Ciò in quanto non è altrimentipossibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenzadi contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze delcontribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica(Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6novembre 2019, n. 28570).6.3 Inoltre, vi è palese carenza di specificità in ordineall’indicazione dei documenti che avrebbero dovuto essereallegati all’atto impositivo, essendosi limitato il ricorrente aevocarli in modo vago e generico (si parla soltanto di un«fantomatico “allegato B”» che non sarebbe stato allegatoall’avviso di accertamento, ancorché richiamato nel testodell’atto impositivo).6.4 Per il resto, la delibera comunale ex art. 59, comma 1, lett.g), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, non deve essereallegata all’atto impositivo.Difatti, in tema di ICI (ma con estensione all’IMU, ex artt. 8,comma 4, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e 13, comma 3, deld.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e alla TASI, ex art. 1,comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), l'obbligodi allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si facciariferimento nella motivazione riguarda necessariamente, comeprecisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli attinon conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, manon gli atti generali come le delibere del consiglio comunale(nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreniedificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, sipresumono conoscibili (Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2005, n.5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., Sez.6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019, n. 2393;Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e 3448; Cass.,Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537; Cass., Sez.5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib., 1settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023,n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449; Cass.,Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez. Trib., 13febbraio 2025, n. 3730).6.5 Secondo la sentenza impugnata, inoltre, «l’atto oppostoriporta in modo adeguato e esaustivo la classificazione deiterreni, la loro estensione, il valore attribuito e l’aliquotaapplicata, così consentendo al contribuente la inequivocapercezione della giustificazione dell’atto impositivo», in lineacon la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'obbligomotivazionale dell'avviso di accertamento in materiadi ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche perl’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarel'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremiNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta,soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi diessa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fasecontenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazionedell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fattistessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431;Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5,3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n.16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez.Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 17ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n.2929; Cass., Sez. Trib., 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez.Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico eriassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficierilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile edell’imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenutonel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezzamotivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio aiparametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (intermini: Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121; Cass., Sez.Trib., 9 marzo 2025, n. 6259).7. Con il sesto motivo, si denunciano, al contempo, omessoesame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trale parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc.civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito,Numero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stato pretermesso dal giudice di secondo grado che gliconsiderazione ai fini dell’accertamento non sarebbero staticomunicati al contribuente e che, inoltre, l’adozione del P.U.C.nell’anno 2008 non avrebbe comportato l’edificabilità dell’areain difetto di un successivo P.O.C. (mai adottato, né approvato).7.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parteinfondato.7.2 In relazione al vizio rubricato con l’art. 360, primo comma,n. 5), cod. proc. civ., il mezzo è inammissibile.Difatti, non stato è dedotto alcun fatto storico di cui la sentenzaimpugnata non avrebbe tenuto conto ai fini della decisione,riferendosi sempre ad atti (imprecisati) integranti perrelationem la motivazione dell’atto impositivo.7.3 Per il resto, il mezzo deve essere disatteso.A tal fine, si richiamano le argomentazioni illustrate nell’esamedel quinto motivo, aggiungendosi che, in tema di ICI, a seguitodell'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), deld.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, aifini dell'applicabilità del criterio di determinazione della baseimponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dallaqualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottatodal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stessoda parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanisticideterminazione della base imponibile, la maggiore o minorevincoli o destinazioni urbanistiche, che, pur condizionando inconcreto l'edificabilità del suolo, non sottraggono l'area su cuiNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/2026insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili e incidonosulla valutazione del relativo valore venale (da ultima: Cass.,Sez. Trib., 14 maggio 2024, n. 13305).8. Con il settimo motivo, si denunciano, al contempo,violazione e falsa applicazione degli artt. 21-octies della legge7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212,159 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degliartt. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005,n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre2005, n. 248, e 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., per non essere stato tenuto conto dal giudice di secondogrado che l’atto impositivo non fosse adeguatamente motivatoa causa dell’inconoscibilità della delibera comunale per ladeterminazione dei valori delle aree edificabili per zoneomogenee del territorio comunale8.1 Il predetto motivo è infondato.8.2 Secondo l’esegesi di questa Corte, la delibera previstadall’art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. 15 novembre 1997,n. 446, si deve ritenere conoscibile – al pari di tutti gli attigenerali del Comune - dai contribuenti in considerazione delregime di pubblicità legale (per tutte: Cass., Sez. 5^, 16 marzo2005, n. 5755; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2012, n. 9601;Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., Sez. 5^,25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2019,n. 2393; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, nn. 3446, 3447 e3448; Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, nn. 24536 e 24537;Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17403; Cass. Sez. 6^-Trib.,1 settembre 2022, n. 25774; Cass., Sez. Trib., 24 gennaioNumero registro generale 27420/2021Numero sezionale 69/2026Numero di raccolta generale 7316/2026Data pubblicazione 26/03/20262023, n. 2140; Cass., Sez. Trib., 2 maggio 2023, n. 11449;Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2024, n. 31728; Cass., Sez.Trib., 13 febbraio 2025, n. 3730), per cui se ne deveconfermare la valenza integrativa dell’avviso di accertamentoper la determinazione del valore venale delle aree edificabili.9. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi l’inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, ilricorso deve essere rigettato.10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] StallaP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €1.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]